Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/02/1998 |
Numero: | 64 |
§ 98.1.39003 - Circolare 20 febbraio 1998, n. 64 .
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Oneri per il funzionamento dei Licei Artistici, Istituti d'Arte, Conservatori, Accademie, Istituti superiori per le Industrie artistiche, Convitti, Istituzioni Educative Statali, nonché degli Istituti Tecnici e Professionali proprietari della relativa sede: eventuali anticipazioni.
Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.
Direzione generale del personale |
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e degli AA.GG. ed AMM.VI |
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Edilizia scolastica |
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Divisione XI |
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Prot. n. D11/658 |
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20 feb. 1998 |
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Ai Provveditori agli studi |
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Loro Sedi |
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e, p.c. |
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Ai Sovrintendenti scolastici |
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Regionali |
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Loro Sedi |
La
Poiché tali modifiche incidono notevolmente sul regime giuridico inerente alla titolarità od uso degli immobili in cui hanno sede le istituzioni scolastiche in questione nonché sul relativo trattamento finanziario, al fine di assicurare alle Amministrazioni subentranti le risorse necessarie per far fronte alle mutate esigenze, il successivo articolo 9 prevede l'emissione di appositi decreti interministeriali, al contenuto dei quali gli Enti interessati devono successivamente uniformarsi nella predisposizione di apposite convenzioni, opportunamente previste per la definizione dei diversi rapporti intercorrenti tra di loro.
In particolare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 9, per gli immobili sede di istituzioni scolastiche passate nelle competenze Provinciali - con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro e della Pubblica Istruzione - sono determinati gli oneri di parte corrente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, comunque sostenuti, in media, nell'arco del triennio finanziario precedente dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche medesime, ove proprietarie della sede, per il rispettivo funzionamento. Ciò al fine di consentire, una volta accertatane la consistenza, il trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle Province interessate, mediante apposite convenzioni da stipularsi, ai sensi della successiva
Premesso quanto sopra, nelle more della stipula delle suddette convenzioni, le somme eventualmente anticipate per conto delle competenti Province a decorrere dal 1° gennaio 1998, per motivazioni di estrema urgenza e nel preminente interesse pubblico di assicurare all'Utenza un'idonea erogazione del servizio scolastico scongiurandone l'interruzione, dovranno essere oggetto di ripetizione da parte delle Province medesime, anche attraverso un'eventuale corrispondente diminuzione degli importi ad esse attribuibili nell'ambito delle citate convenzioni.
Il Ministro