Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/10/1991 |
Numero: | 460 |
Sommario |
Art. 1. 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, è sostituita dalla seguente |
§ 98.1.31118 - D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 460. [1]
Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, relativamente ai progetti di impianti per la eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi.
(G.U. 23 aprile 1992, n. 95)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 6 della
Visto il
Ritenuta la necessità di precisare in quale fase dell'iter autorizzatorio per gli impianti di smaltimento dei rifiuti si colloca la procedura di valutazione della compatibilità ambientale;
Ritenuto che tale precisazione ha contenuto interpretativo, finalizzato a chiarire la effettiva portata della disposizione di cui alla lettera d), comma 1, dell'art. 2 del
Considerato che il giudizio di compatibilità ambientale avviene di norma prima della costruzione degli impianti;
Ritenuto che le discariche 2 B, destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani o speciali, possono essere autorizzate, in una fase successiva alla costruzione, ad accogliere i rifiuti tossici e nocivi e che tale evenienza può creare una lacuna nella tutela ambientale in contrasto con il parere reso dal Comitato tecnico-scientifico;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
Decreta:
1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del
"d) per progetti degli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi si intendono quelli che vengono inoltrati alla regione per l'approvazione. Sono altresì soggette alla procedura le richieste di autorizzazione inoltrate alla regione per l'eliminazione di rifiuti tossici e nocivi in impianti i cui progetti sono stati in precedenza approvati per lo smaltimento di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali;".
[1] Abrogato dall'art. 36 del