§ 98.1.35269 - Circolare 15 febbraio 1996, n. 77 .
Comparto Ministeri. Direttive per la contrattazione decentrata.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/02/1996
Numero:77

§ 98.1.35269 - Circolare 15 febbraio 1996, n. 77 .

Comparto Ministeri. Direttive per la contrattazione decentrata.

 

Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.

 

Repubblica Italiana 

 

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale 

15 febbraio 1996 

delle Pubbliche Amministrazioni 

 

ARAN 

 

 

 

 

A tutte le amministrazioni dello Stato 

 

e, per conscenza, 

 

Alla Presidenza del 

 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento  

 

della Funzione Pubblica 

 

Al Ministero del Tesoro Ragioneria  

 

Generale dello Stato - IGOP 

 

Roma 

 

 

Le novità e le difficoltà derivanti dalla prima lettura del C.C.N. L. sottoscritto il 16 Maggio u.s. hanno determinato, da parte di molte Amministrazioni del comparto, la formulazione di richieste di chiarimenti su clausole contrattuali relative alla contrattazione decentrata.

In proposito, questa Agenzia, volendo rispettare il più possibile l'impostazione delle leggi di riforma e l'autonomia gestionale di codeste Amministrazioni, intende evitare, in linea di principio, sia di fornire direttive interpretative o applicative con gli strumenti tradizionali delle circolari o delle istruzioni generali, sia di fornire risposta ai singoli quesiti pervenuti.

Peraltro, è stata ravvisata l'opportunità di fornire alcuni elementi di chiarificazione, di carattere generale, che potrebbero risultare utili, al fine di facilitare l'avvio del nuovo sistema di relazioni sindacali a livello decentrato.

Si trasmette, a tal fine, l'allegato documento, già condiviso nei suoi contenuti dai membri interessati del Comitato di Coordinamento dell'ARAN, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 29 del 1993. Una sua tempestiva divulgazione presso tutti gli Uffici dipendenti da codeste Amministrazioni assicurerà un sicuro punto di riferimento per la soluzione delle questioni applicative di maggiore rilevanza.

Il Presidente

Prof. Carlo dell'Aringa

 

 

Allegato

Direttive per la contrattazione decentrata del comparto ministeri premessa:

Premessa:

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri stipulato il 16 maggio 1995 è il primo contratto definito negozialmente, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 1993. In un'ottica di graduale avvicinamento al regime del lavoro privato, molti istituti normativi di natura pubblicistica che regolavano il rapporto di impiego del personale sono stati sostituiti da clausole carattere pattizio, che hanno introdotto vaste innovazioni e profonde modifiche nella materia "qua". Nel contempo è stata coperta una completa revisione della struttura retributiva.

A distanza di circa sette mesi dalla sottoscrizione, non si può non evidenziare che nella prima fase di applicazione del C.C.N. L. sono emersi numerosi problemi sostanzialmente legati alla corretta interpretazione delle norme contrattuali anche per ciò che riguarda i meccanismi - contenuti nelle norme medesime - che presiedono al finanziamento ed all'erogazione del salario accessorio dei dipendenti. Questa Agenzia, pur intendendo evitare in linea di principio di fornire direttive interpretative o applicative con gli strumenti tradizionali delle circolari o delle istruzioni generali, per venire incontro ad una specifica esigenza rappresentata dalla Conferenza dei Direttori Generali, ha fornito nel giugno-luglio 1995 alcuni chiarimenti per iscritto a taluni dei numerosi quesiti formulati dalle Amministrazioni.

A tal proposito è poi emersa la necessità di un raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Ministero del Tesoro, tenuto conto dei non secondari riflessi nelle rispettive sfere di competenza derivanti dalla applicazione di alcuni istituti contrattuali.

In ogni caso va osservato che, in via generale per quanto attiene alla gestione del C.C.N. L., le Amministrazioni sono tenute ad adottare autonomamente tutti gli atti necessari all'applicazione del contratto stesso; in particolare, sono responsabili della emanazione dei provvedimenti in tema di organizzazione e di contabilità necessari per l'attuazione concreta degli istituti contrattuali.

Del pari, in sede di applicazione del Contratto, le Amministrazioni sono tenute a dare direttamente interpretazione alle clausole del Contratto medesimo. Tali principi sono validi specificamente, anche per le norme contrattuali relative alla contrattazione decentrata, in funzione della quale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 29 del 1993, questa Agenzia ritiene opportuno fornire le seguenti circoscritte linee di indirizzo di carattere generale, al fine di evitare difformità di impostazione soprattutto sugli aspetti procedurali.

Campo di applicazione

Il Contratto decentrato, considerato che riguarda aspetti retributivi, formativi e di sicurezza strettamente connessi all'attività lavorativa espletata, si applica a tutto il personale effettivamente in servizio presso l'Amministrazione interessata, ance se appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni.

Durata

L'accordo sul costo del lavoro stipulato dal Governo con le parti sociali in data 23 luglio 1993, ai cui principi molti istituti contrattuali sono ispirati, prevede una durata quadriennale per la parte normativa dei contratti e biennale per la parte economica.

Tali periodizzazioni riguardano anche i contratti decentrati; ciò per assicurare il raccordo temporale con i contratti collettivi nazionali. Per la presente tornata, la durata dei contratti decentrati a carattere normativo coincide con il periodo 1994-1997. I criteri generali sono determinati all'inizio del quadriennio ed hanno validità per l'intero arco temporale considerato.

In relazione a quanto sopra, la contrattazione decentrata sulla parte economica, ovvero in ordine al fondo di produttività collettiva ha durata biennale. Ciò significa che per il biennio 1996/97 occorrerà orientarsi in sintonia con quanto in via generale stabilito in sede di rinnovo dell'accordo relativo alla parte economica del CCNL, che come è noto è scaduto il 31 dicembre 1995.

Tuttavia, non può non tenersi conto che l'attività di individuazione dei progetti di interesse nazionale o locale nonché l'articolazione e l'assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione degli stessi ed alla retribuzione delle particolari posizioni si svolge, in linea di massima, all'inizio di ciascun anno, in coincidenza con l'avvio dell'esercizio di bilancio.

Si rappresenta, pertanto, l'opportunità che - a partire dal biennio economico appena iniziato - gli accordi decentrati prevedano la possibilità di una revisione, per l'anno 1997, dei progetti e delle particolari posizioni, anche con riguardo alla distribuzione delle relative risorse.

Delegazione sindacale trattante in sede decentrata

Tenuto conto che, in base quanto stabilito nel C.C.N. L. la contrattazione si svolge sia in sede di singola Amministrazione sia in ogni sede centrale o distaccata di Amministrazione centrale o ufficio periferico di livello dirigenziale su materie diverse per ciascun livello, le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono costituite come segue:

I. A livello di Amministrazione si conferma per il momento la disciplina vigente al 30 giugno 1995. Difatti, anche l'abrogazione referendaria dell'art. 47 del D.Lgs. n. 29 del 1993 non tocca il principio della continuità negoziale, per cui le Confederazioni che hanno firmato il C.C.N. L. sono abilitate a trattare in sede decentrata nazionale di ministero, unitamente alle Organizzazioni sindacali di Comparto maggiormente rappresentative e firmatarie anch'esse del C.C.N. L..

II. Nelle sedi Centrali o sedi Distaccate di Amministrazioni Centrali e negli Uffici periferici di livello dirigenziale.

a) dalle R.S.U. di cui all'articolo 12 lett. a) del C.C.N. L. (tale soggetto, la cui costituzione in conformità a quanto stabilito nell'Accordo del 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali è stata prevista dai Protocolli d'intesa stipulati tra questa Agenzia e la Confederazioni sindacali in data 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994 nonché tra questa Agenzia e le Organizzazioni sindacali del Comparto in data 12 maggio 1994, è abilitato a trattare indipendentemente dall'apposizione della firma sul contratto, in quanto elettivo), resta ferma comunque la applicabilità dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 per le Organizzazioni sindacali che hanno stipulato gli accordi per la costituzione delle R.S.U. medesime. È evidente che in tal caso le OO.SS. potranno esercitare sui luoghi di lavoro i diritti sindacali alle stesse riservati dal punto 5 del Protocollo d'intesa del 20 aprile 1994 ma non possono partecipare alle trattative, in quanto il potere di negoziare è stato dalle medesime - in base ai sopra richiamati Accordi - delegato alle R.S.U.

b) dalle R.S.A. nel caso in cui le associazioni sindacali non abbiano sottoscritto o non abbiano aderito ai regolamenti previsti per le elezioni delle R.S.U. richiamati nel sopra citato articolo 12.

In merito alla costituzione delle R.S.A., si rileva che, in base ai risultati referendari, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 300 del 1970, le rappresentanze possono essere costituite, dai lavoratori, nell'ambito delle "associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva".

Qualora le associazioni sindacali di categoria siano state ammesse alla stipulazione del C.C.N. L. quali "federazione" di più sigle, la costituzione delle R.S.A. in sede decentrata può avvenire da parte dei lavoratori solo se iscritti alla federazione unitariamente intesa e con la denominazione di quest'ultima, indipendentemente dalla circostanza che la firma sul contratto sia stata apposta da tutti i legali rappresentanti dei singoli sindacati che hanno concorso alla costituzione della federazione.

Pare inoltre coerente con il citato art. 19 che siano abilitati a costituire R.S.A. nei luoghi di lavoro anche i dipendenti iscritti ad associazioni sindacali aventi la medesima sigla delle Confederazioni che hanno sottoscritto il C.C.N. L..

Ai fini suddetti, va precisato che sono ininfluenti le dichiarazioni di voler aderire o di aver aderito al CCNL presente alle Amministrazioni da parte di alcune Organizzazioni sindacali, in quanto nessuna Associazione è stata ammessa alla sottoscrizione per adesione. È, infatti, evidente che la partecipazione alla contrattazione decentrata, secondo le nuove regole, si basa sul principio della continuità negoziale, di cui sono prive le Associazioni di categoria che non abbiano partecipato alla contrattazione nazionale e sottoscritto il relativo contratto.

Materie della contrattazione decentrata

La contrattazione decentrata ha per oggetto solo le materie e gli istituti espressamente indicati nell'art. 5, commi 4 e 5, del C.C.N. L.. L'elencazione contenuta in detta norma è pertanto tassativa in base al principio delle clausole di rinvio fissato dall'art. 45, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, diversamente da quanto previsto per la contrattazione nazionale che si svolge su tutte le materie per le quali non sussista riserva di legge ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) della legge n. 421 del 1992. Ne consegue che in sede decentrata non possono costituire oggetto di contrattazione istituti definiti nel C.C.N. L. o da questo non espressamente rinviati a tale sede.

In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, la stessa si svolge in conformità alle convenienze ed ai distinti ruoli delle parti e non comporta la necessità di addivenire ad un accordo.

Va, tuttavia, sottolineato che la mancata definizione di un accordo preclude la possibilità di adottare provvedimenti di spesa ai fini dell'attuazione degli istituti retributivi affidati alla contrattazione decentrata; sulle altre materie oggetto di contrattazione decentrata l'Amministrazione mantiene la possibilità di assumere le proprie autonome determinazioni.

Risorse finanziarie

Il rispetto del vincolo stabilito dall'art. 5, comma 7, del C.C.N. L. nonché dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993, secondo il quale "i contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti" dal C.C.N. L. è assicurato dal Ministero del Tesoro che determina detti oneri, prima dell'avvio della fase di contrattazione in modo da poter definire correttamente gli ambiti della autonomia negoziale entro i limiti consentiti dalle entità delle risorse disponibili. Tale adempimento è essenziale con riferimento alle materie previste dall'art. 5, comma 4, lett. a) e b) e comma 5, lett. a) e b), del C.C.N. L..

A tal proposito si suggerisce di seguire rigidamente i criteri stabiliti dall'art. 36 del C.C.N. L., ai fini dell'impiego delle risorse del fondo istituito con la norma in parola.

Le procedure, i criteri e gli elementi conoscitivi che sono stati utilizzati per la determinazione delle risorse e dei relativi tetti di spese annuali, dovranno risultare da apposite relazioni illustrative tecnico-finanziarie allegate ad ogni Contratto Collettivo Decentrato.

Efficacia del contratto collettivo decentrato e procedure per la formalizzazione degli accordi

Il Contratto Collettivo Decentrato è applicato a decorrere dalla data della sottoscrizione definitiva da parte delle delegazioni trattanti, a seguito del perfezionamento delle procedure di formalizzazione dell'autorizzazione alla sottoscrizione medesima, in conformità a quanto stabilito in materia dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993.

Ai fini suddetti il testo concordato dalle delegazioni trattanti, costituite ai sensi dell'art. 6 del C.C.N. L., viene sottoscritto e trasmesso all'organo di Governo dell'Amministrazione, ovvero il Ministro, corredato da una relazione tecnico-finanziaria.

A tale organo spetta l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato, nel termine di quindici giorni dalla ricezione del testo. Nel sistema delineato dal citato art. 51, decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.

L'autorizzazione alla sottoscrizione è concessa dall'organo di Governo previa verifica della conformità e della compatibilità economica del documento concordato, con particolare riferimento al rispetto delle clausole di rinvio del Contratto Collettivo Nazionale in ordine alle materie ed agli oneri finanziari. Non possono essere consentiti, né direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal C.C.N. L..

Va a questo punto osservato che, nel silenzio della norma, è possibile che l'organo di Governo deleghi il potere di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo decentrato ad organi amministrativi intermedi, a livello regionale o pluriregionale o ad organi amministrativi centrali, quali ad esempio un Segretario Generale o una Direzione Generale.

Il provvedimento di autorizzazione dell'organo di Governo deve essere trasmesso all'organo di Controllo ai sensi del comma 3 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, che si pronuncia entro quindici dalla data di ricezione del provvedimento medesimo.

In proposito appare opportuno rappresentare l'orientamento espresso in data 6 maggio 1995 dalla Corte dei Conti a sezioni unite in merito alla natura ed ai contenuti del controllo con riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali. Dalla pronuncia emerge chiaramente che oggetto del controllo è la legittimità dell'autorizzazione alla sottoscrizione rilasciata dal Governo, che si fonda sulla conformità delle norme contrattuali alle direttive fornite dallo stesso Governo a questa Agenzia, ma non il merito delle clausole medesime in quanto - nel sistema privatistico - costituiscono l'espressione della libera autonomia negoziale delle parti.

A seguito del perfezionamento della procedura di controllo in ordine al provvedimento di autorizzazione governativo, le delegazioni trattanti procedono alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato che avrà efficacia dal giorno successivo, o da altra data prevista nel contratto medesimo.

Obbligo di informazione

Le Amministrazioni del Comparto sono tenute ad inviare copia dei Contratti Collettivi Decentrati, anche ai fini di cui al comma 5 dell'art. 36 del C.C.N. L., oltre che a questa Agenzia anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero del Tesoro.

Disapplicazioni

Come già accennato in premessa, numerosi istituti di natura pubblicistica riguardanti il personale del Comparto sono stati ridisciplinati con le norme contenute nel C.C.N. L.. Ne consegue che le precedenti disposizioni di carattere pubblico sono divenute inapplicabili nei confronti di detto personale. L'elencazione delle norme non più applicabili è contenuta nell'art. 43 del C.C.N. L..

Si fa, tuttavia, presente che la suddetta elencazione non è esaustiva in quanto debbono ritenersi tuttora vigenti, fino al prossimo rinnovo contrattuale relativo alla parte normativa, solo l e preesistenti disposizioni non menzionate dal citato art. 43, che non siano incompatibili con l'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 o con le norme del C.C.N. L..