Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/05/1997 |
Numero: | 145 |
§ 98.1.37837 - Circolare 27 maggio 1997, n. 145/E .
Rimborso delle eccedenze d'imposta risultanti dalle dichiarazioni precedenti. Art. 4, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. Istruzioni di servizio.
Emanata dal Ministero delle finanze.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, agli artt. 11 e 19, riconosce al contribuente la facoltà di portare in diminuzione dell'imposta e degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo il credito spettante, consentendo in tal modo il recupero dello stesso nell'anno immediatamente successivo a quello in cui è scaturito il diritto.
L'art. 4 del
Tali istruzioni, approvate con decreto del Ministro delle Finanze, sono vincolanti per gli uffici finanziari e le soluzioni ivi individuate devono intendersi valide anche per i periodi d'imposta precedenti.
Al fine, quindi, di accelerare la predisposizione dei rimborsi d'ufficio sono in corso di predisposizione le liste contenenti i dati delle dichiarazioni presentate dal 1990 al 1993 per le quali risultano eccedenze riportate dall'anno precedente e non computate in diminuzione dell'imposta dovuta. Sulla base di tali liste, che saranno rese disponibili nel corrente mese di maggio a partire dalle dichiarazioni presentate nel 1990, i Centri di Servizio e gli Uffici delle Imposte Dirette provvederanno a predisporre le proposte di rimborso per quei casi in cui non risultano avviate procedure di rimborso da parte delle competenti Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali a seguito di istanza del contribuente.
I Centri di Servizio per la predisposizione degli ordinativi individuali di pagamento dei rimborsi potranno avvalersi delle procedure locali attivate presso di loro. Gli Uffici delle Imposte Dirette per la predisposizione delle proposte di rimborso potranno, invece, avvalersi delle procedure previste nell'area funzionale 5.1.
In questi casi gli Uffici delle Imposte Dirette per innescare la procedura di rimborso dovranno provvedere a:
- inserire d'ufficio l'istanza di rimborso;
- correggere la dichiarazione dalla quale risulta l'eccedenza non utilizzata inserendo l'importo della stessa sia nel campo "Eccedenza dichiarata" che in quello "Imposta di cui si richiede il rimborso". In tale modo dalla riliquidazione della dichiarazione scaturirà automaticamente l'importo del rimborso spettante.
Al fine di evitare l'emissione di rimborsi già effettuati, i Centri di Servizio e gli Uffici delle Imposte Dirette dovranno provvedere a:
- richiedere alle proprie Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali l'elenco dei rimborsi delle eccedenze in oggetto predisposti dalle stesse su istanza del contribuente;
- registrare tale circostanza nel fascicolo relativo alla dichiarazione interessata.
A partire dalle dichiarazioni presentate nel 1994, per le quali non sono ancora state avviate le attività di controllo ex art. 36-bis del
A tal proposito si fa presente che, anche per le dichiarazioni presentate negli anni antecedenti al 1994 e per le quali non si sono ancora concluse le lavorazioni ai sensi del citato art. 36-bis, i Centri di Servizio e gli Uffici delle Imposte Dirette possono consentire l'emissione dei rimborsi mediante le procedure automatizzate, provvedendo ad effettuare la correzione della dichiarazione già in tale fase di controllo.