§ 98.1.35104 - Circolare 18 gennaio 1996, n. 23 .
Bilanci di previsione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'anno finanziario 1996.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/01/1996
Numero:23

§ 98.1.35104 - Circolare 18 gennaio 1996, n. 23 .

Bilanci di previsione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'anno finanziario 1996.

 

Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.

 

Con l'articolo 1, commi 24 e 25, della legge 29 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (legge collegata alla legge finanziaria 1996), sono state introdotte innovazioni normative per ciò che concerne l'ordinazione del pagamento delle spese per supplenze annuali, per supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e per l'insegnamento della religione cattolica, mentre le ordinazioni di spesa per le supplenze brevi e saltuarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno definitivamente assegnate alla competenza dei capi di istituto e dei consigli di circolo e di istituto.

Considerato che tali innovazioni esplicheranno effetto dall'1 settembre 1996 p.v. e al fine di non pregiudicare un corretto avvio gestionale delle istituzioni scolastiche nell'anno 1996, si ritiene opportuno inviare a data da definirsi, presumibilmente allo stesso 1° settembre 1996, l'introduzione di un modello unificato di bilancio da adottarsi per tutte le istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei distretti scolastici.

In conseguenza di quanto precede si manifesta la necessità di proseguire da parte delle SS.LL, la gestione su ordini di accreditamento delle spese relative alla liquidazione di competenze accessorie che in base a preesistente normativa, venivano imputate a capitoli per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi.

I competenti Uffici centrali emetteranno, pertanto, ordini di accreditamento con imputazione ai capitoli 1401, 1495, 1498, 2001, 2201, 2400, 2401, 2597, 2602, 3001, 3201, 3401, per consentire la liquidazione diretta da parte delle SS.LL. dei seguenti compensi e indennità:

- indennità di funzione per incarichi di presidenza:

- indennità di reggenza al docente vicario, nei casi in cui spetti;

- ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo ivi, comprese quelle prestate nei corsi integrativi e quelle previste nell'area di approfondimento degli istituti professionali (escluse quelle connesse alle caratteristiche strutturali della cattedra di insegnamento, per le quali provvedono in via continuativa per l'intero anno scolastico le Direzioni Provinciali del Tesoro);

- ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti;

- ore eccedenti relative ad attività dei gruppi sportivi.

Per ciò che riguarda i bilanci di previsione di cui all'oggetto si dispone la proroga per il corrente anno delle disposizioni e dei relativi modelli diramati con C.M. n. 36 del 27 gennaio 1995, con l'avvertenza che, ovviamente gli istituti tecnici, professionali e d'arte non amministreranno più risorse per stipendi al personale direttivo, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo.

I medesimi istituti, per effetto della legge n. 551 del 1995 (legge di bilancio per l'anno 1996) che ha introdotto i due nuovi capitoli 1029 e 1030 per scorporo. rispettivamente, dal cap. 1034 e dal cap. 1032, dovranno conseguentemente adattare le poste dell'Entrata e della Spesa dei bilanci di previsione.

Si dispone, pertanto, che al capitolo 4 dell'Entrata vengano aggiunti i seguenti articoli:

- art. 5 "Finanziamento per l'insegnamento della religione cattolica e delle materie alternative all'insegnamento della religione cattolica al netto di contributi e ritenute".

- art. 6 "Finanziamento per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche al netto di contributi e ritenute.

Analogamente, al capitolo 4 della Spesa verranno aggiunti i seguenti articoli:

- art. 5 "Spese per l'insegnamento della religione cattolica e delle materie alternative all'insegnamento della

- religione cattolica al netto di contributi e ritenute".

- art. 6 "finanziamento per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche al netto di contributi e ritenute.

Per automatica conseguenza vanno modificati il capitolo 4, articoli 1 e 2, dell'Entrata e il capitolo 4, articoli 1 e 2, della Spesa, che assumono le seguenti nuove denominazioni:

capitolo 4 dell'Entrata:

- art. 1 "Finanziamento per supplenze annuali al netto di contributi e ritenute";

- art. 2 "Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie al netto di contributi e ritenute";

capitolo 4 della Spesa:

- art. 1 "Spese per supplenze annuali al netto di contributi e ritenute";

- art. 2 "Spese per supplenze brevi e saltuarie al netto di contributi e ritenute";

Si confermano anche per il 1996 le operazioni obbligatorie di reimpiego nelle stesse finalità istituzionali delle quote degli avanzi di amministrazione determinate da:

- minori spese o maggiori entrate relative a trattamenti economici principali ed accessori per il personale di ruolo e non di ruolo, comprese le voci di bilancio relative ad oneri connessi (contributi previdenziali ed assistenziali, ritenute erariali):

- minori spese o maggiori entrate relative alle voci di bilancio soggette a vincolo di destinazione (educazione alla salute e lotta alle tossicodipendenze; sperimentazione metodologica e didattica nelle classi con alunni portatori di handicap, realizzazione di iniziative di formazione, di aggiornamento e riqualificazione del personale, ecc.).

Si coglie, infine, l'occasione per impartire istruzioni di prima applicazione degli articoli 71 e 72 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale della scuola del 4 agosto 1995, concernenti il miglioramento dell'efficacia formativa e le prestazioni aggiuntive.

Si stabilisce, in proposito che i finanziamenti da assegnare alle istituzioni scolastiche a titolo di Fondo di istituto vengano previsti accertati ed incassati, fino al 31 agosto 1996, nel capitolo dell'ENTRATA riferito al Fondo di incentivazione.

Corrispondentemente la previsione, l'impegno ed il pagamento dei compensi e delle indennità, saranno riferiti, fino al 31 agosto 1996, al capitolo della SPESA relativo ai compensi a carico del fondo di incentivazione.

Il Ministro