§ 24.1.58 - L. 3 agosto 2004, n. 204.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:03/08/2004
Numero:204


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca, è convertito in legge [...]


§ 24.1.58 - L. 3 agosto 2004, n. 204.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca.

(G.U. 10 agosto 2004, n. 186)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL D.L. 24 GIUGNO 2004, N. 157

 

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse, dopo le parole: «delle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del regolamento» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La data di scadenza del "latte fresco pastorizzato" e del "latte fresco pastorizzato di alta qualità" è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L'uso del termine "fresco" nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. È comunque vietata l'utilizzazione della denominazione "fresco" sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169»;

al comma 2, la parola: «anche» è soppressa;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Ai fini della classificazione merceologica si intende per 'vitello' un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi"»;

al comma 4, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse e la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

al comma 8, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

"2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi"».

 

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari). - 1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.

3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.

Art. 1-ter. - (Etichettatura degli oli d'oliva). - 1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.

2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

 

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), rispettivamente dopo le parole: «applicative» e: «concorrenza» è inserito il segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "dell'obiettivo 1,", sono inserite le seguenti: "nonche´ al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale',".

1-ter. All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "azioni di sistema 2000-2006", sono inserite le seguenti: "nonche´ del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+'Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale'" e le parole: "del medesimo Programma" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi Programmi".

1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, del Consiglio, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall'anno 2005»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: "con efficacia limitata al periodo in corso", sono inserite le seguenti: "esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee"»;

al comma 3, le parole: «l'AGEA procede ad annullare il prelievo» sono sostituite dalle seguenti: «l'AGEA non procede alla richiesta di prelievo»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

 

All'articolo 3:

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero delle politiche agricole e forestali rilascia in ogni caso, all'atto del completamento della costruzione, la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3"».