§ 98.1.37837 - Circolare 27 maggio 1997, n. 145/E .
Rimborso delle eccedenze d'imposta risultanti dalle dichiarazioni precedenti. Art. 4, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/05/1997
Numero:145

§ 98.1.37837 - Circolare 27 maggio 1997, n. 145/E .

Rimborso delle eccedenze d'imposta risultanti dalle dichiarazioni precedenti. Art. 4, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. Istruzioni di servizio.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, agli artt. 11 e 19, riconosce al contribuente la facoltà di portare in diminuzione dell'imposta e degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo il credito spettante, consentendo in tal modo il recupero dello stesso nell'anno immediatamente successivo a quello in cui è scaturito il diritto.

L'art. 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, riguardante "Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al Testo Unico delle Imposte sui Redditi", disciplina le modalità di attuazione della menzionata facoltà. In particolare, il comma 1 prevede che la scelta tra il riporto ed il rimborso dell'eccedenza debba essere esercitata nella dichiarazione dei redditi e che la scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto; il comma 4 prevede che se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o la dichiarazione non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso presentando istanza all'Intendenza di finanza (oggi Sezione Staccata della Direzione Regionale delle Entrate) ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il D.M 14 febbraio 1996 di approvazione del modello 740/96 per i redditi 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 38 del 15 febbraio 1996, riporta nelle istruzioni per la compilazione alcuni chiarimenti in merito al trattamento dei casi in cui l'eccedenza non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Nelle citate istruzioni per la compilazione del modello, alla voce "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione", viene tra l'altro affermato che "se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può, comunque, utilizzare il credito in questione nella prima dichiarazione che evidenzia un debito d'imposta. Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione dei redditi, ma non indica il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici in sede di successivo controllo della dichiarazione dei redditi, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto in seguito alla menzionata istanza".

Tali istruzioni, approvate con decreto del Ministro delle Finanze, sono vincolanti per gli uffici finanziari e le soluzioni ivi individuate devono intendersi valide anche per i periodi d'imposta precedenti.

Al fine, quindi, di accelerare la predisposizione dei rimborsi d'ufficio sono in corso di predisposizione le liste contenenti i dati delle dichiarazioni presentate dal 1990 al 1993 per le quali risultano eccedenze riportate dall'anno precedente e non computate in diminuzione dell'imposta dovuta. Sulla base di tali liste, che saranno rese disponibili nel corrente mese di maggio a partire dalle dichiarazioni presentate nel 1990, i Centri di Servizio e gli Uffici delle Imposte Dirette provvederanno a predisporre le proposte di rimborso per quei casi in cui non risultano avviate procedure di rimborso da parte delle competenti Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali a seguito di istanza del contribuente.

I Centri di Servizio per la predisposizione degli ordinativi individuali di pagamento dei rimborsi potranno avvalersi delle procedure locali attivate presso di loro. Gli Uffici delle Imposte Dirette per la predisposizione delle proposte di rimborso potranno, invece, avvalersi delle procedure previste nell'area funzionale 5.1.

In questi casi gli Uffici delle Imposte Dirette per innescare la procedura di rimborso dovranno provvedere a:

- inserire d'ufficio l'istanza di rimborso;

- correggere la dichiarazione dalla quale risulta l'eccedenza non utilizzata inserendo l'importo della stessa sia nel campo "Eccedenza dichiarata" che in quello "Imposta di cui si richiede il rimborso". In tale modo dalla riliquidazione della dichiarazione scaturirà automaticamente l'importo del rimborso spettante.

Al fine di evitare l'emissione di rimborsi già effettuati, i Centri di Servizio e gli Uffici delle Imposte Dirette dovranno provvedere a:

- richiedere alle proprie Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali l'elenco dei rimborsi delle eccedenze in oggetto predisposti dalle stesse su istanza del contribuente;

- registrare tale circostanza nel fascicolo relativo alla dichiarazione interessata.

A partire dalle dichiarazioni presentate nel 1994, per le quali non sono ancora state avviate le attività di controllo ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, le eccedenze in oggetto verranno riconosciute in via automatica in sede di liquidazione centralizzata (cosiddetta di ciclo zero), affinché i rimborsi possano confluire nelle procedure automatizzate ex art. 42-bis del D.P.R. n. 602 del 1973; fermo restando il compito da parte del Centro di Servizio o dell'Ufficio delle Imposte Dirette di bloccare l'esecuzione del rimborso, mediante apposita correzione della dichiarazione, qualora il procedimento di rimborso sia già stato avviato dalla competente Sezione Staccata della Direzione Regionale.

A tal proposito si fa presente che, anche per le dichiarazioni presentate negli anni antecedenti al 1994 e per le quali non si sono ancora concluse le lavorazioni ai sensi del citato art. 36-bis, i Centri di Servizio e gli Uffici delle Imposte Dirette possono consentire l'emissione dei rimborsi mediante le procedure automatizzate, provvedendo ad effettuare la correzione della dichiarazione già in tale fase di controllo.