§ 98.1.35815 - Circolare 9 maggio 1996, n. 38 .
Contributi sindacali.


Settore:Normativa nazionale
Data:09/05/1996
Numero:38

§ 98.1.35815 - Circolare 9 maggio 1996, n. 38 .

Contributi sindacali.

 

Emanata dal Ministero del tesoro, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Alle Amministrazioni Centrali 

 

Alle Amministrazioni ed Aziende 

 

autonome dello Stato 

 

Alle Ragionerie centrali 

 

Ai Servizi ed Uffici di Ragioneria delle 

 

Amministrazioni ed Aziende autonome  

 

dello Stato 

 

Alle Ragionerie regionali dello Stato 

 

Alle Ragionerie provinciali dello Stato 

 

Alle Direzioni generali 

 

del Ministero del tesoro 

 

Alle Direzioni provinciali del tesoro 

 

Alla C.G.I.L 

 

Alla C.I.S.L. 

 

Alla U.I.L, 

 

Alla D.I.R.S.T.A.T. 

 

Alla U.N.S.A. 

 

Alla C.I.S.N. A.L. 

 

Alla C.I.D.A. 

 

Alla C.O.N. F.E.D.I.R. 

 

All'Union Quadri 

 

Alla U.S.P.P.I. 

 

Alla C.O.N.F.A.S.A.L. 

 

Alle R.D.B./C.U.B. 

 

Al Magistrato per il Po 

 

Parma 

 

All'Ufficio di ragioneria 

 

presso il Magistrato per il Po 

 

Parma 

 

Alle Regioni a statuto ordinario 

 

Al Commissariato dello Stato 

 

per la regione Sicilia 

 

Alla Rappresentanza del governo 

 

per la regione Sardegna 

 

Alla Commissione di 

 

coordinamento della Valle d'Aosta 

 

Al Rappresentante del 

 

Ministero dell'interno 

 

Al Commissario di Governo  

 

nella regione Friuli-Venezia Giulia 

 

Al Commissario di Governo 

 

nella regione Trentino-Alto Adige 

 

Al Commissario del Governo 

 

presso la provincia autonoma  

 

di Trento 

 

Al Commissario del Governo 

 

presso la provincia autonoma 

 

di Bolzano 

e, p. c.: 

Al Consiglio di Stato 

 

Alla Corte dei Conti 

 

All'Avvocatura generale dello Stato 

 

Al T.A.R. 

 

Loro sedi 

 

 

In relazione all'accordo quadro intervenuto tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Organizzazioni sindacali - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 45 del 23 febbraio 1996 - a seguito del Referendum abrogativo dell'art. 26, commi 2 e 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 594 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, si ritiene dover segnalare, a modifica delle pregresse istruzioni, che la delega per l'applicazione. delle ritenute sindacali e la revoca della stessa possono avvenire in qualsiasi momento. Esse producono i loro effetti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono effettuate le relative richieste.

Ne consegue che, ove non si possa tempestivamente provvedere alla cessazione della ritenuta le somme non dovute saranno recuperate a carico delle quote a credito delle Organizzazioni Sindacali per il periodo successivo.

La presente sostituisce le disposizioni contenute nel punto 6 della circolare 30 aprile 1976, n. 50, fermo restando che la richiesta di revoca deve essere trasmessa dall'interessato, oltre che all'Organizzazione sindacale e alla Amministrazione di appartenenza, anche all'Ufficio, ordinatore del pagamento dello stipendio

Le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei dipendenti uffici e del personale il contenuto della presente circolare.

Il Ministro