§ 98.1.41989 - Circolare 20 marzo 2000, n. 50/E .
Imposte di registro, sulle successioni e donazioni ed imposta comunale sugli immobili - Criteri di valutazione dei fabbricati rurali .


Settore:Normativa nazionale
Data:20/03/2000
Numero:50

§ 98.1.41989 - Circolare 20 marzo 2000, n. 50/E .

Imposte di registro, sulle successioni e donazioni ed imposta comunale sugli immobili - Criteri di valutazione dei fabbricati rurali .

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.

 

 

Alle Direzioni regionali delle entrate 

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Agli Uffici del registro 

 

Agli Uffici I.V.A.  

e, p. c.: 

Al Dipartimento del territorio  

 

Roma  

 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle  

 

entrate 

 

Al Segretariato generale  

 

Sede  

 

Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario  

 

Roma  

 

Al Comando generale del Corpo della Guardia  

 

di Finanza 

 

Roma  

 

Al Ministero delle politiche agricole e forestali  

 

Roma  

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 

Dipartimento affari regionali  

 

Roma  

 

Alla Confederazione generale dell'agricoltura  

 

italiana 

 

Roma  

 

Alla Confederazione italiana agricoltori  

 

Roma  

 

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti  

 

Roma  

 

All'Assonime  

 

Roma  

 

Al Consiglio nazionale dei dottori  

 

commercialisti 

 

Roma  

 

Al Consiglio nazionale forense  

 

Roma  

 

Al Consiglio nazionale del notariato  

 

Roma  

 

Al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti  

 

commerciali 

 

Roma  

 

 

Con istanze del 15 febbraio 1999, la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, la Confederazione italiana agricoltori e la Confederazione nazionale coltivatori diretti hanno sottoposto alla scrivente il quesito in oggetto, concernente i criteri di determinazione del valore di fondi rustici con annesse costruzioni rurali, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni nonché dell'I.C.I.

A tale riguardo, occorre precisare che l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha previsto l'istituzione del catasto dei fabbricati, al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, con il censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e la loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano.

L'articolo 9, comma 3, della citata legge, come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, ha stabilito i criteri per il riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali.

Ciò premesso, tenuto conto dei peculiari aspetti tecnici della questione nonché delle richiamate novità normative in materia di accatastamento dei fabbricati rurali, si è ritenuto opportuno acquisire il preventivo parere del Dipartimento del territorio sui criteri adottati per l'attribuzione delle rendite dei terreni agricoli cui il fabbricato è asservito e dei fabbricati stessi.

Quest'ultimo, con nota del 18 giugno 1999 prot. n. C2/31047, ha evidenziato che la recente normativa ha rivisitato i criteri per l'accatastamento dei fabbricati e per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, senza però mutare la natura del reddito dominicale dei terreni, che è comprensivo della redditività facente capo alle costruzioni rurali asservite.

Pertanto, in relazione ai trasferimenti di diritti reali sui terreni, il sistema automatico di valutazione previsto dall'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicato al reddito dominicale, esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati sovrastanti, sempreché tali costruzioni siano strumentalmente funzionali alle necessità del fondo e siano trasferite unitamente al fondo stesso, conservando tutti i requisiti di costruzioni rurali previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 139 del 1998.

La rendita attribuita ai fabbricati in argomento assume quindi un'autonoma rilevanza fiscale unicamente nel caso in cui vengono a mancare i requisiti per il riconoscimento della ruralità di cui all'art. 2 del già citato D.P.R. n. 139 del 1998.

Tutto ciò considerato, si precisa che l'indirizzo a suo tempo espresso in tema di valutazione dei fabbricati rurali, con risoluzione ministeriale n. 301308 del 18 novembre 1987 dell'ex Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, condiviso dall'ex Direzione generale del catasto con nota n. 3/3792 del 31 dicembre 1987, può essere confermato anche alla luce della normativa vigente.

Pertanto, si torna a ribadire che il reddito attribuito al fabbricato rurale deve intendersi come un elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell'edificio e che il reddito dominicale dei terreni, al fine della determinazione del valore che preclude l'attività di accertamento dell'Ufficio secondo il disposto del citato articolo 52 del D.P.R. n. 131 del 1986, è comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali asservite.

Si precisa che i chiarimenti forniti con la presente circolare si riferiscono, oltre che alle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, anche all'imposta comunale sugli immobili dovuta sulle costruzioni iscritte al catasto dei fabbricati, ma strumentali all'esercizio dell'attività agricola, ancorché destinate ad edilizia abitativa da parte del soggetto che conduce il terreno cui le costruzioni medesime sono asservite.

Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.