§ 98.1.41629 - Circolare 28 dicembre 1999, n. 231 .
Sentenza 24-30 giugno 1999, n. 270 della Corte Costituzionale. Parto prematuro.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/12/1999
Numero:231

§ 98.1.41629 - Circolare 28 dicembre 1999, n. 231 .

Sentenza 24-30 giugno 1999, n. 270 della Corte Costituzionale. Parto prematuro.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e dirigenti medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Con sentenza 24-30 giugno 1999, n. 270, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, lett. c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede, per l'ipotesi di parto prematuro, una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino.

La stessa Corte, infatti, ha rilevato l'incongruenza del suddetto art. 4, il quale, nel prevedere un periodo di astensione obbligatoria nei due mesi precedenti la data presunta del parto ed un altro nei tre mesi dopo il parto, ha determinato rigidamente non solo la durata ma anche la decorrenza dei periodi stessi, decorrenza che è stata ulteriormente fissata dall'art. 6 del D.P.R. n. 1026 del 1976 - relativamente al periodo posteriore al parto - nel giorno successivo a quello del parto.

Pertanto la Corte ha ritenuto possibile, in caso di parto prematuro, lo spostamento della decorrenza della astensione dopo il parto o al momento dell'ingresso del neonato nella famiglia (analogamente alla ipotesi di affidamento preadottivo) ovvero alla data presunta del parto.

La Corte ha nel contempo demandato al legislatore la scelta della soluzione, precisando che, in assenza di intervento legislativo, debba essere il giudice a stabilire la regola idonea a disciplinare la fattispecie.

In proposito si rende noto che nel disegno di legge n. 4624, approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 1999, all'art. 11, è prevista la seguente disciplina: "Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto".

In attesa della conclusione dell'iter legislativo e della conseguente emanazione della legge, il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, rilevato che dopo la pronuncia della Corte Costituzionale la applicazione pura e semplice delle norme finora seguite non appare consentita all'Istituto nelle situazioni di parto prematuro, e ritenuto che la proposta contenuta nel suddetto disegno di legge sia in effetti quella che meglio contempera le esigenze della lavoratrice madre e del bambino prematuro, ha stabilito (v. delibera 1° dicembre 1999, n. 1355 allegata) che in caso di parto prematuro l'indennità di maternità per astensione obbligatoria va corrisposta per un periodo complessivo di 5 mesi, sommando, cioè, a quello ordinariamente previsto dopo il parto (3 mesi) quello che la lavoratrice non ha potuto godere a titolo di astensione obbligatoria antecedente alla data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza.

Qualora la lavoratrice, a causa della anticipazione del parto, non abbia potuto presentare il certificato medico di gravidanza, la data presunta deve essere determinata, come di consueto (v. circ. 17 ottobre 1989, n. 213), "a posteriori", da parte del medico della Sede, sulla scorta dei dati contenuti nella cartella clinica relativa al parto.

Precisato che per "parto prematuro" deve intendersi qualsiasi parto verificatosi prima della data presunta, si fa presente che tali nuove disposizioni - valide sempreché eventuali norme di legge non disciplinino diversamente la fattispecie - potranno essere applicate limitatamente alle situazioni non ancora definite (per prescrizione, decadenza o sentenza passata in giudicato) alla data del 7 luglio 1999, di pubblicazione della sentenza n. 270 del 1999 e che il riconoscimento della indennità per il periodo complessivo di cui si è detto potrà avvenire solo dopo aver verificato la effettiva astensione dal lavoro della lavoratrice richiedente.

La nuova procedura automatizzata, di imminente rilascio, per il pagamento diretto delle prestazioni di malattia e di maternità, opererà anche il calcolo del periodo di astensione obbligatoria post partum secondo le presenti, nuove indicazioni.

Peraltro, qualora il periodo di astensione obbligatoria effettivamente fruito dalla lavoratrice (quindi, effettivamente indennizzabile) non corrisponda a quello "proposto" dalla procedura - nonostante si tratti di astensione obbligatoria - sarà possibile modificare la data indicata dalla procedura stessa come "fine evento".

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Deliberazione 1° dicembre 1999, n. 1355

Sentenza n. 270/99 della Corte Costituzionale. Parto prematuro

Il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti

(Seduta del 1° dicembre 1999)

- vista la sentenza n. 270 del 24-30 giugno 1999 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, lett. c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede, per l'ipotesi di parto prematuro, una decorrenza del periodo di astensione obbligatoria dopo il parto idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino;

- ritenuto che in conseguenza della pronuncia suddetta l'applicazione delle disposizioni del citato art. 4, in caso di parto prematuro determinerebbe un comportamento illegittimo da parte dell'Istituto;

- preso atto che la Corte ha ritenuto possibile, in caso di parto prematuro, lo spostamento della suddetta decorrenza o al momento dell'ingresso del neonato nella famiglia (analogamente alla ipotesi di affidamento preadottivo) ovvero alla data presunta del parto, rinviando al legislatore la scelta tra le due soluzioni;

- tenuto conto del disegno di legge n. 4624, approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 1999, che all'art. 11 stabilisce: "Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto";

- considerato che l'indicazione contenuta nel suddetto disegno di legge è quella che meglio contempera le esigenze della madre e del bambino prematuro, senza stravolgimenti del vigente sistema di protezione;

- rilevato che, in sostanza, il periodo non goduto quale astensione prima del parto sarebbe aggiunto a quello (3 mesi) ordinariamente previsto dopo il parto, con conseguente godimento di un periodo di astensione obbligatoria per maternità, pari a cinque mesi;

- rilevato che, in sostanza, il periodo non goduto quale astensione prima del parto sarebbe aggiunto a quello (3 mesi) ordinariamente previsto dopo il parto, con conseguente godimento di un periodo di astensione obbligatoria per maternità, pari a cinque mesi;

- considerato che per "parto prematuro" deve intendersi quello verificatosi prima della data presunta;

- valutata l'opportunità di evitare giudizi che condurrebbero alla soccombenza dell'I.N.P.S. e con conseguenti spese di giudizio, comprese probabilmente quelle di soccombenza;

- ritenuto che il nuovo criterio debba trovare applicazione in tutte le situazioni non ancora definite, per prescrizione, decadenza o sentenza passata in giudicato, alla data del 7 luglio 1999, di pubblicazione della sentenza n. 270 del 1999;

- su proposta del Direttore generale,

Delibera

- in caso di parto prematuro, al periodo indennizzabile di astensione obbligatoria ordinariamente previsto dopo il parto (3 mesi), deve essere aggiunto quello che la lavoratrice non ha potuto godere a titolo di astensione obbligatoria antecedente alla data presunta del parto, risultante dal certificato medico di gravidanza;

- in mancanza del certificato medico di gravidanza la data presunta è determinata "a posteriori" sulla scorta dei dati contenuti nella cartella clinica relativa all'evento;

- l'indennità non è corrisposta per i periodi in cui la lavoratrice non si è astenuta dal lavoro.