§ 98.1.39556 - Circolare 23 giugno 1998, n. 134 .
Compenso per ferie non godute: obblighi contributivi .


Settore:Normativa nazionale
Data:23/06/1998
Numero:134

§ 98.1.39556 - Circolare 23 giugno 1998, n. 134 .

Compenso per ferie non godute: obblighi contributivi .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e primari  

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi,  

 

gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Si è determinato in sede di esplicazione dell'attività di vigilanza il problema di individuare il momento nel quale va dichiarata sussistente l'obbligazione contributiva sul compenso spettante per ferie non godute.

Premesso che l'art. 36 della Costituzione stabilisce che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi, la determinazione in merito al godimento è rimessa alle pattuizioni collettive ovvero alla prassi e ai regolamenti aziendali.

Ciò premesso, si forniscono le indicazioni sulle quali ha concordato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con lettera 14 maggio 1998, n. 6/PS/60985.

Qualora il C.C.N.L. applicabile e/o un accordo collettivo anche aziendale prevedano esplicitamente un termine per il godimento delle ferie, il momento impositivo per la contribuzione previdenziale ed assistenziale e per la relativa collocazione temporale si individua nel mese in cui cade il termine.

In assenza di una siffatta previsione in ambito di pattuizione collettiva, fermo restando il quadro normativo di riferimento (art. 2109 cod. civ. e direttiva 93/104/CEE del 23 novembre 1993), si è posta l'esigenza di reperire un criterio oggettivo ed univoco atto ad individuare il momento nel quale viene in essere l'obbligazione contributiva la cui natura pubblicistica non può essere differita a tempo indeterminato.

La convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970 (in Gazz. Uff. 29 aprile 1981 n. 116 Suppl. Ord.), indica all'art. 9, comma 1, il termine massimo di un anno per usufruire della parte ininterrotta di ferie e di diciotto mesi per il pagamento della restante, offrendo un utile criterio di riferimento.

Sulla base di tale indicazione - in assenza come si è detto di una diversa regolamentazione collettiva - la scadenza dell'obbligazione contributiva per le ferie non godute in ciascun anno solare cui si riferiscono deve essere fissata al diciottesimo mese successivo al termine di tale anno.

Il Direttore generale

Trizzino