Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/12/1999 |
Numero: | 231 |
§ 98.1.41629 - Circolare 28 dicembre 1999, n. 231 .
Sentenza 24-30 giugno 1999, n. 270 della Corte Costituzionale. Parto prematuro.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
|
Ai Dirigenti centrali e periferici |
|
Ai Coordinatori generali, centrali e |
|
periferici dei rami professionali |
|
Al Coordinatore generale medico legale |
|
e dirigenti medici |
e, p. c.: |
Al Presidente |
|
Ai Consiglieri di amministrazione |
|
Al Presidente e ai membri del Consiglio |
|
di indirizzo e vigilanza |
|
Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
|
di fondi, gestioni e casse |
|
Ai Presidenti dei Comitati regionali |
|
Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Con sentenza 24-30 giugno 1999, n. 270, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, lett. c), della
La stessa Corte, infatti, ha rilevato l'incongruenza del suddetto art. 4, il quale, nel prevedere un periodo di astensione obbligatoria nei due mesi precedenti la data presunta del parto ed un altro nei tre mesi dopo il parto, ha determinato rigidamente non solo la durata ma anche la decorrenza dei periodi stessi, decorrenza che è stata ulteriormente fissata dall'art. 6 del
Pertanto la Corte ha ritenuto possibile, in caso di parto prematuro, lo spostamento della decorrenza della astensione dopo il parto o al momento dell'ingresso del neonato nella famiglia (analogamente alla ipotesi di affidamento preadottivo) ovvero alla data presunta del parto.
La Corte ha nel contempo demandato al legislatore la scelta della soluzione, precisando che, in assenza di intervento legislativo, debba essere il giudice a stabilire la regola idonea a disciplinare la fattispecie.
In proposito si rende noto che nel disegno di
In attesa della conclusione dell'iter legislativo e della conseguente emanazione della legge, il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, rilevato che dopo la pronuncia della Corte Costituzionale la applicazione pura e semplice delle norme finora seguite non appare consentita all'Istituto nelle situazioni di parto prematuro, e ritenuto che la proposta contenuta nel suddetto disegno di legge sia in effetti quella che meglio contempera le esigenze della lavoratrice madre e del bambino prematuro, ha stabilito (v.
Qualora la lavoratrice, a causa della anticipazione del parto, non abbia potuto presentare il certificato medico di gravidanza, la data presunta deve essere determinata, come di consueto (v.
Precisato che per "parto prematuro" deve intendersi qualsiasi parto verificatosi prima della data presunta, si fa presente che tali nuove disposizioni - valide sempreché eventuali norme di legge non disciplinino diversamente la fattispecie - potranno essere applicate limitatamente alle situazioni non ancora definite (per prescrizione, decadenza o sentenza passata in giudicato) alla data del 7 luglio 1999, di pubblicazione della sentenza n. 270 del 1999 e che il riconoscimento della indennità per il periodo complessivo di cui si è detto potrà avvenire solo dopo aver verificato la effettiva astensione dal lavoro della lavoratrice richiedente.
La nuova procedura automatizzata, di imminente rilascio, per il pagamento diretto delle prestazioni di malattia e di maternità, opererà anche il calcolo del periodo di astensione obbligatoria post partum secondo le presenti, nuove indicazioni.
Peraltro, qualora il periodo di astensione obbligatoria effettivamente fruito dalla lavoratrice (quindi, effettivamente indennizzabile) non corrisponda a quello "proposto" dalla procedura - nonostante si tratti di astensione obbligatoria - sarà possibile modificare la data indicata dalla procedura stessa come "fine evento".
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato 1
Sentenza n. 270/99 della Corte Costituzionale. Parto prematuro
Il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti
(Seduta del 1° dicembre 1999)
- vista la sentenza n. 270 del 24-30 giugno 1999 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, lett. c), della
- ritenuto che in conseguenza della pronuncia suddetta l'applicazione delle disposizioni del citato art. 4, in caso di parto prematuro determinerebbe un comportamento illegittimo da parte dell'Istituto;
- preso atto che la Corte ha ritenuto possibile, in caso di parto prematuro, lo spostamento della suddetta decorrenza o al momento dell'ingresso del neonato nella famiglia (analogamente alla ipotesi di affidamento preadottivo) ovvero alla data presunta del parto, rinviando al legislatore la scelta tra le due soluzioni;
- tenuto conto del disegno di
- considerato che l'indicazione contenuta nel suddetto disegno di legge è quella che meglio contempera le esigenze della madre e del bambino prematuro, senza stravolgimenti del vigente sistema di protezione;
- rilevato che, in sostanza, il periodo non goduto quale astensione prima del parto sarebbe aggiunto a quello (3 mesi) ordinariamente previsto dopo il parto, con conseguente godimento di un periodo di astensione obbligatoria per maternità, pari a cinque mesi;
- rilevato che, in sostanza, il periodo non goduto quale astensione prima del parto sarebbe aggiunto a quello (3 mesi) ordinariamente previsto dopo il parto, con conseguente godimento di un periodo di astensione obbligatoria per maternità, pari a cinque mesi;
- considerato che per "parto prematuro" deve intendersi quello verificatosi prima della data presunta;
- valutata l'opportunità di evitare giudizi che condurrebbero alla soccombenza dell'I.N.P.S. e con conseguenti spese di giudizio, comprese probabilmente quelle di soccombenza;
- ritenuto che il nuovo criterio debba trovare applicazione in tutte le situazioni non ancora definite, per prescrizione, decadenza o sentenza passata in giudicato, alla data del 7 luglio 1999, di pubblicazione della sentenza n. 270 del 1999;
- su proposta del Direttore generale,
Delibera
- in caso di parto prematuro, al periodo indennizzabile di astensione obbligatoria ordinariamente previsto dopo il parto (3 mesi), deve essere aggiunto quello che la lavoratrice non ha potuto godere a titolo di astensione obbligatoria antecedente alla data presunta del parto, risultante dal certificato medico di gravidanza;
- in mancanza del certificato medico di gravidanza la data presunta è determinata "a posteriori" sulla scorta dei dati contenuti nella cartella clinica relativa all'evento;
- l'indennità non è corrisposta per i periodi in cui la lavoratrice non si è astenuta dal lavoro.