Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/06/1993 |
Numero: | 177 |
Sommario |
Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati gli articoli 2, secondo [...] |
§ 98.1.31150 - D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177.
Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale, nonchè differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.
(G.U. 5 giugno 1993, n. 130)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Visto l'art. 75 della Costituzione;
Visto l'art, 37 della
Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione parziale della
Ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore della predetta abrogazione, al fine di opportunamente riorganizzare il settore in questione e di evitare soluzioni di continuità negli interventi di tutela;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità;
Emana
il seguente decreto:
1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati gli articoli 2, secondo comma, limitatamente alle parole: "h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo", 14, terzo comma, limitatamente alle parole: "b) all'igiene dell'ambiente", 20, primo comma, lettera a), limitatamente alle parole: "di vita e", e lettera c), limitatamente alle parole: "di vita e", 21, secondo comma, limitatamente alle parole: "e la salvaguardia dell'ambiente", nonchè alle parole: "di igiene ambientale e", 66, primo comma, lettera a), limitatamente alle parole: "compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi", della
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.