Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 26. Consumatore (tutela) |
Capitolo: | 26.1 consumatore (tutela) |
Data: | 06/04/2005 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 2. 1. La lettera p) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata |
§ 26.1.63 - L. 6 aprile 2005, n. 49. [1]
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
(G.U. 14 aprile 2005, n. 86)
1. All'articolo 7 del
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro»;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni»;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro»;
e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della
1. La lettera p) del comma 2 dell'articolo 4 del
[1] Abrogata dall'art. 146 del