§ 98.1.30930 - D.P.R. 6 febbraio 1984, n. 49. [1]
Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa.
(G.U. 3 aprile 1984, n. 93)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, modificato dalla legge 6 giugno 1973, n. 323;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente decreto:
Art. unico.
Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa, sono apportate le seguenti integrazioni.
Ai titoli di studio indicati nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sostituito dal secondo comma dell'articolo unico della legge 6 giugno 1973, n. 323, per l'accesso alla carriera direttiva tecnica del personale dell'Istituto geografico militare, sono aggiunti i seguenti: "diploma di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, o in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale".
Ai titoli di studio indicati nel terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, per l'accesso alla carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, sono aggiunti i seguenti: "diploma di laurea in ingegneria o in chimica e tecnologie farmaceutiche".
Ai titoli di studio indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, per l'accesso alla carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, sono aggiunti i seguenti: "diploma di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali o in ingegneria civile per la difesa del ruolo e la pianificazione territoriale, o in architettura".
Ai titoli di studio indicati nell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sostituito dal terzo comma dell'articolo unico della legge 6 giugno 1973, n. 323, per l'accesso alla carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina, è aggiunto il diploma di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali.