Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/07/1995 |
Numero: | 314 |
Sommario |
Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, è abrogato l'art. 25-quater del [...] |
§ 98.1.31177 - D.P.R. 28 luglio 1995, n. 314.
Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare.
(G.U. 29 luglio 1995, n. 176)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 75 della Costituzione;
Visto l'art. 37 della
Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, per l'abrogazione dell'art. 25-quater del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decreto:
1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, è abrogato l'art. 25-quater del
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.