Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/12/1993 |
Numero: | 575 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 373 (art. 176 cod. str.), comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.31154 - D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 575.
Modificazione all'art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
(G.U. 7 gennaio 1994, n. 4)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della
Vista la
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
1. All'art. 373 (art. 176 cod. str.), comma 2, del
"c) le autoambulanze con targa C.R.I., nonchè i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici;".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.