§ 98.1.31295 - D.P.R. 21 marzo 2001, n. 169.
Regolamento recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, per l'omogeneizzazione della durata del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/03/2001
Numero:169


Sommario
Art. 1.  Modifica della durata del mandato dei volontari


§ 98.1.31295 - D.P.R. 21 marzo 2001, n. 169. [1]

Regolamento recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, per l'omogeneizzazione della durata del mandato dei delegati dei volontari presso gli organismi di rappresentanza militare

(G.U. 12 maggio 2001, n. 109)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visti gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, che istituiscono gli organi di rappresentanza militare;

     Visto l'articolo 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520;

     Ritenuta la necessità di uniformare, a seguito della intervenuta equiordinazione dei tre ruoli del personale non direttivo delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, la durata del mandato dei delegati dei volontari eletti negli organi della rappresentanza militare;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;

     Sentite le Commissioni permanenti Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Modifica della durata del mandato dei volontari

     1. Al primo comma dell'articolo 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1992, n. 520, le parole: "per i volontari dei Corpi armati e un anno per i volontari delle Forze armate" sono soppresse.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.