Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/07/1991 |
Numero: | 200 |
Sommario |
Art. 1. 1. In esito al referendum di cui in premessa, nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo [...] |
§ 98.1.31112 - D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200.
Abrogazione, a seguito di referendum popolare, di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(G.U. 11 luglio 1991, n. 161)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 75 della Costituzione;
Visto l'art. 37 della
Visti gli atti trasmessi in data 2 luglio 1991 da parte dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1991, per l'abrogazione di talune disposizioni del testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto:
1. In esito al referendum di cui in premessa, nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
art. 4, terzo comma, limitatamente alle parole "attribuire preferenze, per";
art. 58, secondo comma, limitatamente alle parole "e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere";
art. 59, secondo comma, limitatamente alle parole "Il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi.";
art. 60, primo comma, limitatamente alle parole "nelle apposite righe tracciate" e limitatamente alle parole "dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima";
sesto comma: "Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.";
settimo comma: "Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.";
ottavo comma, limitatamente alle parole "al numero stabilito per il collegio" e limitatamente alle parole "Rimangono valide le prime.";
art. 61;
art. 68, primo comma, punto 1), limitatamente alle parole "il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita" e limitatamente alle parole "o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione,";
art. 76, primo comma, n. 1), limitatamente alla parola "61,".
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.