§ 24.1.74 - D.Lgs. 27 settembre 2007, n. 178.
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:27/09/2007
Numero:178


Sommario
Art. 1.  Casi di esenzione
Art. 2.  Integrazione allegato 1 sez. III
Art. 3.  Norme transitorie


§ 24.1.74 - D.Lgs. 27 settembre 2007, n. 178.

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonchè attuazione della direttiva 2006/142/CE.

(G.U. 29 ottobre 2007, n. 252)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

     Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

     Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1, lettera f), che prevedono la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'art. 1;

     Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

     Vista la direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, con la quale viene integrato l'elenco degli allergeni di cui alla direttiva 2003/89/CE;

     Ritenuta la necessità di emanare disposizioni integrative del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, sia per meglio precisare le condizioni di esenzione dall'obbligo di indicazione degli ingredienti in etichetta, sia per dare attuazione alla direttiva 2006/142/CE, in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 62 del 2005;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 gennaio 2007;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, e per gli affari regionali e le autonomie locali;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Casi di esenzione

     1. L'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, è sostituito dal seguente:

     "1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta nel caso di formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti.".

 

     Art. 2. Integrazione allegato 1 sez. III

     1. All'allegato 1, sezione III, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, sono aggiunti i seguenti ingredienti:

     "Lupini e prodotti derivati;

     Molluschi e prodotti derivati.".

 

     Art. 3. Norme transitorie

     1. Le etichette non conformi a quanto previsto dall'articolo 1 possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2008 e i prodotti così etichettati possono essere venduti fino al 23 dicembre 2008.

     2. I prodotti di cui all'articolo 2 non conformi a quanto previsto dal presente decreto, etichettati prima del 23 dicembre 2008, possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.