§ 26.1.7 – D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 357/87, relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:26. Consumatore (tutela)
Capitolo:26.1 consumatore (tutela)
Data:25/01/1992
Numero:73


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Vigilanza.
Art. 3.  Informazione.
Art. 4.  Decorrenza degli effetti.
Art. 5.  Sanzioni.


§ 26.1.7 – D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 357/87, relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

(G.U. 13 febbraio 1992, n. 36, S.O.).

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     1. E' vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.

     2. Tali prodotti sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente.

 

          Art. 2. Vigilanza.

     1. I controlli sull'applicazione del presente decreto vengono effettuati secondo le attribuzioni stabilite dalla vigente legislazione.

 

          Art. 3. Informazione.

     1. Qualora si renda necessario ritirare o far ritirare dal mercato prodotti oggetto del presente decreto le autorità competenti di cui all'art. 2 ne informano il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornendo una descrizione del prodotto ed indicando il motivo della decisione adottata o proposta.

     Il Ministero della sanità, previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornisce le suddette informazioni alla Commissione CEE.

 

          Art. 4. Decorrenza degli effetti.

     1. Le prescrizioni contenute nell'art. 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5. Sanzioni.

     1. Chiunque fabbrica, immette sul mercato, commercializza, importa od esporta prodotti che, pur non essendo alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da farli apparire come prodotti alimentari così da determinare il rischio che siano ingeriti o succhiati con pericolo per la salute dei consumatori, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena dell'arresto sino a sei mesi o dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.