§ 25.2.20 – L. 18 gennaio 1994, n. 44.
Disposizioni in materia di cooperative agricole.


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.2 consorzi agrari
Data:18/01/1994
Numero:44


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni del numero 5 bis) dell'art. 2751 bis del codice civile, introdotto dall'art. 18, comma secondo, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche [...]


§ 25.2.20 – L. 18 gennaio 1994, n. 44.

Disposizioni in materia di cooperative agricole.

(G.U. 24 gennaio 1994, n. 18).

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni del numero 5 bis) dell'art. 2751 bis del codice civile, introdotto dall'art. 18, comma secondo, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.

     2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992 possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'art. 2751 bis, numero 5 bis), del codice civile, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'art. 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'art. 100 delle disposizioni approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.