Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Capitolo: | 24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Data: | 03/08/2004 |
Numero: | 204 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca, è convertito in legge [...] |
§ 24.1.58 - L. 3 agosto 2004, n. 204.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca.
(G.U. 10 agosto 2004, n. 186)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL D.L. 24 GIUGNO 2004, N. 157
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse, dopo le parole: «delle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del regolamento» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La data di scadenza del "latte fresco pastorizzato" e del "latte fresco pastorizzato di alta qualità" è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L'uso del termine "fresco" nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico»;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. È comunque vietata l'utilizzazione della denominazione "fresco" sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della
al comma 2, la parola: «anche» è soppressa;
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria»;
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. L'ultimo comma dell'articolo 2 della
"Ai fini della classificazione merceologica si intende per 'vitello' un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi"»;
al comma 4, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse e la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;
al comma 8, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del
"2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari). - 1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del
2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.
3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.
4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.
Art. 1-ter. - (Etichettatura degli oli d'oliva). - 1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.
2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del
All'articolo 2:
al comma 1, lettera b), rispettivamente dopo le parole: «applicative» e: «concorrenza» è inserito il segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 80, comma 18, della
1-ter. All'articolo 80, comma 19, della
1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 10, comma 15, del
al comma 3, le parole: «l'AGEA procede ad annullare il prelievo» sono sostituite dalle seguenti: «l'AGEA non procede alla richiesta di prelievo»;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 9, comma 4, del
"b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al
All'articolo 3:
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero delle politiche agricole e forestali rilascia in ogni caso, all'atto del completamento della costruzione, la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del
"1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3"».