§ 98.1.31099 - D.P.R. 25 luglio 1990, n. 433.
Regolamento concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/07/1990
Numero:433


Sommario
Art. 1.      1. Nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 2.      1. Dopo il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, è aggiunto il seguente
Art. 3.      1. Nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, sono apportate le seguenti modifiche


§ 98.1.31099 - D.P.R. 25 luglio 1990, n. 433. [1]

Regolamento concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611.

(G.U. 14 gennaio 1991, n. 11)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

     Vista la legge 23 dicembre 1985, n. 783, concernente modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, concernente norme di esecuzione della predetta legge 28 aprile 1976, n. 192;

     Ritenuta la necessità di modificare il predetto decreto n. 611/1979, per adeguarlo alle norme della citata legge n. 783/1985 e alle esigenze di funzionalità della Scuola di guerra dell'Esercito;

     Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989;

     Ritenuto di non poter accogliere il suggerimento formulato dal Consiglio di Stato per quanto concerne la formulazione dell'art. 23, comma 2, in quanto la previsione di due possibili rinvii (anzichè di un solo rinvio) in caso di assenze dal corso per malattia avrebbe creato disomogeneità rispetto ad analoghe previsioni in vigore per altri corsi;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1990;

     Sulla proposta del Ministro della difesa;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il capo II è abrogato;

     b) la lettera a) del primo comma dell'art. 13 è sostituita dalla seguente:

     "a) una prova scritta su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le Armi;";

     c) l'art. 19 è sostituito dal seguente:

     "Art. 19.

     1. La commissione esaminatrice per la prova orale è nominata dal Ministro della difesa ed è composta:

     a) dal comandante della Scuola di guerra, presidente;

     b) dal comandante del corso di stato maggiore;

     c) da cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;

     d) da quattro ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

     e) da due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti.

     2. In caso di impedimento o di assenza per servizio del presidente, assume la presidenza della commissione il vice comandante della Scuola di guerra.

     3. La commissione delibera validamente solo se siano presenti undici membri di essa, tra cui, in ogni caso, il presidente.

     4. I membri supplenti devono assistere ai lavori della commissione, ma non partecipano attivamente ad essi se non in quanto sostituiscono componenti effettivi assenti.";

     d) al primo comma dell'art. 22 è aggiunto il seguente periodo: "Tale rinvio è concesso una sola volta.";

     e) l'art. 23 è sostituito dal seguente:

     "Art. 23.

     1. L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, ammesso al corso di stato maggiore, non possa iniziarne entro il quarantacinquesimo giorno di attività didattica la frequenza per comprovata causa di malattia o per gravi e documentati motivi di carattere privato può chiedere - inoltrando domanda documentata e munita dei pareri gerarchici alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - di frequentare l'anno accademico immediatamente successivo o, se permangono gli stessi motivi, quello ancora successivo, fermi restando i prescritti limiti di età. L'ufficiale che per gli stessi motivi non possa iniziare la frequenza del corso nei due anni accademici successivi a quello al quale è stato ammesso perde il titolo a frequentare corsi di stato maggiore.

     2. L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che durante il corso di stato maggiore, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, si assenta per un periodo complessivo superiore a quarantacinque giorni, è dimesso dal corso. Tuttavia, egli potrà essere rinviato, a domanda, alla frequenza del corso immediatamente successivo, fermi restando i prescritti limiti di età. Tale rinvio è concesso una sola volta.

     3. Per la richiesta e la concessione del predetto rinvio valgono le norme indicate al comma 1.

     4. Dal computo dei quarantacinque giorni di assenza sono esclusi i giorni di sospensione dell'attività didattica della Scuola di guerra.

     5. L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, non possa frequentare il corso di stato maggiore cui era stato ammesso, è rinviato al primo corso utile dopo la cessazione dei suddetti motivi di servizio.".

 

          Art. 2.

     1. Dopo il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, è aggiunto il seguente:

     "Titolo I-bis

     Corso di istituto per capitani in servizio permanente effettivo dell'arma dei carabinieri

     Capo I

     Modalità di ammissione al corso di istituto

Art. 24-bis.

      1. Ai capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, da avviare ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1985, n. 783, a frequentare il corso di istituto, si applicano le norme di cui all'art. 1 del presente decreto previste per l'ammissione al corso di stato maggiore dei capitani del ruolo normale unico delle Armi.

     Capo II

     Svolgimento del corso di istituto

Art. 24-ter.

     1. Le due date di inizio e di termine di ciascun corso di istituto sono stabilite dallo stato maggiore dell'Esercito.

     2. Il corso di istituto è articolato in più fasi svolte presso la Scuola ufficiali carabinieri, le unità di impiego e la Scuola di guerra e si conclude con un esame finale.

     3. Il profitto tratto dai frequentatori durante il corso è accertato mediante prove scritte ed interrogazioni orali nelle diverse materie di insegnamento. Alla fine di ciascuna delle due fasi svolte presso la Scuola ufficiali carabinieri e la Scuola di guerra viene effettuata la valutazione del profitto tratto dal frequentatore nelle fasi medesime. Tali valutazioni sono definite dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.

     4. La valutazione complessiva del profitto, espressa in trentesimi e frazione millesimale, è definita dalla media dei voti riportati in ciascuna delle predette fasi.

     5. L'esame finale consiste in una prova orale sulle materie che sono state oggetto di studio durante il corso. Per le modalità di valutazione e di espressione del punteggio, si applicano le disposizioni dell'art. 24-quinquies del presente decreto.

Art. 24-quater.

     1. La commissione esaminatrice per la prova orale è nominata dal Ministro della difesa ed è composta:

     a) dal comandante della Scuola di guerra, presidente;

     b) dal comandante del corso di istituto;

     c) da tre ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;

     d) da quattro ufficiali superiori dei carabinieri in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola ufficiali carabinieri, membri;

     e) da due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri esterni;

     f) da due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri supplenti.

     2. In caso di impedimento o di assenza per servizio del presidente, assume la presidenza della commissione il vice comandante della Scuola di guerra.

     3. La commissione delibera validamente solo se siano presenti undici membri di essa, tra cui, in ogni caso, il presidente.

     4. I membri supplenti devono assistere ai lavori della commissione, ma non partecipano attivamente ad essi se non in quanto sostituiscono componenti effettivi assenti.

Art. 24-quinquies. 1. Il voto dell'esame finale di cui al comma 5 dell'art. 24-ter, espresso in trentesimi e frazione millesimale, è determinato dalla media aritmetica dei voti attribuiti da ciascun componente della commissione di cui all'art. 24-quater. La media aritmetica del predetto voto e del voto conseguito nella valutazione complessiva prevista dal comma 4 dell'art. 24-ter costituisce il voto finale del corso e determina la posizione di ciascuno nella graduatoria.

     2. Gli ufficiali con eguale voto finale sono collocati nella graduatoria facendo precedere il più anziano di ruolo.

     3. L'ufficiale che consegue un voto finale inferiore a diciotto trentesimi non supera il corso e non può chiedere di frequentare altro corso in epoca successiva.

     4. In caso di mancata presentazione all'esame finale per comprovata infermità o documentata causa di forza maggiore, si applicano le norme stabilite nell'art. 21 per il corso di stato maggiore.".

 

          Art. 3.

     1. Nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l'art. 25 è sostituito dal seguente:

     "Art. 25.

     1. Il concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, è bandito con decreto ministeriale, nel numero dei posti fissato nel limite massimo stabilito dal sesto e settimo comma dell'art. 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificato dalla legge 23 dicembre 1985, n. 783, dallo stato maggiore dell'Esercito per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli ufficiali della predetta Arma.

     2. Gli ufficiali che hanno conseguito l'idoneità nel corso di stato maggiore o nel corso di istituto hanno titolo a partecipare al concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore.

     3. Le domande di partecipazione al concorso debbono essere presentate al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego e debbono recare allegati i documenti attestanti i titoli che gli aspiranti intendono far valere, eccezion fatta per quelli che possono essere desunti dal libretto personale e dallo stato di servizio.

     4. Le domande - corredate del libretto personale completo della documentazione caratteristica per la partecipazione al concorso, prevista dall'art. 5, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, quale modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, e della certificazione prodotta dagli aspiranti per attestare il possesso dei titoli che intendono far valere - devono essere inoltrate alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

     5. La mancata presentazione delle domande da parte degli ufficiali per i quali è stato bandito il concorso preclude, salvi i casi di rinvio previsti dall'art. 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, la possibilità di partecipare a concorsi successivi.

     6. Gli ufficiali che si trovino nella necessità di chiedere il rinvio della propria partecipazione al concorso di ammissione al corso superiore di stato maggiore per gravi motivi di carattere privato o per infermità debbono farne domanda, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Sui motivi di carattere privato esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere accertata dagli organi medico-legali competenti per territorio.

     7. Qualora all'inizio del corso al quale l'ufficiale è stato rinviato dovessero perdurare le ragioni per le quali è stato concesso il rinvio, è disposto un ulteriore definitivo rinvio al corso immediatamente successivo.

     8. Il rinvio di autorità per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro può essere disposto solo ai due corsi immediatamente successivi a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.";

     b) l'art. 26 è sostituito dal seguente:

     "Art. 26.

     1. Per l'ammissione alle prove di concorso per la frequenza del corso superiore di stato maggiore, la commissione di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificato dalla legge 23 dicembre 1985, n. 783, valuta i seguenti gruppi di titoli avvalendosi del libretto personale del candidato:

     a) qualità morali, di carattere e fisiche;

     b) qualità professionali dimostrate durante la carriera, con particolare riguardo all'esercizio del comando;

     c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati dei corsi formativi, con esclusione dei risultati del corso di stato maggiore o del corso di istituto.

     2. Per la valutazione dei titoli sopraindicati la commissione assegna un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti come di seguito indicato:

     a) per i gruppi di titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, un massimo di 11 punti per ciascun gruppo di titoli;

     b) per il gruppo di titoli di cui alla lettera c) del comma 1, fino ad un massimo di 8 punti.

     3. Le modalità per l'attribuzione concreta dei punteggi saranno stabilite dalla commissione in una riunione preliminare e descritte nel relativo verbale.

     4. Il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli fa media con il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore o del corso di istituto. Tale media costituisce il risultato finale della valutazione dei titoli.";

     c) il primo comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

     "Gli esami di concorso consistono in una prova scritta ed in una prova orale su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le Armi.";

     d) all'art. 29 è aggiunto il seguente comma:

     "In caso di impedimento o di assenza per servizio del presidente assume la presidenza della commissione il vice comandante della Scuola di guerra.";

     e) il primo comma dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

     "Le graduatorie di merito del concorso, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre Armi, sono formate in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui all'art. 26 e la media dei voti riportati nelle prove di esame, dando la precedenza a parità di voto al più elevato in grado e a parità di grado al più anziano in ruolo.";

     f) il secondo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

     "Per la comprovata impossibilità a sostenere la prova scritta e quella orale dell'esame di concorso previste dall'art. 28, si applica il comma 6 dell'art. 25. In tale caso l'esame dei titoli e la prova d'esame già effettuati dovranno essere ripetuti nel successivo concorso a cui partecipi l'interessato.";

     g) l'art. 33 è sostituito dal seguente:

     "Art. 33.

     1. La frequenza del corso superiore di stato maggiore si conclude con una valutazione complessiva del rendimento negli studi e delle qualità dimostrate dagli ufficiali frequentatori.

     2. La valutazione è effettuata da un'apposita commissione presieduta dal comandante della Scuola di guerra e composta:

     a) dal vice comandante della Scuola di guerra;

     b) dal comandante del corso superiore di stato maggiore;

     c) dagli insegnanti del corso superiore di stato maggiore;

     d) dai comandanti di sezione del corso superiore di stato maggiore;

     e) da un ufficiale superiore della Scuola di guerra, segretario senza diritto di voto.

     3. In caso di impedimento o di assenza per servizio del presidente, assume la presidenza della commissione il vice comandante della Scuola di guerra.

     4. Il voto finale conseguente alla valutazione complessiva, espresso in trentesimi e frazione millesimale, è definito dalla media aritmetica tra la valutazione del rendimento negli studi e quella delle qualità dimostrate e determina la posizione di ciascuno nella graduatoria finale. Gli ufficiali con eguale punteggio sono collocati in graduatoria facendo precedere il più elevato in grado e a parità di grado:

     a) se dello stesso ruolo, il più anziano in ruolo;

     b) se di ruoli diversi, il più anziano di anzianità assoluta ed in caso di pari anzianità assoluta si applicano le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

     5. A seconda del voto riportato, a ciascun ufficiale è attribuita una delle seguenti qualifiche: ottimo, molto buono, buono, sufficiente, insufficiente. Tali qualifiche sono attribuite come segue:

     a) ottimo, da 27,000 a 30 punti;

     b) molto buono, da 24,000 a 26,999 punti;

     c) buono, da 21,000 a 23,999 punti;

     d) sufficiente, da 18,000 a 20,999 punti;

     e) insufficiente sino a 17,999 punti.";

     h) dopo il terzo comma dell'art. 36 è inserito il seguente:

     "Qualora l'ufficiale che ha goduto dei rinvii di cui ai commi precedenti rinunci alla frequenza del corso a cui è già stato rinviato, il Ministro della difesa, su proposta della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del medesimo corso, alla sua sostituzione secondo l'ordine della graduatoria del concorso di cui l'ufficiale era stato dichiarato vincitore.".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.