§ 98.1.31911 - D.P.C.M. 8 gennaio 1999, n. 52.
Regolamento recante norme per la tenuta in forma automatizzata dei registri cartacei presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/01/1999
Numero:52


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri di cui agli articoli 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, 37, 59, 72, 73 e 88 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, 23 [...]
Art. 2.      1. Il sistema informativo assicura, in modo automatico, la numerazione progressiva e la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni, nonché l'identificazione del soggetto che ha [...]
Art. 3.      1. Le modalità di formazione e di utilizzazione dei documenti informatici sostitutivi dei registri di cui all'articolo 2 sono stabilite dal responsabile del sistema informativo della giustizia [...]
Art. 4.      1. I dirigenti preposti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato, alle segreterie generali dei tribunali amministrativi regionali, alle segreterie delle [...]


§ 98.1.31911 - D.P.C.M. 8 gennaio 1999, n. 52.

Regolamento recante norme per la tenuta in forma automatizzata dei registri cartacei presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali

(G.U. 9 marzo 1999, n. 56)

 

 

     IL PRESIDENTE

     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     di concerto con

     IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

     E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 88-bis del regio decreto 21 aprile 1942, n 444, recante l'"Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato", come aggiunto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 250;

     Visto l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante il "Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali";

     Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

     Vista la nota n. 385 del 17 dicembre 1993, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha rappresentato l'esigenza di tenere in forma automatizzata i registri contemplati nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

     Ritenuto opportuno dare validità anche alle registrazioni tenute in forma automatizzata, per motivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri di cui agli articoli 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, 37, 59, 72, 73 e 88 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, in sostituzione delle registrazioni effettuate su supporti cartacei.

     2. I documenti informatici contengono i dati previsti dai seguenti registri ora in uso:

     a) presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

     1) registro generale dei ricorsi (modello all. CdSG1);

     2) registro protocollo di sezione dati generali (modello all. CdSG2);

     3) registro protocollo di sezione - iter procedurale (modello all. GdSG3);

     4) registro degli atti per sezione (modello all. CdSG4);

     5) registro delle istanze di fissazione di udienza per sezione (modello all. CdSG5);

     6) registro delle istanze di prelievo per sezione (modello all. CdSG6);

     7) registro ordinanze di sospensione per sezione (modello all. CdSG7);

     8) registro delle decisioni per sezione (modello CdSG8);

     b) presso il Consiglio di Stato in sede consultiva:

     1) protocollo generale per sezione (modello CdSC1);

     c) presso i tribunali amministrativi regionali e sezioni autonome:

     1) registro generale dei ricorsi (modello all. TARI);

     2) registro delle ordinanze collegiali (modello all. TAR2);

     3) registro delle ordinanze presidenziali (modello all. TAR3);

     4) registro ordinanze di sospensiva (modello all. TAR4);

     5) registro delle sentenze (modello all. TAR5);

     6) registro delle domande di fissazione di udienza (modello all. TAR6);

     7) protocollo atti (modello TAR7).

 

          Art. 2.

     1. Il sistema informativo assicura, in modo automatico, la numerazione progressiva e la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni, nonché l'identificazione del soggetto che ha effettuato le operazioni.

     2. Per garantire la conservazione dei dati ne è effettuata la duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea e custoditi con idonei criteri di sicurezza.

 

          Art. 3.

     1. Le modalità di formazione e di utilizzazione dei documenti informatici sostitutivi dei registri di cui all'articolo 2 sono stabilite dal responsabile del sistema informativo della giustizia amministrativa, in applicazione delle norme tecniche vigenti in materia.

 

          Art. 4.

     1. I dirigenti preposti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato, alle segreterie generali dei tribunali amministrativi regionali, alle segreterie delle sezioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio e delle sezioni autonome individuano la data iniziale del periodo, precedente alla entrata in vigore del presente decreto, in cui la registrazione dei dati sui modelli cartacei è stata duplicata su supporto informatico.

     2. I dati relativi ai ricorsi depositati ed alle richieste di parere pervenuti prima della data di decorrenza delle duplicazioni di cui ai commi precedenti sono riversati su supporto informatico all'atto della fissazione dell'udienza, o dell'adunanza salvo si tratti di ricorsi da dichiarare perenti o per i quali sia stata presentata istanza di rinuncia.