Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/01/1999 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri di cui agli articoli 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, 37, 59, 72, 73 e 88 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, 23 [...] |
Art. 2. 1. Il sistema informativo assicura, in modo automatico, la numerazione progressiva e la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni, nonché l'identificazione del soggetto che ha [...] |
Art. 3. 1. Le modalità di formazione e di utilizzazione dei documenti informatici sostitutivi dei registri di cui all'articolo 2 sono stabilite dal responsabile del sistema informativo della giustizia [...] |
Art. 4. 1. I dirigenti preposti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato, alle segreterie generali dei tribunali amministrativi regionali, alle segreterie delle [...] |
§ 98.1.31911 - D.P.C.M. 8 gennaio 1999, n. 52.
Regolamento recante norme per la tenuta in forma automatizzata dei registri cartacei presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali
(G.U. 9 marzo 1999, n. 56)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto l'articolo 88-bis del
Visto l'articolo 25 del
Visto l'articolo 3, comma 1, del
Vista la nota n. 385 del 17 dicembre 1993, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha rappresentato l'esigenza di tenere in forma automatizzata i registri contemplati nel
Ritenuto opportuno dare validità anche alle registrazioni tenute in forma automatizzata, per motivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
1. E' autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri di cui agli articoli 51 del
2. I documenti informatici contengono i dati previsti dai seguenti registri ora in uso:
a) presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:
1) registro generale dei ricorsi (modello all. CdSG1);
2) registro protocollo di sezione dati generali (modello all. CdSG2);
3) registro protocollo di sezione - iter procedurale (modello all. GdSG3);
4) registro degli atti per sezione (modello all. CdSG4);
5) registro delle istanze di fissazione di udienza per sezione (modello all. CdSG5);
6) registro delle istanze di prelievo per sezione (modello all. CdSG6);
7) registro ordinanze di sospensione per sezione (modello all. CdSG7);
8) registro delle decisioni per sezione (modello CdSG8);
b) presso il Consiglio di Stato in sede consultiva:
1) protocollo generale per sezione (modello CdSC1);
c) presso i tribunali amministrativi regionali e sezioni autonome:
1) registro generale dei ricorsi (modello all. TARI);
2) registro delle ordinanze collegiali (modello all. TAR2);
3) registro delle ordinanze presidenziali (modello all. TAR3);
4) registro ordinanze di sospensiva (modello all. TAR4);
5) registro delle sentenze (modello all. TAR5);
6) registro delle domande di fissazione di udienza (modello all. TAR6);
7) protocollo atti (modello TAR7).
1. Il sistema informativo assicura, in modo automatico, la numerazione progressiva e la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni, nonché l'identificazione del soggetto che ha effettuato le operazioni.
2. Per garantire la conservazione dei dati ne è effettuata la duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea e custoditi con idonei criteri di sicurezza.
1. Le modalità di formazione e di utilizzazione dei documenti informatici sostitutivi dei registri di cui all'articolo 2 sono stabilite dal responsabile del sistema informativo della giustizia amministrativa, in applicazione delle norme tecniche vigenti in materia.
1. I dirigenti preposti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato, alle segreterie generali dei tribunali amministrativi regionali, alle segreterie delle sezioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio e delle sezioni autonome individuano la data iniziale del periodo, precedente alla entrata in vigore del presente decreto, in cui la registrazione dei dati sui modelli cartacei è stata duplicata su supporto informatico.
2. I dati relativi ai ricorsi depositati ed alle richieste di parere pervenuti prima della data di decorrenza delle duplicazioni di cui ai commi precedenti sono riversati su supporto informatico all'atto della fissazione dell'udienza, o dell'adunanza salvo si tratti di ricorsi da dichiarare perenti o per i quali sia stata presentata istanza di rinuncia.