§ 98.1.31154 - D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 575.
Modificazione all'art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/12/1993
Numero:575


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 373 (art. 176 cod. str.), comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.31154 - D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 575.

Modificazione all'art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

(G.U. 7 gennaio 1994, n. 4)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'art. 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica siano emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

     Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. All'art. 373 (art. 176 cod. str.), comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) le autoambulanze con targa C.R.I., nonchè i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici;".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.