§ 98.1.30986 - D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136.
Modificazioni al regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/03/1986
Numero:136


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive [...]
Art. 2.      Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, dopo l'art. 7, è inserito il seguente
Art. 3.      L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, è abrogato
Art. 4.      La tabella B, annesso 2, e la tabella C, annesso 3, al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle [...]


§ 98.1.30986 - D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136. [1]

Modificazioni al regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

(G.U. 2 maggio 1986, n. 100)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visti gli articoli 5, primo comma, 18, 19 e 20, ultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382;

     Visto il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e modificato nella tabella A, annesso 1, con decreto interministeriale 7 maggio 1984, e nella tabella B, annesso 2, con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 912;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

     Sentite le commissioni permanenti Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1986;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     Gli articoli 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. (Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza).

     Ai fini della rappresentanza il personale è suddiviso nelle seguenti categorie:

     categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;

     categoria B: sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

     categoria C: volontari (allievi ufficiali delle accademie militari, allievi della scuola militare "Nunziatella", allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo e in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);

     per i militari di leva:

     categoria D: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;

     categoria E: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.

Art. 5. (Composizione e collocazione dei COIR).

     I COIR sono costituiti da rappresentanti delle categorie A, B, C, D ed E.

     La collocazione e la composizione dei COIR sono quelle risultanti dalla tabella B, annesso 2, al presente regolamento.

     La tabella B viene modificata, in relazione a variazioni di forza effettiva e a modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello delle finanze.

Art. 7. (COBAR per frequentatori di istituti di formazione).

     Presso istituti - accademie, scuole, collegi - e reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo viene istituito, di norma, un COBAR speciale per frequentatori.

     I COBAR allievi si intendono in aggiunta ai COBAR cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti e reparti interessati.

     Il personale allievo dà luogo, con gli stessi criteri indicati per altri COBAR, a rappresentanze delle varie categorie presenti, con validità limitata al livello di base ed alla permanenza del suddetto personale presso gli istituti e reparti; il mandato ha la durata del corso e non può comunque superare il periodo di un anno.

     I militari frequentatori di corsi della durata di almeno trenta giorni sono elettori nei COBAR allievi.

     I militari frequentatori di corsi, della durata di almeno novanta giorni, sono eleggibili a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 19 e che debbano permanere presso l'istituto o reparto almeno sessanta giorni dalla data delle elezioni.

     L'inizio di un nuovo corso non dà luogo a nuove elezioni laddove esiste già un COBAR allievi rappresentativo della categoria interessata.

     I capi di stato maggiore della Difesa e di Forza armata nonchè i comandanti generali stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza debbano essere istituiti i COBAR allievi e dispongono per le elezioni da effettuarsi con le procedure previste dalla parte terza del presente regolamento, per quanto applicabili.

Art. 9. (Competenze del COCER).

     Il COCER formula pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari.

     Qualora i problemi trattati riguardino il servizio di leva, il COCER deve sentire in merito i militari di leva che vengono eletti negli organi intermedi o loro delegazioni.

Art. 10. (Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza).

     Gli organi della rappresentanza oltre alle competenze di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento hanno la funzione di prospettare alle autorità gerarchiche competenti le istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse:

     a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

     b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per cause di servizio;

     c) attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

     d) organizzazione delle sale convegno e delle mense;

     e) condizioni igienico-sanitarie;

     f) alloggi.

     Alle riunioni dei consigli di rappresentanza partecipano solo i militari eletti nei consigli stessi.

     I comandanti corrispondenti, su richiesta degli organi di rappresentanza, al fine di consentire l'acquisizione di informazioni utili per la trattazione delle questioni relative alle materie di cui al precedente primo comma, possono autorizzare l'audizione di militari dipendenti ritenuti idonei.

Art. 11. (Particolari competenze dei COIR e dei COBAR).

     L'amministrazione militare, unica competente a mantenere i rapporti con le regioni, le province e i comuni, può avvalersi a tal fine, anche su richiesta degli organi di rappresentanza, dell'apporto dei COIR e dei COBAR per la trattazione dei provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari.

     In tal caso l'amministrazione militare, sentiti gli organi della rappresentanza e le amministrazioni locali, definisce i programmi intesi a dare concreto sviluppo ai rapporti tra le comunità militari e le popolazioni del luogo.

     I comandanti responsabili possono avvalersi, per il mantenimento di tali rapporti, dei consigli di rappresentanza o di loro delegati facenti parte della rappresentanza stessa.

Art. 12. (Facoltà e limiti del mandato).

     I militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno parte.

     Tutte le operazioni inerenti le rappresentanze militari sono svolte dal personale "per motivi di servizio".

     L'esercizio del mandato è limitato alle attività previste dal presente regolamento e non sottrae i delegati ai diritti e ai doveri derivanti dal proprio stato militare.

     I membri dei consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.

     Ai singoli delegati nella loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza, è vietato:

     a) formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

     b) rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza;

     c) avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, salvo quanto disposto dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dal presente regolamento;

     d) svolgere attività che, ai sensi della legge 11 luglio 1978, n. 382, o del presente regolamento, sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza;

     e) promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza;

     f) assumere iniziative che possano infirmare l'assoluta estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche.

     Ai delegati deve comunque essere garantita libertà di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico, fermo restando che l'inosservanza delle norme contenute nella legge 11 luglio 1978, n. 382, e nel presente regolamento è considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare.

Art. 13. (Durata del mandato).

     Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata:

     per i militari delle categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali): due anni;

     per i militari della categoria C (volontari): due anni per i volontari dei Corpi armati e sei mesi per i volontari delle Forze armate;

     per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;

     per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato è fissata nei precedenti articoli 7 e 7-bis.

     Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unità di base, per una delle seguenti cause:

     a) cessazione dal servizio;

     b) passaggio ad altra categoria;

     c) trasferimento;

     d) perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti alle lettere a), b), e) ed f) di cui al quarto comma del successivo art. 19;

     e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.

     La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia.

     Il militare eletto quale rappresentante può dimettersi volontariamente da uno o più consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, al comandante del corrispondente livello per i correlativi adempimenti.

     I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In caso di discordanza prevarranno le motivate necessità d'impiego dell'amministrazione militare purchè il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi due commi del presente articolo.

     I delegati presso il COCER se trasferiti ad unità ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso.

     I delegati presso i COIR, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale è costituito il COIR di cui sono membri.

     A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.

     Ove ciò non sia possibile si procede ad elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli rispettivamente nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento. Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei COBAR invece hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non siano rappresentate da almeno un delegato.

Art. 14. (Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni).

     Il delegato più elevato in grado o più anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente.

     In tutti gli organi di rappresentanza, in assenza del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario che si identifica nel delegato più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano presente alle riunioni.

     Nel COCER le riunioni sono presiedute:

     quelle di categoria, dal più elevato in grado o più anziano della rispettiva categoria;

     quelle di sezione di Forza armata o Corpo armato, dal più elevato in grado, o, a parità di grado, dal più anziano.

     Il presidente, nell'ambito delle sue competenze, dirige le riunioni avvalendosi dei poteri ed esercitando i doveri conferitigli dal regolamento interno.

     Il presidente ha il dovere di mantenere l'ordine durante le riunioni e deve informare le autorità gerarchiche competenti delle infrazioni disciplinari commesse dai delegati, anche al fine della loro cessazione dal mandato, secondo quanto stabilito dall'art. 13, lettera e).

     Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

Art. 15. (Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni).

     I militari delle categorie A, B, C, D ed E di ciascuna unità di base individuata ai sensi dell'art. 6, eleggono - con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli - propri rappresentanti presso i corrispondenti COBAR.

     I rappresentanti nei COBAR delle categorie A, B, C, D ed E eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COIR.

     I rappresentanti nei COIR delle categorie A, B, e C eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COCER.

     I rappresentanti nei COIR delle categorie D ed E eleggono nel proprio ambito i delegati a partecipare alla riunione annuale, indetta dal Ministro della difesa, prevista dall'art. 19 della legge n. 382/1978.

     Prima della scadenza del mandato biennale, il Ministro della difesa, di concerto con quello delle finanze, indice le elezioni da effettuare per il successivo biennio:

     a) stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti nei COBAR;

     b) fissando le date per le elezioni dei COIR e del COCER, con il criterio che tali elezioni devono essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore.

     Le elezioni straordinarie di categoria sono indette:

     dagli stati maggiori di Forza armata e dai comandi generali per la sostituzione dei delegati delle sezioni del COCER;

     dagli Alti comandi periferici per la sostituzione dei delegati dei COIR;

     dai comandanti delle unità di base, in coincidenza con le elezioni semestrali per il rinnovo dei rappresentanti delle categorie C, D ed E, per la sostituzione dei delegati dei COBAR.

Art. 16. (Posti di votazione).

     Per ogni elezione il comandante (o responsabile dell'ente, indicato sempre con la dizione "comandante"), al cui livello è collocato il consiglio da eleggere, stabilisce, in relazione alla entità e alla dislocazione dell'unità o ente interessato, il numero e l'ubicazione dei "posti di votazione", da organizzare all'interno di infrastrutture militari, dandone comunicazione, con congruo anticipo, negli albi dei comandi interessati.

     Se previsti più posti di votazione il comandante stabilisce quello che deve assumere funzioni di "posto n. 1".

     Nell'ambito dei locali destinati alla votazione si deve garantire, con appositi accorgimenti, la segretezza del voto.

     Gli scrutatori:

     a) devono essere nel numero minimo di tre compreso il presidente, fermo restando che ogni categoria deve avere almeno uno scrutatore;

     b) sono sorteggiati, ad eccezione del presidente che è designato dal comandante, fra gli elettori di ciascun posto di votazione, con esclusione degli analfabeti;

     c) si riuniscono, nei locali assegnati per le elezioni, all'orario fissato per l'inizio delle operazioni di voto. Gli eventuali assenti vengono sostituiti dal presidente con altrettanti elettori della stessa categoria.

     Il comandante provvede a far consegnare, in tempo utile, al presidente:

     l'elenco degli elettori;

     tre elenchi degli eleggibili, di cui uno da affiggere nel posto di votazione;

     una copia del presente regolamento;

     le urne elettorali ed un congruo numero di schede elettorali di colore diverso a seconda delle varie categorie di militari chiamati alle elezioni, nonchè di matite.

     Il presidente sigilla le urne, autentica con la propria firma le schede e dichiara aperta la votazione.

Art. 17. (Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio).

     Il militare ha il dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza.

     L'elettore:

     vota soltanto nel posto in cui è iscritto, fermo restando che deve essere assicurata la presenza di almeno due scrutatori;

     riceve dal presidente, previa presentazione, se richiesto, di un documento di identità, una scheda autenticata;

     si reca da solo nel luogo opportunamente predisposto e scrive sulla scheda il cognome e/o il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili, ed, eventualmente, anche il nome e il grado dell'eleggibile o degli eleggibili prescelti della propria categoria;

     piega la scheda e la consegna chiusa al presidente che la deposita nell'urna mentre uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando, a fianco del nome dell'elettore, nell'apposito elenco.

     I posti di votazione sono forniti di tante urne quante sono le categorie dei delegati da eleggere e le schede elettorali sono di colore diverso per ciascuna categoria di elettori.

     Il posto di votazione è aperto fino ad esaurimento delle operazioni di voto; comunque il comandante determina l'ora di chiusura, assicurando un minimo di otto ore continuative di votazione.

     Al termine delle operazioni di voto, il presidente accerta il numero di coloro che hanno votato ed inizia subito le operazioni di scrutinio che devono essere ultimate senza interruzioni.

     Per lo spoglio, il presidente estrae le schede una alla volta, verifica la validità del voto e ne dà lettura ad alta voce mentre almeno due scrutatori annotano il numero dei voti riportati da ciascun eleggibile.

     Le schede sono nulle se sprovviste di autentica, oppure se presentano scritture o segni estranei alla votazione stessa.

     Le preferenze indicate in eccedenza al numero stabilito sono considerate nulle.

     Sono anche nulle nella parte in cui eventualmente indichino nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna categoria.

Art. 19. (Norme particolari per l'elezione dei COBAR).

     Ai sensi del primo comma del precedente art. 15, sono elettori tutti i militari in forza presso l'unità di base, compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi. I militari che prestino isolatamente servizio presso altra unità di base sono elettori in quest'ultima ed eleggibili nell'unità di base di appartenenza.

     I militari in cura o in osservazione presso organi sanitari militari che non fanno parte dell'unità di base in cui confluisce l'ente o il reparto di appartenenza dei militari stessi, sono elettori presso l'unità di base dell'organo sanitario ed eleggibili in quella di appartenenza.

     Nel caso di elezioni preliminari, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome e/o il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili ed, eventualmente, anche il nome ed il grado di un solo candidato della propria unità elementare.

     Nel caso di elezioni definitive, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome e/o il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili ed, eventualmente, anche il nome ed il grado di un numero di eleggibili non superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

     Sono eleggibili i militari specificati al primo comma e al secondo comma del presente articolo purchè in possesso dei seguenti requisiti:

     a) non essere il comandante dell'unità di base;

     b) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato;

     c) dover svolgere almeno sei mesi di servizio, se militari di leva;

     d) non aver riportato una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza della legge 11 luglio 1978, n. 382, negli ultimi quattro anni di servizio nella categoria di appartenenza, salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della medesima legge;

     e) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva;

     f) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa.

     Per i militari di carriera costituisce, altresì, requisito di eleggibilità il non aver ricoperto l'incarico di rappresentante nel precedente periodo di mandato.

     Il comandante pubblica sugli alibi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna delle categorie interessate, precisando per ciascuna anche il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere.

     Il comandante pubblica sugli albi, il secondo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico degli elettori di ciascuna delle categorie interessate.

     Le schede di votazione del personale che, alla data delle elezioni, sia distaccato in altre sedi per servizi collettivi, sono inviate ai rispettivi posti di votazione mediante corriere.

     Nel caso un militare eletto risultasse non eleggibile a seguito degli accertamenti di ufficio presso il casellario giudiziario, lo stesso sarà dichiarato decaduto dall'organo o dagli organi di rappresentanza con determinazione del comandante corrispondente e verrà sostituito secondo quanto stabilito al precedente art. 13.

Art. 20. (Norme particolari per l'elezione dei COIR).

     Sono elettori i militari di cui al secondo comma dell'art. 15.

     Ciascun elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

     Sono eleggibili, per l'elezione di ciascun COIR, tutti i delegati eletti nei corrispondenti COBAR.

     Il comandante dell'ente cui è collegato il COIR da eleggere:

     a) stabilisce il numero e la dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ciascuno di essi, gli elenchi dei militari elettori distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;

     b) pubblica sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere;

     c) fa pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato ad un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.

Art. 21. (Norme particolari per l'elezione del COCER).

     Le elezioni dei membri del COCER sono effettuate separatamente per ciascuna sezione di Forza armata o Corpo armato.

     Sono elettori i militari di cui al terzo comma dell'art. 15. Ciascun militare elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

     Sono eleggibili, per ogni sezione di Forza armata o Corpo armato, i delegati eletti nei corrispondenti COIR.

     Gli stati maggiori di Forza armata e i comandi generali, ciascuno per la parte di competenza:

     a) stabiliscono numero e dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ognuno di essi gli elenchi degli elettori, distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;

     b) pubblicano sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere;

     c) fanno pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato ad un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.

     La proclamazione degli eletti nel COCER è fatta con dichiarazione del capo di stato maggiore della Difesa sulla scorta dei verbali inviati dai capi di stato maggiore di Forza armata e dai comandanti generali. Copia di tale dichiarazione è inviata al Ministro della difesa ed a quello delle finanze, nonchè alle autorità competenti alle variazioni matricolari.

Art. 22. (Propaganda).

     Ogni eleggibile può rendere noti solo nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato.

     L'attività di propaganda deve essere svolta:

     a) nell'ambito esclusivo delle competenze previste dalla legge e nel più assoluto rispetto delle norme disciplinari;

     b) nei dieci giorni che precedono la data di svolgimento delle elezioni;

     c) con esposizioni verbali o scritte, secondo le norme previste nel presente articolo.

     Gli eleggibili hanno la facoltà di esporre le proprie idee in forma scritta, a mezzo di volantini da stampare con criteri di uniformità a cura dell'Amministrazione militare, la quale dovrà altresì garantirne la distribuzione in tutte le infrastrutture militari interessate nel numero necessario per l'affissione in apposite bacheche.

     Tale norma non si applica per le elezioni preliminari.

     Non è consentita la utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni, films, diapositive, scritte murali, ecc. Nel caso vi si faccia ricorso, sarà cura dei comandanti disporne la eliminazione.

     Gli eleggibili possono, altresì, manifestare oralmente il proprio pensiero nel corso di un'adunata unica di categoria che è convocata dal comandante in appositi locali.

     Il comandante, o un suo delegato, apre l'adunata, facendo deliberare la durata degli interventi di ciascun oratore.

Art. 23. (Natura e iniziativa dell'attività).

     L'attività del sistema di rappresentanza al livello di base è rivolta ai problemi collettivi di carattere locale che, nella maggioranza dei casi, possono trovare soluzione per intervento o autonoma decisione dell'autorità militare dello stesso livello.

     I COBAR possono altresì individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che, per natura o vastità del campo d'interesse, meritano di essere portati all'attenzione del livello rappresentativo superiore.

     L'attività dei COBAR si avvale, normalmente, dei contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del COBAR.

     I COBAR possono chiedere, a metà del mandato, un incontro, distinto per categoria, con i militari rappresentati, per riferire sull'attività svolta e per raccogliere le istanze del personale. Le modalità ed i tempi di tali incontri sono determinati dal comandante.

     In occasione del rinnovo dei consigli presso ogni unità di base viene tenuta una riunione informativa durante la quale il presidente del COBAR o un delegato appositamente designato espone un rendiconto, a carattere informativo, relativo all'attività del consiglio, redatto sulla base di apposita delibera già presentata al comandante dell'unità di base. Tale riunione deve svolgersi con le stesse modalità previste dal precedente art. 22 per la propaganda orale.

     Per la formulazione di pareri su tutte le materie di competenza della rappresentanza militare, l'attività dei COBAR può essere promossa dal COIR corrispondente o dal comando dell'unità di base.

Art. 24. (Procedure).

     Le conclusioni alle quali perviene un COBAR, redatte in apposito verbale, vengono presentate dal presidente, assistito dal comitato di presidenza, al comandante dell'unità di base corrispondente.

     Ove il verbale non sia stato approvato all'unanimità, devono essere riportati anche i pareri di minoranza.

     Il comandante risponde entro il termine di un mese motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

     In assenza di risposta, o ritenendo comunque il COBAR che la materia sia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al COIR corrispondente.

     Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate dal COBAR con il comandante dell'unità di base corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede ed alla durata delle riunioni.

     I rapporti con il COIR corrispondente, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dal regolamento interno.

     Di tali rapporti il comando corrispondente è tenuto informato con copia della relativa documentazione.

     Delegazioni dei COBAR possono essere ascoltate dal COIR corrispondente, su richiesta o per iniziativa del consiglio intermedio, a seguito di autorizzazione dell'alto comando periferico.

Art. 25. (Natura e iniziativa dell'attività).

     L'attività dei COIR è rivolta ai problemi inerenti la rappresentanza che possono essere risolti dall'alto comando corrispondente.

     Tale attività può essere generata dalla necessità di coordinare questioni similari di carattere locale che interessano vari COBAR corrispondenti, oppure dall'esame di questioni che non sono state risolte al livello di base.

     I COIR possono altresì individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che, per natura o vastità del campo di interesse, meritano di essere portati all'attenzione del COCER.

     Per la formulazione dei pareri su tutte le materie di competenza della rappresentanza militare, l'attività dei COIR può essere promossa da parte del COCER o dell'alto comando periferico corrispondente.

Art. 26. (Procedure).

     Le conclusioni alle quali perviene un COIR vengono presentate per iscritto, con apposito verbale, all'alto comando corrispondente.

     Tale verbale, ove non sia stato approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza.

     L'alto comando risponde entro il termine di un mese, motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

     In assenza di risposta o ritenendo comunque il COIR che la materia sia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al COCER per il tramite della sezione interessata.

     Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate dal COIR con l'alto comando corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede ed alla durata delle riunioni.

     I rapporti con i COBAR corrispondenti e con il COCER, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dal regolamento interno.

     Di tali rapporti, l'alto comando corrispondente viene tenuto informato con copia della relativa documentazione.

     I COIR possono richiedere il parere di uno o più COBAR corrispondenti e convocare, a seguito di autorizzazione dell'alto comando periferico corrispondente, delegazioni dei COBAR confluenti.

     Delegazioni dei COIR possono essere ascoltate dalla sezione COCER corrispondente, su richiesta o per iniziativa del consiglio centrale, a seguito di autorizzazione dello stato maggiore o del comando generale interessato.

Art. 27. (Natura e iniziativa dell'attività).

     L'attività del COCER è rivolta alla formulazione di pareri, di proposte e di richieste sulle materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari, così come precisato all'art. 19, commi quarto e ottavo, della legge n. 382/1978.

     Tale attività può essere promossa dai membri del COCER stesso o dall'autorità gerarchica, ovvero dai COIR.

     Il COCER può inoltre essere chiamato ad esaminare istanze portate alla sua attenzione da un COIR per il tramite della sezione competente, a causa dell'interesse che rivestono o perchè non hanno trovato soluzione.

     Alla luce di quanto disposto dall'art. 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza mantengono stretti contatti con il Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di comunicare con tempestività alle rispettive sezioni del COCER dati concreti sulle trattative e sulle posizioni dei sindacati di polizia in materia di trattamento economico e normativo del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

Art. 28. (Procedure).

     Le conclusioni alle quali perviene il COCER in merito a questioni a carattere interforze vengono presentate per iscritto con apposito verbale, al capo di stato maggiore della Difesa.

     Tale verbale, ove non sia stato approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza.

     Il capo di stato maggiore della Difesa risponde entro il termine di due mesi, motivando ogni eventuale mancato accoglimento. In assenza di risposta, o ritenendo comunque il COCER che una questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene portata all'attenzione del Ministro della difesa.

     Quando si tratta di materia che riguarda una singola Forza armata o Corpo armato, la sezione del COCER interessata esamina autonomamente il problema ed il relativo presidente ne consegna le conclusioni al rispettivo capo di stato maggiore o comandante generale.

     Il capo di stato maggiore di Forza armata o comandante generale risponde entro il termine di due mesi motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

     In assenza di risposta o ritenendo comunque la sezione che la questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene sottoposta al presidente del COCER che adisce il Ministro della difesa; ove la questione riguardi esclusivamente la Guardia di finanza, il presidente del COCER delega il presidente di sezione ad adire direttamente il Ministro delle finanze.

     Quando si tratta di materia che riguarda una singola categoria di personale, il presidente del COCER, sentito il comitato di presidenza, assegna per l'esame la questione alla commissione di categoria interessata e richiede i pareri in proposito alle altre commissioni. Le conclusioni dell'esame della commissione interessata ed i pareri delle altre commissioni devono essere resi noti per iscritto, con apposito verbale, al presidente del COCER per l'inoltro al capo di stato maggiore della Difesa.

     Quando si tratta di materia che riguarda il servizio di leva il COCER sente, con le modalità previste dal regolamento interno, i delegati delle categorie D ed E eletti nei COIR.

     Il COCER può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ai sensi dell'art. 19, comma quinto, della legge n. 382/1978.

     Le sezioni COCER possono richiedere il parere di uno o più COIR corrispondenti e convocare, a seguito di autorizzazione dello stato maggiore o comando generale corrispondente, delegazioni dei COIR confluenti.

Art. 36. (Annotazioni nella documentazione del personale).

     La nomina a membro di organo della rappresentanza militare forma oggetto di apposita annotazione matricolare con la seguente formula:

     "Eletto nel consiglio ......... (centrale, intermedio, di base) di rappresentanza del .......... (far seguire la denominazione dell'unità al cui livello si pone l'organo di rappresentanza intermedio o di base) per la categoria ........... (precisare la categoria di appartenenza) a decorrere dal ............ ".

     La cessazione dal mandato, da qualunque causa determinata, comporta analoga annotazione, formulata nei termini seguenti:

     "Cessa dal mandato di membro del consiglio ........... del .......... per la categoria .............. per ............. (specificare se per scadenza del mandato o per uno dei motivi di cui al terzo comma dell'art. 13 o per altri motivi) a decorrere dal ......".

     Apposita nota sull'espletamento dell'incarico di rappresentante va apposta in calce allo spazio della documentazione caratteristica riservata al compilatore, prima del giudizio che questi attribuirà al valutando se trattasi di scheda valutativa ovvero al termine della parte descrittiva se trattasi di rapporto informativo. Tale nota dovrà essere redatta come segue:

     "Dal ............. al ........... ha svolto l'incarico di delegato presso il consiglio di rappresentanza .............. ".

Art. 37. (Informazione sull'attività svolta dagli organi di rappresentanza).

     Il testo delle deliberazioni di ciascun COBAR è affisso negli albi delle unità di base e, ove necessario, in quelli delle unità elementari in cui l'unità di base si articola.

     Il testo delle deliberazioni di ciascun COIR è inviato ai COBAR che hanno provveduto alla sua elezione, per l'affissione agli albi delle unità di base.

     Il testo delle deliberazioni del COCER è inviato a tutti i COIR e da questi ai COBAR per l'ulteriore diffusione tramite gli albi delle unità di base.

     Le suddette attività sono effettuate a cura e a spese dell'Amministrazione militare.

     E' vietata ai militari la divulgazione delle deliberazioni medesime.

 

          Art. 2.

     Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, dopo l'art. 7, è inserito il seguente:

Art. 7-bis. (COBAR speciali all'estero).

     Presso le rappresentanze militari italiane permanenti nei comandi Nato all'estero vengono istituiti, con determinazione del capo di stato maggiore della Difesa, COBAR speciali interforze.

     Il personale interessato elegge con gli stessi criteri indicati per gli altri COBAR, rappresentanze delle varie categorie presenti, con validità limitata al livello di base.

     Il personale dei COBAR speciali all'estero è eleggibile purchè sia in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 19 e debba rimanere presso la stessa rappresentanza almeno sei mesi dalla data delle elezioni.

     Il mandato dei delegati eletti ha la durata della permanenza degli stessi presso la stessa rappresentanza e non può comunque superare il periodo di due anni.

 

          Art. 3.

     L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, è abrogato.

 

          Art. 4.

     La tabella B, annesso 2, e la tabella C, annesso 3, al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.