§ 98.1.31164 - D.P.R. 8 agosto 1994, n. 576.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in materia di suddivisione delle categorie [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1994
Numero:576


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 21, punto IV, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è così modificato dal seguente
Art. 2.      1. L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è così sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Il punto IV dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente


§ 98.1.31164 - D.P.R. 8 agosto 1994, n. 576.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in materia di suddivisione delle categorie "base" e "certificata" della patata da semina.

(G.U. 15 ottobre 1994, n. 242)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

     Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, così come modificato ed integrato dai decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27, e 10 giugno 1987, n. 308;

     Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visti i progressi che si sono registrati in questi ultimi anni nella produzione di "seme nazionale" con livelli qualitativi certificabili abbastanza soddisfacenti;

     Viste le condizioni aggiuntive o più severe che sono state previste in sede comunitaria cui debbono soddisfare le colture per la produzione di classi comunitarie di patate di base;

     Vista la richiesta inoltrata dalle categorie professionali del settore, intesa a suddividere le categorie commerciali dei tuberi-seme di patate "base e certificata" in classi di commercializzazione per il Base, S - SE - E, e per il certificato, A e B, atte a garantire un maggiore controllo della qualità mettendo i produttori italiani di patate da seme sullo stesso livello di quelli europei;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

     Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'art. 21, punto IV, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è così modificato dal seguente:

     "IV) Tuberi-seme di patate:

     A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle classi di commercializzazione S - SE - E.

     B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nella classi di commercializzazione A - B".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è così sostituito dal seguente:

     "Art. 25

     1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

     A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E:

     a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà e dello stato sanitario;

     b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;

     c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base;

     d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

     B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B:

     a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purchè i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;

     b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;

     c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati;

     d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

     2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari:

     a) deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento;

     b) le condizioni applicabili ai tuberi-seme testè definiti;

     c) le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme".

 

          Art. 3.

     1. Il punto IV dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "IV. Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili

     A) Patate

Specie

Categoria

Solanum tuberosum L.

di base /S

 

/SE

 

/E

 

e certificare /A

 

/B

     1. Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:

     a) presenza di terra e di corpi estranei: 2% del peso;

     b) marciume secco e marciume umido, purchè non siano causati da Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum o Pseudomonas solanacearum: 1% del peso;

     c) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3% del peso;

     d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5% del peso.

     Totale delle tolleranze per i punti da b) a d): 6% del peso.

     2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globodera rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum e Pseudomonas solanacearum, Synchytrium endobioticum.

     3. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facoltà germinativa.

     4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti; i contenitori devono essere puliti.

     5. I tuberi-seme di patate devono avere un calibro tale da non passare attraverso una maglia quadra di 28 mm di lato; per le varietà la cui lunghezza è in media almeno pari al doppio della lunghezza massima, la maglia quadra non deve avere meno di 25 mm di lato. Per i tuberi-seme che passano attraverso una maglia quadra di 35 mm di lato, i limiti inferiori e superiori del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate, non superi i 20 mm di lato. Tale scarto massimo può essere ampliato fino a 30 mm nei casi fissati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     Una partita non deve contenere più del 3% in peso dei tuberi con un calibro inferire a quello minimo, nè più del 3% in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato".

     2. Il punto D) dell'allegato 7 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

     "D) Tuberi-seme di patate.

     1. I tuberi-seme di base devono soddisfare le seguenti condizioni:

     a) all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante affette da gamba nera (Erwinia caratovora) non deve essere superiore a:

     0 per la categoria base, classe S

     0,5 per la categoria base, classe SE;

     1,0 per la categoria base, classe E

     b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e di piante di varietà estranee, non deve essere superiore a:

     0 per la categoria base, classe S

     0,1 per la categoria base, classe SE;

     0,2 per la categoria base, classe E

     c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a:

     1 per la categoria base, classe S

     2 per la categoria base, classe SE;

     3 per la categoria base, classe E.

     2. I tuberi-seme certificati, devono soddisfare le seguenti condizioni:

     a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera (Erwinia caratovora), non deve essere superiore a:

     1,5 per la categoria certificata, classe A

     2,0 per la categoria certificata, classe B

     b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e di piante di varietà estranee, non deve essere superiore a:

     0,4 per la categoria certificata, classe A

     0,5 per la categoria certificata, classe B

     c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a:

     7% per la categoria certificata, classe A

     10% per la categoria certificata, classe B.

     Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioè semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.

     3. Nel valutare la discendenza di una varietà affetta da virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.

     4. Le tolleranze previste nei punti 1-c), 2-c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.

     5. Il campo di produzione non è contaminato da Globodera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor.

     6. La coltura è esente da:

     a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.;

     b) Corynebacterium sepedonicum (Spiek e Kotth.) Skapt. e Burkh".