Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/07/1982 |
Numero: | 670 |
Sommario |
Art. 1. La conclusione di nuovi contratti e la proroga dei contratti di fornitura di gas naturale alle centrali elettriche che giungano a scadenza sono subordinate alla preventiva autorizzazione del [...] |
Art. 2. Ogni autorizzazione concessa in applicazione all'art. 1 deve essere comunicata alla commissione delle Comunità europee con l'indicazione dettagliata dei motivi che le giustificano |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.30882 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 670. [1]
Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/404 concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche.
(G.U. 22 settembre 1982, n. 261)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, commercio ed artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;
Emana
il seguente decreto:
La conclusione di nuovi contratti e la proroga dei contratti di fornitura di gas naturale alle centrali elettriche che giungano a scadenza sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
L'autorizzazione a stipulare contratti che prevedono forniture interrompibili può essere concessa:
se l'uso del gas naturale in una centrale elettrica è necessario per motivi tecnici;
se non è possibile una migliore valorizzazione del gas naturale.
Per contratti che prevedono forniture non interrompibili l'autorizzazione può essere concessa unicamente:
se l'uso del gas naturale in una centrale elettrica è necessario per motivi tecnici;
se il gas naturale è destinato ad essere utilizzato in una centrale elettrica di potenza inferiore a 10MW o esclusivamente per la produzione di energia destinata a far fronte ai fabbisogni delle ore di punta o a costituire delle riserve;
se il gas è destinato esclusivamente all'accensione e al mantenimento della combustione di altri prodotti e se il suo apporto totale energetico resta debole;
se i particolari motivi di protezione dell'ambiente rendono indispensabile l'uso di gas naturale in una centrale elettrica.
In casi eccezionali, non compresi nelle ipotesi precedenti, può essere autorizzato, per ragioni economiche, l'uso di gas naturale nelle centrali elettriche.
Ogni autorizzazione concessa in applicazione all'art. 1 deve essere comunicata alla commissione delle Comunità europee con l'indicazione dettagliata dei motivi che le giustificano.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Decreto abrogato dall'art. 46 della