Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/03/2000 |
Numero: | 50 |
§ 98.1.41989 - Circolare 20 marzo 2000, n. 50/E .
Imposte di registro, sulle successioni e donazioni ed imposta comunale sugli immobili - Criteri di valutazione dei fabbricati rurali .
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.
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Alle Direzioni regionali delle entrate |
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Agli Uffici delle entrate |
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Agli Uffici del registro |
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Agli Uffici I.V.A. |
e, p. c.: |
Al Dipartimento del territorio |
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Roma |
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Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle |
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entrate |
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Al Segretariato generale |
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Sede |
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Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario |
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Roma |
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Al Comando generale del Corpo della Guardia |
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di Finanza |
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Roma |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali |
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Roma |
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri |
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Dipartimento affari regionali |
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Roma |
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Alla Confederazione generale dell'agricoltura |
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italiana |
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Roma |
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Alla Confederazione italiana agricoltori |
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Roma |
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Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti |
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Roma |
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All'Assonime |
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Roma |
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Al Consiglio nazionale dei dottori |
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commercialisti |
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Roma |
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Al Consiglio nazionale forense |
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Roma |
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Al Consiglio nazionale del notariato |
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Roma |
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Al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti |
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commerciali |
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Roma |
Con istanze del 15 febbraio 1999, la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, la Confederazione italiana agricoltori e la Confederazione nazionale coltivatori diretti hanno sottoposto alla scrivente il quesito in oggetto, concernente i criteri di determinazione del valore di fondi rustici con annesse costruzioni rurali, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni nonché dell'I.C.I.
A tale riguardo, occorre precisare che l'art. 9 del
L'articolo 9, comma 3, della citata legge, come sostituito dall'art. 2 del
Ciò premesso, tenuto conto dei peculiari aspetti tecnici della questione nonché delle richiamate novità normative in materia di accatastamento dei fabbricati rurali, si è ritenuto opportuno acquisire il preventivo parere del Dipartimento del territorio sui criteri adottati per l'attribuzione delle rendite dei terreni agricoli cui il fabbricato è asservito e dei fabbricati stessi.
Quest'ultimo, con nota del 18 giugno 1999 prot. n. C2/31047, ha evidenziato che la recente normativa ha rivisitato i criteri per l'accatastamento dei fabbricati e per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, senza però mutare la natura del reddito dominicale dei terreni, che è comprensivo della redditività facente capo alle costruzioni rurali asservite.
Pertanto, in relazione ai trasferimenti di diritti reali sui terreni, il sistema automatico di valutazione previsto dall'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con il
La rendita attribuita ai fabbricati in argomento assume quindi un'autonoma rilevanza fiscale unicamente nel caso in cui vengono a mancare i requisiti per il riconoscimento della ruralità di cui all'art. 2 del già citato
Tutto ciò considerato, si precisa che l'indirizzo a suo tempo espresso in tema di valutazione dei fabbricati rurali, con risoluzione ministeriale n. 301308 del 18 novembre 1987 dell'ex Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, condiviso dall'ex Direzione generale del catasto con nota n. 3/3792 del 31 dicembre 1987, può essere confermato anche alla luce della normativa vigente.
Pertanto, si torna a ribadire che il reddito attribuito al fabbricato rurale deve intendersi come un elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell'edificio e che il reddito dominicale dei terreni, al fine della determinazione del valore che preclude l'attività di accertamento dell'Ufficio secondo il disposto del citato articolo 52 del
Si precisa che i chiarimenti forniti con la presente circolare si riferiscono, oltre che alle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, anche all'imposta comunale sugli immobili dovuta sulle costruzioni iscritte al catasto dei fabbricati, ma strumentali all'esercizio dell'attività agricola, ancorché destinate ad edilizia abitativa da parte del soggetto che conduce il terreno cui le costruzioni medesime sono asservite.
Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.