Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/09/1998 |
Numero: | 903 |
§ 98.1.39900 - Circolare 30 settembre 1998, n. 903 .
Stipula di C.C.N.L. peggiorativi di precedenti contratti nazionali. Accordi provinciali di gradualità.
Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale.
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Alla Direzione regionale del lavoro |
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Settore ispezione |
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Bari |
e, p. c.: |
Alla Divisione III della Direzione generale dei |
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rapporti di lavoro |
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Alla Divisione VII della Direzione generale |
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dell'impiego |
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Sede |
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Alle Direzioni regionali del lavoro |
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Loro sedi |
Con nota 8 giugno 1998, n. 1508, codesto Ufficio regionale ha rappresentato che da qualche tempo si sta verificando il fenomeno della proliferazione di C.C.N.L peggiorativi di altri C.C.N.L. ancora vigenti e precedentemente stipulati dalle O.S. "storiche" con la partecipazione anche di altre O.S.
A tal proposito ha posto il quesito per sapere:
- se il deposito presso le D.P.L. degli accordi provinciali di riallineamento unitamente ai corrispondenti contratti nazionali stipulati da organismi sindacali che sembrano meno rappresentativi (in deroga a già vigenti C.C.N.L. sottoscritti da organismi sindacali che sembrano comparativamente più rappresentativi) comporta l'implicito riconoscimento della valenza della deteriore regolamentazione negoziale sia nazionale che provinciale;
- se nel corso delle verifiche ispettive rivolte ad accertare la regolarità del versamento dei contributi previdenziali, considerato che l'art. 2, comma 25, della
- i criteri con i quali deve essere valutato il requisito del contratto comparativamente più rappresentativo.
Con riferimento o quanto sopra rappresentato, va preliminarmente osservato che il legislatore, nel disciplinare la materia dei contratti di riallineamento retributivo (art. 5 della
Ciò premesso, risulta che solo l'aspetto retributivo possa essere oggetto di negoziazione delle parti sociali per il quale, comunque, il Legislatore ha posto come condizione il rispetto della normativa vigente sui tetti minimi retributivi, richiamando in particolare il combinato disposto dell'art. 1, comma 11, e dell'art. 6, commi 9, lett. c), e 11, del
Con riferimento a tale problematica la Direzione generale dei rapporti di lavoro, Divisione III, con nota del 29 luglio 1998 (che si allega in copia), ha espresso il proprio orientamento, ritenendo che nei casi in cui coesistano più contratti collettivi stipulati dalle O.S. maggiormente rappresentative trova applicazione il disposto dell'art. 2, comma 25, della
In base a tale orientamento la suddetta disposizione ha valenza generale e pertanto trova applicazione anche in tema di contratti di riallineamento (art. 5, comma 4, della
Ciò premesso, in ordine al problema posto da codesto Ufficio relativo alla individuazione dei contratti collettivi stipulati dalle O.S. comparativamente più rappresentative, al fine di verificare la corretta applicazione del trattamento economico previsto dall'accordo provinciale di riallineamento, d'intesa con la Divisione III della Direzione generale dei rapporti di lavoro, si precisa quanto segue:
- la comparazione del grado di rappresentatività delle O.S. e datoriali deve essere effettuata nell'ambito della specifica categoria contrattuale individuata dal contratto collettivo. La predetta categoria contrattuale si identifica in quella esplicata dagli esercenti l'attività tipica di cui il contratto intende tutelare gli interessi. Ne consegue che, ad esempio, non può essere considerato tutelare di una specifica categoria un contratto collettivo che concerne i datori di lavoro che occupano fino a otto dipendenti, in quanto tale contratto coprirebbe una platea di interessi che forma oggetto anche della regolamentazione collettiva di cui sono parte organizzazioni sindacali che associano la generalità dei datori di lavoro, quale che sia il numero di lavoratori occupati alle dipendenze di ciascun datore di lavoro;
- occorre riferirsi, tra i contratti esistenti per la medesima categoria, a quello nazionale di riferimento;
- la comparazione del grado di rappresentatività delle O.S. dovrà esser effettuata sulla base dei criteri individuati dalla costante giurisprudenza in materia: consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole O.S.; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive;
- la particolare normativa del richiamato art. 2, comma 25, della
Alla valutazione degli elementi di cui sopra, appare ovviamente necessario che procedano direttamente le Direzioni provinciali del lavoro.