Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/03/1988 |
Numero: | 152 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 maggio 1968, n. 399, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Le denominazioni dei mangimi figuranti nella legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sono sostituite dalle seguenti |
Art. 3. 1. L'art. 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. L'art. 11 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è sostituito dal seguente |
Art. 5. 1. L'art. 17 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è sostituito dal seguente |
Art. 6. 1. L'art. 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è sostituito dal seguente |
Art. 7. 1. Dopo il primo comma dell'art. 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, è aggiunto il seguente |
Art. 8. 1. L'art. 24 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è sostituito dal seguente |
Art. 9. 1. Alle modifiche degli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, introdotti dal presente decreto, si provvede con decreto del Ministro [...] |
Art. 10. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di sei mesi per l'adeguamento della produzione alle norme in esso previste e di ventiquattro mesi per lo smaltimento [...] |
Art. 11. I. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, di cui al presente decreto, costituiscono allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 |
Art. 12. 1. Gli articoli 3, 12, 13, 14, 16 e 19 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sono abrogati |
§ 98.1.31050 - D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152.
Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari
(G.U. 14 maggio 1988, n. 112)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Viste le direttive CEE concernenti la produzione e la commercializzazione dei mangimi numeri 74/63, 77/101, 79/372, 79/373, 79/797, 80/502, 80/509, 80/510, 80/511, 80/695, 82/475, 82/937, 82/957, 83/87, 86/354, tutte indicate nell'elenco B allegato alla
Considerato che in data 1° dicembre 1987, ai termini dell'art. 15 della citata
Visto il parere espresso dal Senato della Repubblica, IX commissione agricoltura e produzione agro-alimentare;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del commercio con l'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988;
Emana il seguente decreto:
L'art. 1 della
Art. 1.
La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.
2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente legge.
3. Sono > i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.
4. Sono > le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.
5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonché le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.
6. Sono > le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.
7. Sono > le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.
8. Il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto:
a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;
b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;
c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie animali;
d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;
e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti;
f) le quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli animali per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti animali".
1. Le denominazioni dei mangimi figuranti nella
a) > in luogo di >;
b) > in luogo di >;
c) > in luogo di >;
d) > in luogo di >;
e) > in luogo di >;
f) > in luogo di >;
g) > in luogo di >;
h) > in luogo di >;
i) all'art. 5, commi primo e quarto, della legge suddetta le parole: > sono sostituite dalle seguenti: >;
l) all'art. 6, commi primo, terzo e quarto, della legge suddetta le parole: > sono sostituite dalle seguenti >.
1. L'art. 2 della
Art. 2.
1. Le denominazioni dei mangimi semplici elencate nell'allegato II - parte A - sono riservate ai prodotti rispondenti alle descrizioni riportate per ciascuno di essi nella colonna 3 dell'allegato stesso.
2. Nella parte B dell'allegato II figurano le denominazioni obbligatorie riservate ad alcuni mangimi semplici differenti da quelli elencati nella parte A dell'allegato stesso.
3. I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi mangimi semplici. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale".
1. L'art. 11 della
Art. 11.
1. Per i mangimi posti in vendita o messi altrimenti in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte le denominazioni e le indicazioni di cui all'allegato III alla presente legge.
2. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie previste nell'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV alla presente legge.
Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni, purchè separate da quelle indicate nei commi 1 e 2, con le modalità di cui all'allegato IV”.
1. L'art. 17 della
Art. 17.
1. E' vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:
a) che non siano di qualità sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente;
b) non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge;
c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.
2. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9. Agli stessi allevatori è altresì vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di integratori , di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.
3. E' altresì vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di integratori e di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.
4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi".
1. L'art. 18 della
Art. 18.
1. Le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge e dai suoi allegati e decreti di applicazione, debbono essere fornite dal venditore all'acquirente per iscritto in lingua italiana, o risultante dalle fatture.
2. Per i prodotti consegnati alla rinfusa le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte sul documento che li accompagna.
3. Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.
4. Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.
5. I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato VI alla presente legge.
6. È peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al comma 5 a mezzo di carri silos formati da una o più celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovrà essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere riportate anche su un documento che dovrà scortare la merce qualora si tratti di mangimi contenenti integratori medicati.
7. Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore ed il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.
8. In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento, ai sensi dell'art. 107 del regio
9. Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualità di mangimi anche se contenenti integratori o integratori medicati.
10. Nel caso di cui al comma 9 e qualora i mangimi siano posti in vendita alla rinfusa, nei locali di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.
11. Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.
12. Per i prodotti di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, è consentito indicare sugli imballaggi, recipienti o confezioni o sui cartellini, anziché il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente, nonché il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente.
13. Tutte le dichiarazioni, denominazioni o indicazioni prescritte per i prodotti previsti dalla presente legge comportano la responsabilità del produttore, o dell'importatore o del confezionatore o del distributore".
1. Dopo il primo comma dell'art. 22 della
Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi pericolosi per il bestiame, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto sino ad un anno".
2. Nel terzo comma dell'art. 22 della
1. L'art. 24 della
1. I tenori dei componenti da dichiarare a termini della presente legge, dei suoi allegati e decreti di applicazione, si devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca.
2. Sui tenori da dichiararsi sono ammesse le tolleranze indicate nell'allegato VII della presente legge.
3. Le tolleranze sui tenori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi, nonché le vitamine, gli antibiotici, i micro elementi minerali e gli altri princìpi attivi diversi da quelli elencati nell'allegato VII della presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9".
1. Alle modifiche degli allegati alla
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di sei mesi per l'adeguamento della produzione alle norme in esso previste e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni conformi alla normativa vigente prima di tale data.
I. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, di cui al presente decreto, costituiscono allegati alla
1. Gli articoli 3, 12, 13, 14, 16 e 19 della
ALLEGATI
(Omissis)