Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/09/2000 |
Numero: | 313 |
Sommario |
Art. 1. Organi dell'Istituto |
Art. 2. Presidente |
Art. 3. Consiglio di amministrazione |
Art. 4. Direttore |
Art. 5. Consulenza tecnico-scientifica |
Art. 6. Verifiche di regolarità amministrativa e contabile |
Art. 7. Autonomia regolamentare |
Art. 8. Dotazione organica di personale |
Art. 9. Reclutamento |
Art. 10. Personale comandato o collocato fuori ruolo |
Art. 11. Contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca |
Art. 12. Patrimonio e risorse finanziarie |
Art. 13. Associazioni con enti di ricerca e conferimento di incarichi. Convenzioni per specifici progetti |
Art. 14. Vigilanza |
Art. 15. Norme finali e transitorie |
§ 98.1.31259 - D.P.R. 21 settembre 2000, n. 313 [1] .
Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258
(G.U. 31 ottobre 2000, n. 255)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visto l'articolo 21 della
Visto il
Visto il
Sentite, in data 1° giugno e 27 luglio 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso in data 18 luglio 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1. Organi dell'Istituto
1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Istituto", istituito con
a) presidente;
b) consiglio di amministrazione;
c) comitato tecnico-scientifico;
d) collegio dei revisori.
Art. 2. Presidente
1. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
2. Il presidente, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.
3. Il Presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
Art. 3. Consiglio di amministrazione
1. Al consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti competenze:
a) approva annualmente, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, il programma dell'Istituto, comprensivo anche dell'individuazione dei settori nei quali si realizzano le attività di valutazione e dell'indicazione delle ricerche internazionali alle quali l'Istituto partecipa;
b) determina gli indirizzi generali della gestione;
c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;
d) conferisce l'incarico di direttore;
e) valuta l'attività amministrativa del direttore anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;
f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza tecnico-scientifica di cui all'articolo 5;
g) nomina i componenti del collegio dei revisori.
2. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del
a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi;
b) delibera i necessari interventi correttivi;
c) valuta le eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.
3. Il Consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo; si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.
Art. 4. Direttore
1. L'incarico di direttore è conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative, di organizzazione del lavoro e inerenti l'attività dell'Istituto, in base a criteri fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Esso può essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, è responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dall'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni, per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, delle articolazioni strutturali dell'Istituto e dei dipartimenti di ricerca previsti dal regolamento dell'Istituto; assegna il relativo personale e nomina i responsabili sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso;
d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento;
e) cura l'applicazione del regolamento;
f) valuta l'attività dei dirigenti.
3. Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa quando il Consiglio ne valuta l'attività.
4. Il trattamento economico spettante al direttore è stabilito nel contratto individuale di lavoro previa delibera del consiglio di amministrazione.
5. L'incarico è revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.
Art. 5. Consulenza tecnico-scientifica
1. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio medesimo e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.
2. Il Comitato è composto da sette membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendolo tra i professori universitari.
3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, può istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da non più di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti ed attività. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione.
Art. 6. Verifiche di regolarità amministrativa e contabile
1. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del
Art. 7. Autonomia regolamentare
1. Il consiglio di amministrazione approva, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo, la cui adozione è subordinata al rispetto della procedura ivi prevista. Le eventuali modifiche del regolamento sono adottate con la medesima procedura.
2. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno, sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.
Art. 8. Dotazione organica di personale
1. Il personale dell'Istituto è compreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto individuato a norma dell'articolo 45 del
2. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella A, allegata al presente regolamento.
Art. 9. Reclutamento
1. Il reclutamento del personale dell'Istituto, ad eccezione del direttore, si attua mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo concrete modalità di accesso e procedure individuate dal consiglio di amministrazione, in applicazione delle norme vigenti per il personale del comparto di appartenenza come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono valutati titoli ed esperienze professionali attinenti ai compiti dell'Istituto, con particolare riferimento, per il personale specialistico e di ricerca, alle metodologie e alle tecniche della ricerca educativa, delle procedure valutative, delle rilevazioni campionarie e censitorie, nonché alla conoscenza della modellistica informatica e didattica del settore dell'istruzione. Sono altresì valutate le esperienze di ricerche effettuate nell'ambito dei progetti coerenti con l'attività dell'Istituto a carattere nazionale e internazionale.
3. La commissione giudicatrice del concorso, composta da quattro membri esterni all'Istituto, dotati delle necessarie competenze amministrative o scientifiche e presieduta da un professore universitario qualora il concorso riguardi il personale di ricerca, da un magistrato amministrativo designato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per le qualifiche per le quali è richiesto come titolo d'accesso la laurea, da un funzionario con qualifica dirigenziale negli altri casi, è nominata dal consiglio di amministrazione.
Art. 10. Personale comandato o collocato fuori ruolo
1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'articolo 8, può avvalersi con oneri a proprie carico, nei limiti consentiti dalle propre disponibilità di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti, non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina delle selezioni è dettata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione di carattere generale.
4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto.
Art. 11. Contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca
1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi nei limiti consentiti dalle proprie risorse di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, dell'apporto di esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca.
2. La stipulazione dei contratti di ricerca avviene sulla base dei criteri generali previsti dal consiglio di amministrazione, previa procedura di valutazione comparativa, che accerti il possesso di una adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione ed alla provenienza da qualificati settori del lavoro strettamente inerenti ai compiti da svolgere.
3. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, assicurando congrui termini per la presentazione delle domande.
Art. 12. Patrimonio e risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie sono costituite da:
a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello Stato comprensivo anche delle somme per le spese del personale e per la corresponsione dei compensi ai componenti degli organi a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo;
c) fondi annualmente assegnati per attuare i progetti e le attività programmate, nel rispetto della direttiva ministeriale di cui al precedente articolo 2, gravanti sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione;
d) proventi derivanti dalla gestione delle attività, comprese convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per la realizzazione di specifici programmi e obiettivi.
Art. 13. Associazioni con enti di ricerca e conferimento di incarichi. Convenzioni per specifici progetti
1. L'Istituto, per la realizzazione dei fini istituzionali e per l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche con essi connesse, può associare alla propria attività enti di ricerca sulla base di convenzioni che disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci, la durata dell'associazione e le sue finalità, l'utilizzo del personale dell'Istituto e degli enti, la diffusione e l'eventuale commercializzazione dei risultati. Le convenzioni disciplinano anche i rapporti economici tra l'Istituto e gli enti di ricerca e sono approvate dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il comitato tecnico-scientifico, con motivata deliberazione che indichi le ragioni dell'associazione con altri enti o del conferimento dell'incarico ed i criteri di scelta dell'ente di ricerca.
2. L'Istituto, per le finalità di cui al comma 1, può conferire ad enti di ricerca, aventi particolare esperienza nei settori attinenti ai progetti, incarichi per studi e ricerche e può partecipare a consorzi di ricerca scientifica.
3. L'Istituto può stipulare inoltre, per la realizzazione di specifici progetti, apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, avvalendosi del personale individuato sulla base dei criteri definiti dalle convenzioni stesse. L'onere relativo al trattamento economico è posto a carico dei progetti che costituiscono oggetto delle convenzioni.
Art. 14. Vigilanza
1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del
Art. 15. Norme finali e transitorie
1. L'Istituto si avvale anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo. Esso opera in coordinamento e collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), a norma dell'articolo 76, comma 1, del
2. Tutto il personale in posizione di comando presso l'Istituto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ivi compreso quello comandato all'esito della selezione concorsuale per titoli, di cui al decreto direttoriale del 25 novembre 1998, è confermato a domanda fino all'espletamento dei concorsi previsti dal comma 4.
3. E', inoltre, confermato il personale utilizzato presso l'Istituto nell'anno scolastico 1999-2000, ai sensi dell'articolo 453 del
4. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio medesimo e nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, sono indette le procedure di primo reclutamento. I relativi bandi individuano per ciascuna qualifica i requisiti di partecipazione, le tipologie delle procedure selettive nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 va effettuata una specifica valutazione della competenza relativa agli ambiti di attività acquisita durante il servizio prestato presso lo stesso ente; in caso di parità di punteggio è data preferenza al predetto personale.
5. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 7, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio.
6. Il consiglio direttivo e il collegio dei revisori del Centro europeo dell'educazione restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'istituto, che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il segretario del Centro europeo dell'educazione resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'Istituto, che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento.
Tabella A - (prevista dall'art. 8, comma 2)
Dotazione organica del personale dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione:
diretto: una unità;
personale tecnico, specialistico e di ricerca: ventiquattro unità;
personale amministrativo: ventidue unità.
[1] Decreto abrogato dall'art. 16 del
[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 13 novembre 2000, n. 265.