§ 98.1.37577 - Circolare 26 marzo 1997, n. 78 .
Estensione ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro del regime contributivo previsto per il lavoro a tempo parziale (art. 5, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/03/1997
Numero:78

§ 98.1.37577 - Circolare 26 marzo 1997, n. 78 .

Estensione ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro del regime contributivo previsto per il lavoro a tempo parziale (art. 5, comma 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863).

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con telex n. 5/25558/70/Sub/PT del 7.3.1997, indirizzato alle Direzioni regionali e previdenziali del lavoro ed agli enti previdenziali, ha chiarito che - in relazione all'impatto positivo della riduzione degli oneri sociali ai fini dell'incremento occupazionale e degli indirizzi della più recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia (v. Cass. Sez. lavoro n. 00638 del 22 gennaio 1997) - le agevolazioni contributive previste per il lavoro subordinato a tempo parziale (art, 5, comma 5, D.L. n. 726 del 1984, convertito con modifiche nella legge n. 863 del 1984) trovano applicazione anche con riguardo ai soci di cooperative di produzione e lavoro che prestino la loro attività sociale con orario ridotto, nell'osservanza delle condizioni prescritte dal comma 2 del citato art. 5.

Ciò in considerazione del fatto che per una generale "fictio iuris", propria della materia previdenziale, ai fini contributivi la cooperativa è considerata datrice di lavoro dei propri soci.

Sulla base delle precisazioni ministeriali le cooperative potranno, pertanto, adempiere alla contribuzione di previdenza e assistenza sociale per i soci lavoratori a part-time in conformità a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, tenendo, altresì, presente che la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, della legge n. n. 863 del 1984, in materia di retribuzione minima imponibile, è stata modificata dall'art. 1, comma 4, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. (v. circolare n. 68 del 10 aprile 1989E).

Al momento, peraltro, stante la necessità di adottare criteri di raccordo del principio di cui sopra con il sistema vigente per categorie di cooperative che versano la contribuzione su retribuzioni convenzionali, la direttiva di cui sopra è immediatamente operativa per le cooperative che non adottano salari convenzionali.

Si fa, invece, riserva di ulteriori indicazioni per gli organismi disciplinati dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 o in genere per quelle cooperative per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali, dopo gli opportuni approfondimenti per i quali è stato interessato il predetto Ministero.

Il Direttore generale

Trizzino