§ 98.1.30855 - D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/05/1982
Numero:494


Sommario
Art. 1.      L'art. 6 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 7 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Dopo l'art. 7 della legge 22 maggio 1973, n. 269, sono inseriti i seguenti
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 9 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge 22 maggio 1973, n. 269, sono inseriti i seguenti
Art. 6.      Il terzo comma dell'art. 11 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'art. 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Gli allegati A, B, C alla legge 22 maggio 1973, n. 269, sono sostituiti dagli allegati A, B, C, D uniti al presente decreto
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.30855 - D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

(G.U. 3 agosto 1982, n. 211)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

     Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, che, in attuazione della direttiva del Consiglio (CEE) n. 66/404 del 14 giugno 1966, reca la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento;

     Vista la direttiva del Consiglio (CEE) n. 75/445 del 26 giugno 1975, che modifica alcune disposizioni della citata direttiva n. 66/404 del 14 giugno 1966;

     Ritenuta la necessità di emanare le necessarie disposizioni per dare attuazione alla citata direttiva n. 75/445 del 26 giugno 1975;

     Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

     Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

     Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

     Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     L'art. 6 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente:

     "Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:

     a) la specie e, se necessario, la sottospecie, la varietà ed il clone;

     b) la categoria: materiali di propagazione selezionati o materiali di propagazione controllati;

     c) la provenienza o la regione di provenienza per i materiali di propagazione selezionati;

     d) i materiali di base per i materiali di propagazione controllati;

     e) l'origine autoctona e non autoctona;

     f) l'anno di maturazione dei semi;

     g) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi".

 

          Art. 2.

     L'art. 7 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini della presente legge si intendono per:

     1) materiali forestali di base:

     a) per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme;

     b) per i materiali di riproduzione sessuale: le piante, i soprassuoli e gli arboreti da seme;

     c) per i materiali di propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate;

     2) materiali forestali di propagazione:

     a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinate alla propagazione di detti semi;

     b) le parti di piante: le talee, le margotte, le radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni;

     c) le piante: le piante di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i piantoni ed i selvaggioni;

     3) materiali forestali di propagazione selezionati: i materiali provenienti da materiali di base, di cui al precedente punto 1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati dall'allegato B della presente legge;

     4) materiali forestali di propagazione controllati: i materiali di base ufficialmente ammessi in conformità di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della presente legge".

 

          Art. 3.

     Dopo l'art. 7 della legge 22 maggio 1973, n. 269, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 7-bis. Possono essere ammessi alla produzione di materiali di propagazione controllati soltanto i materiali di base da cui derivano materiali di propagazione aventi valore di utilizzazione superiore.

     Il valore di utilizzazione superiore è valutato mediante le prove comparative, condotte secondo le norme di cui all'allegato C della presente legge".

     "Art. 7-ter. Ai fini della presente legge si intende per valore di utilizzazione superiore: il valore dato dalle caratteristiche genetiche dei materiali di propagazione, che globalmente considerati rappresentano, rispetto ai testimoni scelti conformemente all'allegato C, un netto miglioramento per la silvicoltura in generale o per la coltura nelle regioni in cui tali testimoni sono normalmente utilizzati".

     "Art. 7-quater. Ai fini della presente legge si intende per arboreto da seme: la piantagione di cloni e di discendenti selezionati, isolata contro ogni impollinazione estranea o installata in modo da evitare o da limitare detta impollinazione, e gestita nel modo più idoneo a produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 9 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente:

     "Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente art. 1 destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all'art. 7, punti 3) e 4), e deve essere prodotto nei vivai controllati ai sensi della presente legge".

     Dopo il primo comma, è inserito il seguente:

     "I materiali di propagazione di specie iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali devono derivare solo dai materiali di cui all'art. 7, punto 4), della presente legge".

 

          Art. 5.

     Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge 22 maggio 1973, n. 269, sono inseriti i seguenti:

     "Sul cartellino del produttore alla voce "provenienza" dovrà essere indicato "materiali di propagazione di arboreto da seme" per le sementi di arboreto da seme e per i materiali di propagazione prodotti partendo da tali sementi.

     Sul cartellino medesimo alla voce "provenienza" dovrà essere indicato il termine "ammissione provvisoria" per i materiali di propagazione controllati, i cui materiali di base sono stati ammessi in conformità di quanto disposto dall'art. 15".

 

          Art. 6.

     Il terzo comma dell'art. 11 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente:

     "Detti certificati redatti in conformità allo schema di cui all'allegato D della presente legge sono rilasciati, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del materiale, dal competente organo regionale".

 

          Art. 7.

     L'art. 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è sostituito dal seguente:

     "Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali di base destinati alla produzione di materiali di propagazione selezionati debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato B della presente legge.

     Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo art. 16, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, a partire dal 1° luglio 1977, qualora dai risultati delle prove comparative di cui all'allegato C si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, ai requisiti richiesti per l'ammissione, di cui al secondo comma dell'art. 7-bis, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiali di propagazione controllati".

 

          Art. 8.

     Gli allegati A, B, C alla legge 22 maggio 1973, n. 269, sono sostituiti dagli allegati A, B, C, D uniti al presente decreto.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Allegato A

     La disciplina prevista dal presente decreto per i materiali forestali di propagazione si applica alle piante forestali sottoindicate:

 

Abies alba Mill.

Abete

Abies cephalonica (Loud.)

Abete greco

Cupressus sempervirens L.

Cipresso

Larix decidua Mill.

Larice

Larix Kaempferi Carr. = Larix leptolepis (Sieb & Zucc.) Gord.

Larice giapponese

Picea abies Karst.

Picea, abete rosso

Picea sitchensis Carr. = Picea sitcliensis Trautv. e Mey

Picea di Sitka

Pinus cembra L.

Cembro

Pinus lialepensis Mill.

Pino d'Aleppo

Pinus uncinata Mill. = Pinus mugo uncinata Ramond

Pino uncinato

Pinus nigra Arn.

Pino nero d'Austria - di Villetta Barrea-pino laricio

Pinus leucodermis Ant. = Pinus heldreichii Christ. var. leucodermis Ant.

Pino loricato

Pinus pinaster Ait.

Pino marittimo

Pinus pinea L.

Pino domestico

Pinus sylvestris L.

Pino silvestre

Pinus strobus L.

Pino strobo

Pinus radiata D. Don = Pinus insignis Doug.

Pino insigne

Pseudotsuga menziesii Franco = Pseudotsuga taxsifolia Britt.

Douglasia

Alnus cordata Loisel. = Alnus cordifolia Ten.

Ontano napoletano

Eucalyptus pp. pl.

Eucalitti

Fagus sylvatica L.

Faggio

Populus sp. pl.

Pioppi

Quercus rubra L. = Quercus borealis Michx

Quercia rossa

Quercus robur L. = Quercus pedunculata Ehrh

Farnia

Quercus cerris L.

Cerro

Quercus petraea Liebl. = Quercus sessiliflora sal.

Rovere

Quercus suber L.

Sughera

 

 

     Allegato B

     Requisiti per l'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di propagazione selezionati

 

     1.Boschi da seme.

     1.1. Origine. Si ammettono di preferenza come materiale di base soprassuoli autoctoni oppure soprassuoli non autoctoni il cui valore sia già stato controllato.

     1.2. Ampiezza dei boschi. I soprassuoli possono comprendere uno o più gruppi di alberi, contigui o non, purchè sia possibile una interfecondazione sufficiente ad evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.

     1.3. Posizione. I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o da soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni; questa esigenza è particolarmente importante quando i soprassuoli circostanti non siano autoctoni.

     1.4. Omogeneità. I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici.

     1.5. Caratteri morfologici. I materiali di base devono presentare caratteri morfologici particolarmente buoni, soprattutto per quanto riguarda la forma del fusto, la disposizione e la finezza dei rami, la potatura naturale; la presenza di fusti biforcati o di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

     1.6. Produzione quantitativa. La produzione quantitativa è spesso uno dei caratteri essenziali che giustificano l'ammissione dei materiali di base: in questo caso tale produzione deve essere superiore a quella che si considera come media in eguali condizioni ecologiche.

     1.7. Qualità tecnologiche. La qualità del legno deve essere presa in considerazione ed in certi casi può divenire un criterio essenziale.

     1.8. Stato sanitario e resistenza. I materiali di base devono, in linea generale, essere sani o presentare la maggiore resistenza possibile agli organismi nocivi ed alle influenze esterne sfavorevoli.

     1.9. Età. I materiali di base devono comprendere, per quanto possibile, alberi che abbiano raggiunto un'età tale che i caratteri sopra indicati possano essere giudicati con sicurezza.

     2.Arboreti da seme.

     Gli arboreti da seme devono essere costituiti in maniera che vi sia garanzia sufficiente che le sementi prodotte rappresentino almeno la media delle qualità genetiche dei materiali di base da cui l'arboreto deriva.

     3. Cloni.

     3.1. Si applicano per analogia i punti 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. ed 1.9. del presente allegato.

     3.2. Il clone deve essere identificabile mediante i suoi caratteri distintivi.

     3.3. L'importanza del clone deve essere comprovata dalla esperienza o deve essere dimostrata da una sperimentazione sufficientemente lunga.

 

 

     Allegato C

     Norme per effettuare le prove comparative ai fini dell'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di propagazione controllati

 

     1. Generalità.

     1.1. Le prove comparative effettuate per consentire l'ammissione di materiali di base devono essere predisposte, costituite, condotte e i relativi risultati devono essere interpretati in modo da comparare obiettivamente materiali di propagazione tra loro e con uno o preferibilmente più testimoni scelti in precedenza.

     1.2. Devono essere prese tutte le disposizioni per garantire che i materiali di propagazione, inclusi i testimoni, siano rappresentativi dei materiali di base esaminati.

     1.3. Se, durante le prove, si dimostra che i materiali di propagazione non sono conformi almeno ai caratteri:

     d'identificazione dei rispettivi materiali di base, tali materiali di propagazione devono essere eliminati;

     di resistenza del materiale di base nei confronti di organismi nocivi che provocano danni di importanza economica, tali materiali di propagazione possono essere eliminati.

     2. Dispositivi sperimentali.

     2.1. I materiali di propagazione devono essere piantati, nella fase di vivaio e nelle prove di campagna, in modo da consentire ripetizioni con distribuzione a caso che consentano di controllare le varie fonti di variabilità sia genetica che di ambiente, le interazioni e gli errori di sperimentazione.

     2.2. Le parcelle sperimentali devono contenere un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun materiale da esaminare.

     2.3. I materiali di base rappresentati e le ripetizioni devono essere in numero sufficiente a garantire un soddisfacente grado di esattezza statistica.

     3. Trattamento del materiale in esame.

     3.1. I materiali di propagazione, inclusi i testimoni, devono essere trattati, nella fase di sementi o talee, nella fase pianta-madre, nella fase vivaio, nella fase di campagna e fino al termine delle prove in modo identico, per quanto si riferisce alla concimazione, agli sfollamenti, ai diradamenti e a qualsiasi altro metodo o tecnica colturale.

     3.2. Per quanto riguarda i diradamenti, il metodo applicato deve tener conto del grado di vigore di ciascun materiale di propagazione.

     4. Condizioni di scelta e di raccolta dei materiali di propagazione soggetti alle prove, compresi i testimoni.

     4.1. I materiali di base devono essere:

     I) ben definiti per quanto concerne la provenienza, la costituzione, la composizione ed un sufficiente isolamento contro impollinazioni estranee;

     II) di età e di sviluppo tali da poter prevedere una sufficiente stabilità delle caratteristiche del materiale di propagazione.

     4.2. I materiali di propagazione sessuale devono essere:

     I) raccolti durante anni di buona fruttificazione, a meno che sia stata effettuata una impollinazione artificiale;

     II) raccolti secondo metodi che consentano di garantire la rappresentatività dei campioni ottenuti.

     4.3. I materiali di propagazione vegetativa devono provenire in origine da un unico individuo per via vegetativa.

     5. Condizioni supplementari per i testimoni.

     5.1. I testimoni devono essere possibilmente noti da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. Sono rappresentati da materiali che hanno dato buoni risultati per la selvicoltura, al momento in cui ha avuto inizio la prova o nelle condizioni ecologiche considerate per le quali si propone l'ammissione del materiale.

     Devono provenire possibilmente da materiali di base ammessi.

     5.2. Nel caso dei materiali di propagazione sessuale, possono essere utilizzati come testimoni anche cloni o discendenti da impollinazioni controllate.

     5.3. Possibilmente, devono essere utilizzati più testimoni.

     In caso di necessità giustificata, un testimone può essere sostituito dal materiale di propagazione che sembra essere il più adatto tra i materiali di propagazione soggetti alle prove.

     5.4. Gli stessi testimoni devono essere utilizzati nel maggior numero di prova possibile.

     6. Caratteri soggetti ad esame.

     6.1. I caratteri soggetti ad esame sono:

     caratteri di identificazione per quanto concerne i materiali di base;

     caratteri di comportamento;

     caratteri di produzione.

     6.2. I caratteri di identificazione per quanto concerne i materiali di base sono presentati sotto forma di scheda descrittiva sufficientemente completa.

     6.3. Per quanto concerne i caratteri di comportamento e di produzione, l'esame verte normalmente sull'accrescimento, sull'adattamento e sulla resistenza ai fattori abiotici e agli organismi nocivi di importanza economica. Inoltre, altri caratteri ritenuti importanti, tenuto conto dell'obiettivo perseguito, sono considerati e valutati in funzione delle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova.

     7. Analisi dei risultati e valutazione.

     7.1. I risultati delle prove, per quanto concerne i caratteri di comportamento e di produzione, devono essere presentati sotto forma di dati numerici e separatamente per ciascun carattere valutato in virtù del punto 6.3. Tali caratteri sono valutati indipendentemente gli uni dagli altri.

     7.2. L'analisi deve portare, per ciascun carattere di comportamento e di produzione e per ciascun ambiente considerato, ad una classificazione indicante i valori di ciascun materiale di propagazione in base alla media ed eventualmente alla varianza intramateriale. Va indicato il livello di significatività delle differenze. La differenza, sia in valore assoluto che in valore relativo, deve essere espressa possibilmente in termini di guadagno genetico rispetto al valore tipo.

     Deve essere indicata l'età del materiale di propagazione al momento della valutazione del carattere.

     7.3. Dovrà essere constatata una superiorità significativa, dal punto di vista economico e statistico (alla soglia 95%) rispetto ai testimoni, per almeno uno dei caratteri valutati in virtù del punto 6.3. In caso di constatazione di una superiorità significativa solo per un unico carattere, i valori di almeno altri due caratteri valutati a norma del punto 6.3. devono raggiungere come minimo i valori medi dei testimoni per i due caratteri in questione.

     Bisogna indicare chiaramente i caratteri valutati in virtù del punto 6.3. per i quali si è constatata una significativa inferiorità (alla soglia 95%) rispetto a quelli dei testimoni. Tuttavia se i loro effetti possono essere compensati da caratteri favorevoli, ciò dev'essere precisato.

     7.4. Quando la prova ha lo scopo di ammettere un materiale di base in funzione di un carattere essenziale per la sopravvivenza in condizioni ecologiche estreme, non è più richiesto il requisito della uguaglianza al valore medio dei testimoni per gli altri caratteri.

     7.5. Il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti sono accessibili a tutti coloro che abbiano un interesse giustificato.

     8. Esami precoci.

     Gli esami precoci in vivaio, in serra o in laboratorio sono ammessi come esami precoci validi qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra i valori dei caratteri valutati nella prima fase e nelle successive fasi di sviluppo.

 

 

     Allegato D

     (Omissis)