§ 98.1.30860 - D.P.R. 18 maggio 1982, n. 490.
Attuazione delle direttive (CEE) n. 76/628 e n. 78/609 concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/05/1982
Numero:490


Sommario
Art. 1.      All'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 351, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Il n. 19) dell'allegato alla legge 30 aprile 1976, n. 351, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito confezionare i prodotti di cui al precedente art. 1 in pesi netti unitari diversi da quelli previsti [...]


§ 98.1.30860 - D.P.R. 18 maggio 1982, n. 490.

Attuazione delle direttive (CEE) n. 76/628 e n. 78/609 concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

(G.U. 2 agosto 1982, n. 210)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

     Viste le direttive n. 76/628 e n. 78/609 del 20 luglio 1976 e 10 ottobre 1978, emanate dal Consiglio delle Comunità europee concernenti i prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana;

     Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

     Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

     Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

     Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, di grazia e giustizia;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     All'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 351, è aggiunto il seguente comma:

     "I prodotti di cacao in polvere definiti nell'allegato ai numeri da 8) a 13), se presentati in preimballaggi individuali di peso netto compreso tra 50 grammi ed un chilogrammo incluso, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi netti unitari seguenti: 50 grammi, 75 grammi, 125 grammi, 250 grammi, 500 grammi, 750 grammi, un chilogrammo".

 

          Art. 2.

     Il n. 19) dell'allegato alla legge 30 aprile 1976, n. 351, è sostituito dal seguente:

     "Cioccolato alle nocciole gianduia (o uno dei derivati di quest'ultimo termine): il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32 per cento e quello di cacao secco sgrassato all'8 per cento e, dall'altro, da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano non più di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole.

     Possono inoltre essere aggiunti:

     a) latte o materie secche provenienti dalla disidratazione parziale e totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più del 5 per cento in peso di materia secca totale d'origine lattica, di cui l'1,25 per cento al massimo di grasso butirrico;

     b) mandorle, nocciole e noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto".

 

          Art. 3.

     Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito confezionare i prodotti di cui al precedente art. 1 in pesi netti unitari diversi da quelli previsti dal medesimo articolo.