Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/06/1998 |
Numero: | 134 |
§ 98.1.39556 - Circolare 23 giugno 1998, n. 134 .
Compenso per ferie non godute: obblighi contributivi .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale e primari |
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medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, |
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gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Si è determinato in sede di esplicazione dell'attività di vigilanza il problema di individuare il momento nel quale va dichiarata sussistente l'obbligazione contributiva sul compenso spettante per ferie non godute.
Premesso che l'art. 36 della Costituzione stabilisce che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi, la determinazione in merito al godimento è rimessa alle pattuizioni collettive ovvero alla prassi e ai regolamenti aziendali.
Ciò premesso, si forniscono le indicazioni sulle quali ha concordato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con lettera 14 maggio 1998, n. 6/PS/60985.
Qualora il C.C.N.L. applicabile e/o un accordo collettivo anche aziendale prevedano esplicitamente un termine per il godimento delle ferie, il momento impositivo per la contribuzione previdenziale ed assistenziale e per la relativa collocazione temporale si individua nel mese in cui cade il termine.
In assenza di una siffatta previsione in ambito di pattuizione collettiva, fermo restando il quadro normativo di riferimento (art. 2109 cod. civ. e
La convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970 (in Gazz. Uff. 29 aprile 1981 n. 116 Suppl. Ord.), indica all'art. 9, comma 1, il termine massimo di un anno per usufruire della parte ininterrotta di ferie e di diciotto mesi per il pagamento della restante, offrendo un utile criterio di riferimento.
Sulla base di tale indicazione - in assenza come si è detto di una diversa regolamentazione collettiva - la scadenza dell'obbligazione contributiva per le ferie non godute in ciascun anno solare cui si riferiscono deve essere fissata al diciottesimo mese successivo al termine di tale anno.
Il Direttore generale
Trizzino