§ 98.1.38244 - Circolare 11 agosto 1997, n. 236/D .
Rappresentante fiscale.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/08/1997
Numero:236

§ 98.1.38244 - Circolare 11 agosto 1997, n. 236/D .

Rappresentante fiscale.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

A seguito di perplessità sorte in merito all'applicazione della circolare n. 166 del 3 giugno 1993, si chiarisce quanto segue:

 

 

1) Competenze

La responsabilità del rappresentante fiscale è limitata al pagamento delle accise e all'assolvimento delle formalità connesse in luogo del destinatario. Essa, pertanto, non coinvolge quegli adempimenti che derivano dalla gestione fiscale del deposito commerciale di destinazione finale, quali la tenuta dei registri e il pagamento di tributi diversi dalle accise.

Si ribadisce, inoltre, che il rappresentante fiscale può intervenire solo nei casi in cui destinatario della merce sia un soggetto non abilitato a ricevere merce in sospensione di accisa e, quindi, nei trasferimenti da depositi fiscali di altro Stato membro U.E. a depositi commerciali nazionali gestiti da esercenti che non abbiano richiesto di essere considerati operatori professionali ai sensi dell'art. 8 del T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 o nelle spedizioni da depositi fiscali verso privati consumatori.

 

 

2) Procedere

Per quanto concerne l'adempimento delle formalità connesse con il traffico intracomunitario, sebbene il rappresentante fiscale possa non essere titolare di un deposito fisico, si precisa che le merci spedite devono obbligatoriamente essere ricevute dal rappresentante fiscale, indipendentemente dal fatto che questi abbia o meno istituito un deposito contabile presso il destinatario finale dei prodotti. In entrambi i casi le scritture contabili e tutti gli altri documenti relativi ad ogni spedizione che il rappresentante fiscale è obbligato a tenere devono essere custoditi presso il deposito contabile di quest'ultimo.

Tenuto conto delle norme comunitarie che disciplinano la materia, nella pratica applicazione sono possibili due diverse procedure.

A) Ricevimento delle merci presso depositi contabili

Nel confermare che il rappresentante fiscale può operare mediante più depositi contabili ubicati in ciascuna Direzione compartimentale, ai fini del rilascio del codice di accisa, egli deve segnalare l'indirizzo del deposito che rappresenta la sede principale nonché le eventuali sedi degli altri depositi contabili attivati nell'ambito della stessa Direzione compartimentale. Pertanto, nella compilazione del DAA, la casella 7 dovrà contenere le generalità del rappresentante e l'indirizzo del luogo dove si trova la sede del deposito contabile presso la quale i prodotti sono ricevuti effettivamente dal rappresentante, e la casella 4 il codice di accisa di quest'ultimo. Dopo aver assolto l'imposta, il rappresentante fiscale emetterà un documento di accompagnamento semplificato per scortare la merce fino al cliente finale, trattenendo l'esemplare n. 2 del DAA a corredo delle scritture del deposito contabile sopra indicato. Competente a vidimare l'esemplare n. 3 del DAA ed a trattenere il n. 4 è l'UTF o la dogana che esercita il controllo su tale deposito.

B) Ricevimento delle merci presso l'utilizzatore finale

Nel caso in cui il rappresentante fiscale si rechi nel luogo di consegna effettiva della merce, i prodotti possono essere spediti direttamente al destinatario finale. Gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA sono ritirati dal rappresentante. L'esemplare n. 2 sarà allegato alle scritture tenute dal rappresentante presso il proprio deposito contabile; il n. 3 e il n. 4 saranno presentati all'UTF o alla dogana, competenti per i controlli su tale deposito, per i previsti adempimenti fiscali. Copia conforme all'originale dell'esemplare n. 2, rilasciata dall'ufficio competente, sarà consegnata dal rappresentante al destinatario finale per le esigenze di quest'ultimo. Per le spedizioni effettuate secondo questa procedura, saranno indicati nella casella 7 il destinatario effettivo dei prodotti e nella 14 tutti i dati relativi al rappresentante fiscale compreso il codice di accisa attribuito dall'amministrazione fiscale italiana. In questi casi la casella 4 non deve essere compilata.

 

 

3) Autorizzazioni e garanzie

Il rappresentante fiscale può gestire più depositi contabili per ciascuna Direzione compartimentale. Per ognuno dei depositi che intende attivare deve essere rilasciata apposita autorizzazione. L'attivazione di una sede contabile dipende da valutazioni discrezionali del rappresentante fiscale il quale ha la facoltà di operare su più parti del territorio nazionale, mediante le citate procedure A) o B), a prescindere dal numero dei depositi contabili istituiti.

Competenti per il rilascio delle autorizzazioni di esercizio e per i controlli sono rispettivamente le Direzioni Compartimentali, gli UTF e le dogane nel cui territorio il deposito di cui sopra è attivato. Non è previsto il rilascio di licenze di esercizio da parte degli UTF.

Il rappresentante fiscale è tenuto a fornire alla competente Direzione compartimentale, per ogni deposito contabile, tutti i dati riguardanti gli speditori comunitari e i destinatari nazionali fra i quali egli interviene nello svolgimento delle transazioni.

Si ribadisce, infine, l'obbligo anche per il rappresentante fiscale di ottemperare a quanto disposto dall'art. 8, comma 3, del D.M. 25 marzo 1996, n. 210 riguardo alla presentazione della dichiarazione attestante, per ogni singola spedizione, il pagamento dei diritti di accisa o il versamento della cauzione.

Gli uffici avranno cura di informare di quanto sopra rappresentanti fiscali affinché questi, prima delle spedizioni, forniscano istruzioni agli operatori comunitari interessati alla transazione sulle modalità di compilazione del DAA stabilite da questa amministrazione finanziaria.