Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 26. Consumatore (tutela) |
Capitolo: | 26.1 consumatore (tutela) |
Data: | 06/02/1996 |
Numero: | 175 |
Sommario |
Art. 1. Modifica allegati. |
Art. 2. Entrat in vigore. |
§ 26.1.17 – D.P.C.M. 6 febbraio 1996, n. 175.
Regolamento di attuazione della direttiva 93/102/CE recante modifica della direttiva 79/112/CE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.
(G.U. 30 marzo 1996, n. 76).
Art. 1. Modifica allegati.
1. Gli allegati 1 e 2 del
Art. 2. Entrat in vigore.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. E' consentito utilizzare, dopo tale data, etichette non conformi agli allegati di cui all'art. 1, purchè conformi alle precedenti norme, fino al 31 dicembre 1996. La vendita dei prodotti così etichettati è consentita fino al loro completo smaltimento.
Allegato 1
Categoria di ingredienti per i quali l'indicazione della categoria puo' sostituire quella del nome specifico
Definizione |
Designazione |
Oli raffinati diversi dall'olio d'oliva |
"Olio", completata dal qualificativo "vegetale" o "animale", a seconda dei casi ovvero dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale. |
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L'aggettivo “idrogenato” deve accompagnare la menzione di un olio idrogenato. |
Grassi raffinati |
"Grasso" o “materia grassa”, completata dal qualificato “vegetale” o “animale”, a seconda dei casi ovvero dalla indicazione della origine specifica vegetale o animale |
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L'aggettivo “idrogenato” deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato |
Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali |
"Farina" seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso |
Amidi e fecole naturali, e amidi e fecole modificati per via fisica o enzimatica |
“Amido (i)/fecola (e)” |
Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purchè la denominazione e la presentazione non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce |
“Pesce (i)” |
Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purchè la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio |
“Formaggio (i)” |
Tutte le spezie che non superino il 2% in peso del prodotto |
“Spezia(e) o miscela di spezie” |
Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2% in peso del prodotto |
“Pianta(e) aromatica (che) o miscela di piante aromatiche” |
Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare |
“Gomma base” |
Pangrattato di qualsiasi origine |
“Pangrattato” |
Qualsiasi categoria di saccarosio |
“Zucchero” |
Destrosio anidro e monoidrato |
“Destrosio” |
Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato |
“Sciroppo di glucosio” |
Tutte le proteine del latte (caseine caseinati, proteine del siero del latte) e loro miscele |
“Proteine del latte” |
Burro di cacao di pressione di torsione o raffinato |
“Burro di cacao” |
Tutta la frutta candita che non superi il 10% in peso del prodotto |
“Frutta candita” |
Miscele di ortaggi che non superino il 10% in peso del prodotto |
“Ortaggi” |
Tutti i tipi di vino quali definiti nel |
“Vino” |
Allegato 2
Ingredienti obbligatoriamente designati con il nome della categoria seguito dal loro nome specifico o dal numero CE
Acidificanti
Addensanti
Agenti di carica
Agenti di resistenza
Agenti di rivestimento
Agenti di trattamento della farina
Agenti lievitanti
Amidi modificati (1)
Antiagglomeranti
Antiossidanti
Antischiumogeno
Coloranti
Conservanti
Correttori di acidità
Edulcoranti
Emulsionanti
Esaltatori di sapidità
Gas propulsore
Gelificanti
Sali di fusione (2)
Stabilizzanti
Umidificanti