§ 98.1.30854 - D.P.R. 7 maggio 1982, n. 281.
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/05/1982
Numero:281


Sommario
Art. 1.  Istituzione del servizio
Art. 2.  Graduatorie
Art. 3.  Incompatibilità
Art. 4.  Titoli per la formazione delle graduatorie
Art. 5.  Conferimento dell'incarico
Art. 6.  Massimale orario
Art. 7.  Comitato consultivo di U.S.L
Art. 8.  Comitato consultivo regionale
Art. 9.  Istituzione, durata e funzionamento dei comitati - Spese per l'elezione dei rappresentanti medici
Art. 10.  Commissioni di disciplina
Art. 11.  Cessazione e sospensione dall'incarico
Art. 12.  Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto al compenso
Art. 13.  Organizzazione del servizio
Art. 14.  Compiti e obblighi del medico
Art. 15.  Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.
Art. 16.  Rapporti tra medico di guardia e medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio
Art. 17.  Sostituzioni
Art. 18.  Trattamento economico
Art. 19.  Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
Art. 20.  Aggiornamento professionale obbligatorio
Art. 21.  Quote sindacali
Art. 22.  Incontri periodici tra le parti
Art. 23.      Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31 dicembre 1983


§ 98.1.30854 - D.P.R. 7 maggio 1982, n. 281.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(G.U. 27 maggio 1982, n. 144)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, delle categorie interessate;

     Preso atto che in data 4 febbraio 1982 è stato stipulato un accordo collettivo nazionale ex art. 48 della legge n. 833/78, per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica;

     Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/78 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Decreta:

 

     E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, riportato nell'allegato testo.

 

 

     Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell'art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 - (Sottoscritto presso il Ministero della sanità il 4 febbraio 1982)

 

     Art. 1. Istituzione del servizio

     Ciascuna regione, sulla base delle proposte formulate dalle UU.SS.LL. e sentito il comitato di cui al successivo art. 8, programma l'istituzione sul territorio regionale dei servizi di guardia medica notturna, festiva e prefestiva, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 33 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981.

 

          Art. 2. Graduatorie

     Il personale medico necessario per le attività sanitarie di cui al precedente art. 1 è tratto dalle graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale.

     Non possono essere inseriti nelle graduatorie di cui al comma precedente i medici che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano maturato una anzianità di laurea superiore a 15 anni.

     I medici che aspirano ad essere inseriti nelle graduatorie devono inviare, entro il 30 aprile di ogni anno, al comitato ex art. 8 della regione in cui intendono prestare la loro attività, una domanda - conforme allo schema allegato sub lettera A - corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale e della documentazione atta a provare il possesso dei titoli dichiarati.

     Nella domanda, a pena di nullità, devono essere indicate, in ordine di preferenza le UU.SS.LL., fino a un massimo di cinque, presso le quali il medico aspira a svolgere la propria attività. Nel caso che una delle cinque UU.SS.LL. prescelte faccia parte di un comune comprendente più UU.SS.LL., la preferenza si intende riferita a tutte le UU.SS.LL. del comune.

     Il comitato ex art. 8, in base ai titoli ed ai criteri di valutazione di cui al successivo art. 4, predispone entro il 30 giugno una graduatoria unica regionale, da valere per l'anno solare successivo, articolandola, quindi, in base alle preferenze espresse dai medici, per le singole UU.SS.LL. - nell'ambito delle quali la programmazione regionale prevede l'istituzione dei servizi di guardia - specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito, l'orario settimanale d'incarico acquisibile ai sensi del successivo art. 6, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.

     Il comitato di cui al comma precedente provvede, entro il 15 settembre, alla pubblicazione delle graduatorie, regionale e per UU.SS.LL., mediante affissione in apposito albo per la durata di quindici giorni.

     I medici interessati possono inoltrare, entro il 15 ottobre, eventuali istanze di riesame della loro posizione al comitato predetto, il quale decide entro i successivi venti giorni e trasmette, quindi, le graduatorie - regionale e per UU.SS.LL. - alla amministrazione regionale per la successiva approvazione. Il relativo provvedimento dev'essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione entro il 15 dicembre. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL. L'amministrazione regionale invia tempestivamente il Bollettino ufficiale agli ordini provinciali dei medici della regione nonché ai comitati di cui agli articoli 7 e 8.

     I medici già inseriti nella graduatoria annuale, ai quali non sia stato conferito un incarico ai sensi delle presenti norme, presentando domanda per essere inclusi nelle graduatorie dell'anno successivo, devono corredarla soltanto della documentazione probatoria dei titoli che comportano modificazione del precedente punteggio.

 

          Art. 3. Incompatibilità

     Gli incarichi di cui all'art. 5 del presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6) dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratti di lavoro ovvero che:

     a) sia iscritto negli elenchi di medicina generale o degli specialisti pediatri di libera scelta e abbia superato il limite rispettivamente di 250 e 132 scelte.

     Per la durata del presente accordo è consentito ai medici confermati ai sensi della norma transitoria n. 1 di detenere un numero di scelte non superiore rispettivamente a 350 e 187 unità. Tali sanitari peraltro ove dispongano di un numero di scelte superiore rispettivamente a 250 o 132, possono svolgere attività di guardia medica in forma attiva fino alla concorrenza della metà del massimale orario settimanale di cui al successivo art. 6. Non è consentito ai medici che si trovino nelle condizioni del presente punto a) autolimitare il proprio massimale;

     b) sia "associato" ai sensi della norma transitoria n. 3 dell'accordo con i medici di medicina generale o della norma transitoria n. 6 dell'accordo con gli specialisti pediatri di libera scelta e percepisca complessivamente compensi per un numero di scelte superiore ai limiti di cui al primo comma della lettera a) che precede.

     Per la durata del presente accordo ai medici "associati" si applica il disposto del secondo comma della lettera a);

     c) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;

     d) svolga attività come medico specialista ambulatoriale convenzionato. Tuttavia al sanitario al quale sia conferito un incarico nei servizi di guardia medica è consentito, successivamente, di acquisire un incarico quale specialista ambulatoriale convenzionato fino a un massimo di 6 ore settimanali. In tal caso l'impegno orario settimanale nei servizi di guardia medica non può superare la metà del massimale di cui al successivo art. 6;

     e) sia titolare d'incarico ai sensi delle norme di cui al presente accordo presso altra U.S.L.;

     f) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge n. 833/78;

     g) operi come dipendente o in virtù di un rapporto continuativo di collaborazione professionale presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge n. 833/78;

     h) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del Fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     L'esercizio di funzioni fiscali per conto delle UU.SS.LL. non è compatibile con l'esercizio contemporaneo delle attività di cui al presente accordo, limitatamente all'ambito territoriale dell'U.S.L. in cui tali attività debbano essere svolte.

     L'insorgere di un motivo di incompatibilità comporta l'immediata decadenza dell'incarico, che è pronunciata dalla U.S.L., sentito il comitato ex art. 7.

     Analogamente, il medico decade dall'incarico qualora l'assunzione di nuovi impegni di lavoro non gli consenta, alla stregua dei criteri di cui al successivo art. 6 l'espletamento di un incarico minimo di otto ore settimanali.

 

          Art. 4. Titoli per la formazione delle graduatorie

     I titoli da valutare ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati di seguito, con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi:

a) Iscrizione all'albo professionale (per ciascun mese) (sedici giorni equivalgono ad un mese) punti 0,02

b) Specializzazione (per ciascuna specializzazione) Punti 0,20

c) Tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n. 148/75 (per ciascun tirocinio) Punti 0,10

d) Corsi di aggiornamento professionale di durata almeno trimestrale, effettuati presso istituzioni pubbliche e documentati da una attestazione di presenza e di profitto. Il punteggio è determinato dal comitato regionale ex art. 8 in relazione alla natura, alla durata ed alle modalità dei corsi, fino al massimo di: 

per ciascun corso Punti 0,08

e) Titoli di servizio: 

1) Attività di servizio prestato come medico dipendente da amministrazioni pubbliche (compresi gli incarichi temporanei):  

per ciascun mese Punti  0,10

2) Attività di assistenza stagionale nelle località turistiche: 

per ciascun mese Punti  0,10

3) Attività di medico di medicina generale o pediatra convenzionato di libera scelta (comprese le attività di sostituzione):  

per ciascun mese Punti 0,10

4) Attività di medico convenzionato a rapporto orario con amministrazioni pubbliche, ivi compresa l'attività di guardia medica territoriale notturna e festiva svolta in forma attiva:  

per ogni 12 ore di attività Punti 0,02

5) Attività di guardia medica territoriale svolta in forma di disponibilità: 

per ogni turno (12 ore) Punti 0,01

     Il servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) e valutato quando sia stato effettuato dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale nella misura di punti 0,10 al mese.

     Sul totale dei servizi appartenenti alla medesima categoria, le frazioni di mese superiori al 50% sono considerate periodo intero.

     I titoli di servizio di cui alla lettera e), appartenenti a categorie diverse, non sono cumulabili, se relativi ad attività svolte nello stesso periodo.

     Per i servizi di cui alla lettera e), punti 3) e 4), del primo comma del presente articolo, svolti in zone riconosciute di residenza disagiata dal comitato regionale, il punteggio è raddoppiato.

     In aggiunta ai punteggi di cui sopra, ai medici che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo o trattamento pensionistico e che non siano in posizione di incompatibilità, vengono attribuiti ulteriori 6 punti. Tale punteggio sarà tolto nel caso che, all'atto del conferimento dell'incarico, risultino venute meno le condizioni anzidette e si procederà alla revisione della posizione del medico in graduatoria.

     Nel caso di parità di punteggio complessivo tra più concorrenti, prevale il concorrente con maggiore anzianità di laurea, quindi il concorrente più anziano d'età ed, infine, in caso di ulteriore parità, il concorrente laureatosi con miglior punteggio.

 

          Art. 5. Conferimento dell'incarico

     I medici titolari, da almeno dodici mesi, di incarico di guardia medica in forma attiva nell'ambito della regione possono inviare, entro il 30 settembre di ciascun anno, ai comitati di gestione delle UU.SS.LL. della stessa regione, presso le quali intendono essere trasferiti, apposita richiesta di trasferimento.

     Ciascun comitato di gestione entro il 30 novembre successivo forma una graduatoria annua delle domande pervenute, in base all'anzianità di incarico in guardia medica attiva; in caso di pari anzianità di servizio, si applicano i criteri di preferenza di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

     La graduatoria ha valore dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     Gli incarichi vacanti per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo vengono conferiti in via prioritaria ai medici che hanno inviato domanda di trasferimento e secondo l'ordine della relativa graduatoria.

     Esaurita la procedura di cui ai precedenti commi, gli incarichi vengono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di U.S.L., di cui all'art. 2, tenendo presente che ai medici i quali da almeno sei mesi, risultino residenti nell'ambito territoriale della U.S.L. ovvero nell'ambito comunale, quando si tratti di comuni comprendenti più UU.SS.LL., spetta un punteggio aggiuntivo pari al 50% del punteggio conseguito.

     A tal fine, il medico avente titolo in base alla posizione di graduatoria è invitato, mediante lettera raccomandata A.R. a presentarsi presso la sede dell'U.S.L. interessata, non oltre il decimo giorno dalla data del ricevimento dell'invito.

     La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, è considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico.

     Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

     Il medico disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato B, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilità e l'eventuale sussistenza di altre attività svolte dal medico interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare.

     Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata.

     In caso di carenza della graduatoria di U.S.L., l'incarico è conferito secondo l'ordine della graduatoria regionale.

     I medici incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro status che comporti modifica dei requisiti, ovvero possa costituire motivo di incompatibilità, o, altrimenti, possa avere influenza per eventuali limitazioni d'orario.

     Essi sono, comunque, tenuti a rilasciare annualmente, entro il 30 aprile la dichiarazione di cui all'allegato B.

     In sede regionale si determineranno le modalità più opportune per evitare che il medico assuma incarichi non compatibili in più UU.SS.LL.

     Nel caso di servizi svolti, in forma di disponibilità, secondo quanto previsto dal successivo art. 13, sono conferiti incarichi a tempo determinato.

 

          Art. 6. Massimale orario

     Gli incarichi disciplinati dalle norme di cui al presente accordo possono essere espletati per conto di una sola U.S.L. e sono conferibili per un orario settimanale minimo di 8 ore e massimo di 24 ore.

     A livello regionale le parti firmatarie del presente accordo, in relazione ad esigenze di carattere locale, concordano criteri per la determinazione degli orari settimanali degli incarichi da attribuire tenendo presente che:

     salvo quanto disposto dalle lettere a), b) e d) dell'art. 3, l'orario massimo di 24 ore può essere assegnato al medico che, per lo svolgimento di altre attività, non abbia un impegno settimanale superiore a 6 ore;

     l'orario settimanale di incarico è proporzionalmente ridotto, fino ad un minimo di 8 ore, nei confronti dei medici che abbiano altri impegni settimanali per un numero di ore superiore a 6 e fino ad un massimo di 22.

     Per esigenze del servizio, d'intesa con l'interessato l'incarico può anche essere espletato secondo turni orari settimanali di differente durata, fermo restando il limite di orario mensile derivante dalla lettera d'incarico.

 

          Art. 7. Comitato consultivo di U.S.L

     In ciascuna U.S.L. è costituito un comitato composto da:

     il presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede;

     due membri designati dal comitato di gestione della U.S.L.;

     tre rappresentanti dei medici di cui due incaricati ai sensi delle norme di cui al presente accordo e uno designato dalla rappresentanza medica in seno al corrispondente comitato consultivo di cui all'art. 8 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale.

     I due rappresentanti dei medici incaricati sono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico di ciascuna U.S.L. con il sistema elettorale previsto dall'art. 8 dell'accordo per la medicina generale.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.S.L.

     Il comitato esprime pareri e formula proposte in ordine alla migliore organizzazione delle attività contemplate dal presente accordo, nell'ambito territoriale di competenza.

     Esprime, altresì, parere obbligatorio nei casi di proposte di rinvio alla commissione locale di disciplina.

 

          Art. 8. Comitato consultivo regionale

     In ciascuna regione è istituito un comitato composto da:

     l'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;

     cinque rappresentanti delle UU.SS.LL. della regione designati dall'A.N.C.I.;

     sei rappresentanti dei medici, dei quali quattro incaricati ai sensi del presente accordo e due designati dalla rappresentanza medica in seno al corrispondente comitato consultivo di cui all'art. 9 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale.

     I quattro rappresentanti dei medici incaricati vengono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico nell'ambito della regione, con il sistema elettorale previsto dall'art. 9 dell'accordo per la medicina generale.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica.

     In caso di assenza od impedimento del presidente, le funzioni relative sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.

     La sede del comitato è indicata dalla regione.

     Il comitato predispone le graduatorie di cui all'art. 2 ed esprime parere preventivo su tutti i provvedimenti di competenza della regione inerenti all'applicazione del presente accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito territoriale regionale, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio di cui al successivo art. 20.

     Il comitato formula proposte ed esprime pareri, anche in riferimento a problemi o situazioni locali particolari, che siano ad esso sottoposti dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti.

     Svolge, inoltre, ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.

 

          Art. 9. Istituzione, durata e funzionamento dei comitati - Spese per l'elezione dei rappresentanti medici

     I comitati consultivi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei nuovi comitati, a seguito del rinnovo dell'accordo medesimo.

     I comitati predetti sono validamente riuniti quando è presente la maggioranza dei loro componenti. Le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

     In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

     In fase di prima attuazione del presente accordo, qualora oggettive difficoltà impediscano la costituzione dei comitati di cui agli articoli 7 e 8, i compiti attribuiti ai medesimi sono demandati ai corrispondenti comitati di cui all'accordo nazionale per i medici di medicina generale.

     In caso di mancata costituzione anche di questi ultimi organismi, i compiti di cui sopra sono svolti, rispettivamente, dai comitati di gestione delle UU.SS.LL. e dai competenti organi regionali.

     Le spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici in seno ai comitati di cui agli articoli 7 e 8, sono a carico di tutti i medici incaricati del servizio di guardia medica.

     Il rimborso delle spese sostenute dagli ordini dei medici avviene con le stesse modalità di cui all'art. 36, comma settimo, dell'accordo per la medicina generale.

 

          Art. 10. Commissioni di disciplina

     I procedimenti disciplinari a carico dei medici, ai quali siano contestati addebiti in ordine alla mancata osservanza delle norme di cui al presente accordo, sono di competenza, in prima istanza della commissione locale di disciplina e, in caso di ricorso, della commissione regionale di disciplina, di cui agli articoli 11 e 12 dell'accordo per i medici di medicina generale.

     Per l'occasione le commissioni di cui al comma precedente sono integrate rispettivamente da uno e da due rappresentanti dei medici di guardia designati per elezione al loro interno con le procedure di cui al secondo comma dell'art. 7 e al secondo comma dell'art. 8 e nominati rispettivamente dall'ordine provinciale e dalla federazione regionale degli ordini dei medici.

     Uguale integrazione sarà apportata alla componente di parte pubblica a cura rispettivamente del comitato di gestione della U.S.L. e dell'A.N.C.I. regionale.

     Si intendono qui richiamate tutte le norme procedurali che regolano il funzionamento delle commissioni anzidette.

     Tuttavia, considerata l'esigenza di snellire i relativi procedimenti in rapporto alla peculiarità dell'attività che i medici sono chiamati a prestare, si stabilisce che, in deroga alle procedure anzidette, la commissione di disciplina di prima istanza deve pronunciarsi entro quindici giorni dal deferimento del medico; in caso di ricorso alla commissione regionale, questa deve decidere entro quindici giorni dalla ricezione del ricorso, il quale deve essere presentato entro cinque giorni dalla notifica della decisione di prima istanza.

 

          Art. 11. Cessazione e sospensione dall'incarico

     L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza di cui agli articoli 3, 5, 14, ultimo comma, e 20, ultimo comma, cessa:

     1) per compimento del 65° anno di età;

     2) per provvedimento adottato dalle commissioni di cui all'art. 10;

     3) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;

     4) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

     5) per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente art. 20;

     6) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso di almeno trenta giorni.

     Il medico è sospeso dal servizio, senza diritto a compensi, per:

     a) provvedimento delle commissioni di cui all'art. 10;

     b) sospensione dall'albo professionale;

     c) documentati motivi di lavoro o giustificati e documentati motivi di studio dipendenti dall'assegnazione di borse di studio. A decorrere dal 1° gennaio 1982 e per tutto l'arco della durata della presente convenzione possono essere consentiti a tali titoli due soli periodi di assenza per una durata massima complessiva di dodici mesi.

 

          Art. 12. Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto al compenso

     Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:

     1) malattia o infortunio, che comporti assenza dal servizio fino alla concorrenza, nell'arco di un anno, di un numero di ore pari alla metà delle ore annue di servizio da espletare secondo la lettera di incarico;

     2) gravidanza o puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;

     3) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;

     4) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni;

     5) partecipazione ad esami e concorsi, fino ad un massimo di dieci giorni;

     6) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni.

 

          Art. 13. Organizzazione del servizio

     Il servizio di guardia medica notturno e festivo si effettua nei seguenti orari: dalle ore 14 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo nonché dalle ore 20 alle ore 8 in tutti i giorni feriali.

     Esso è svolto in forma attiva con turni di 6 o 12 ore, salvo che oggettive esigenze collegate a gravi difficoltà organizzative dipendenti da particolari fattori demografici, logistici, ambientali, da valutarsi da parte della U.S.L. competente d'intesa con il comitato di cui all'art. 8 e sentita la Federazione regionale degli ordini dei medici, rendano necessaria l'adozione di criteri organizzativi diversi. In tal caso, il servizio di guardia potrà anche essere affidato, in forma di disponibilità, ai medici residenti, utilizzando prioritariamente medici inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 2 e, in carenza, medici inclusi negli elenchi della medicina generale, che si dichiarino disponibili, anche in deroga alle incompatibilità di cui all'art. 3 nonché ai requisiti di cui all'art. 2. Tale disponibilità è remunerata con un gettone omnicomprensivo.

     In particolare, ai sensi del precedente comma, potranno essere risolte anche le oggettive difficoltà organizzative derivanti nella provincia autonoma di Bolzano per l'applicazione delle norme vigenti in materia di bilinguismo.

 

          Art. 14. Compiti e obblighi del medico

     Il medico che effettui il servizio di guardia attiva deve presentarsi all'inizio del turno di guardia presso la sede assegnatagli e rimanere a disposizione per gli interventi che gli saranno richiesti, fino alla fine del turno medesimo.

     Il medico in disponibilità è tenuto a rimanere a disposizione dall'inizio alla fine del turno assegnatogli.

     Il medico di guardia deve effettuare prontamente tutti gli interventi d'urgenza che gli siano richiesti entro la fine del turno cui è preposto.

     Tutte le chiamate degli utenti devono essere annotate e rimanere in atti, insieme con l'indicazione degli interventi effettuati, ovvero con le motivazioni del mancato intervento. Le registrazioni predette sono coperte da segreto d'ufficio.

     Il medico di guardia è fornito di moduli da utilizzare per le prescrizioni farmaceutiche, le proposte di ricovero e le eventuali certificazioni di malattia per il lavoratore. Il modulario, che è quello in uso da parte dei medici di medicina generale, recherà la dicitura "Servizio di guardia medica" e prevederà il caso che il medico, facendone apposita annotazione, rilasci eventuali prescrizioni farmaceutiche, richieste di ricovero o certificati di malattia anche qualora l'utente risulti sfornito di documento sanitario.

     Le prescrizioni farmaceutiche sono limitate ai farmaci che, nell'ambito del prontuario terapeutico, trovano indicazione in una terapia di urgenza, e al numero di confezioni necessarie per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore. Non sono ammesse prescrizioni farmaceutiche o certificazioni per persone diverse da quelle per cui è stato richiesto l'intervento.

     Le certificazioni di malattia per i lavoratori sono rilasciate esclusivamente nei casi di assoluta necessità limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per un massimo di tre giorni, rimettendosi al medico di fiducia ogni ulteriore decisione in merito.

     Per evitare interruzioni nel servizio i medici di guardia, durante i turni di attività prefestivi e festivi, devono rimanere a disposizione fino all'arrivo dei colleghi che dovranno sostituirli nel turno di guardia susseguente.

     Al medico che per tali motivi è costretto a restare in servizio oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi, rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che saranno trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.

     Previo assenso dell'interessato, il medico di guardia in forma attiva può essere utilizzato anche per attività di coordinamento organizzativo dell'emergenza, presso apposite centrali operative.

     Al medico di guardia è fatto divieto di richiedere e percepire, per le prestazioni erogate durante i turni di guardia, compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti.

     L'accertata infrazione a tale divieto comporta l'immediata decadenza dall'incarico, salva ogni altra iniziativa di competenza dell'U.S.L.

 

          Art. 15. Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.

     Le UU.SS.LL. assicurano le sedi di servizio dotate di idonei locali, con disponibilità di servizi igienici, per la sosta e il riposo dei medici o di opportuni collegamenti telefonici.

     Inoltre:

     predispongono i turni e l'assegnazione delle sedi di guardia in collaborazione con il comitato ex art. 7, nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra;

     assicurano la sostituzione dei medici impossibilitati ad effettuare il turno di servizio loro assegnato;

     deferiscono alle commissioni ex art. 10 - sentiti i comitati ex art. 7 - i medici inadempienti alle norme del presente accordo o quelli il cui comportamento assistenziale non risultasse corretto;

     segnalano al comitato regionale ex art. 8 le variazioni che si verifichino riguardo al personale medico incaricato del servizio;

     promuovono iniziative volte a sensibilizzare la popolazione circa le finalità ed i compiti dei servizi oggetto del presente accordo e adottano misure atte ad evitare una utilizzazione non corretta dei servizi medesimi;

     forniscono medicinali e materiali di pronto soccorso.

 

          Art. 16. Rapporti tra medico di guardia e medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio

     Il sanitario di guardia è tenuto a compilare, in duplice copia, il modulo informativo (allegato C) di cui una copia è destinata al medico di fiducia o alla struttura sanitaria in caso di ricovero e l'altra viene acquisita agli atti del servizio.

     La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero.

     Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta e/o effettuata ovvero la motivazione che ha indotto il medico di guardia a proporre il ricovero, ogni altra notizia ed osservazione che si ritenga utile segnalare.

     Il medico di fiducia valuterà, secondo scienza e coscienza, l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisiopatologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione dell'intervento di urgenza.

 

          Art. 17. Sostituzioni

     I medici incaricati - qualora non siano in grado di effettuare uno o più turni di guardia loro assegnati - devono dare tempestiva comunicazione al responsabile indicato dall'U.S.L. perché provveda alla loro sostituzione con le procedure di cui al quarto comma che segue.

     Qualora il medico, per cause di forza maggiore, non possa tempestivamente informare il responsabile indicato dall'U.S.L., si fa sostituire da un altro titolare di incarico di guardia medica nell'ambito della stessa U.S.L. oppure ricorrendo alla procedura di cui al successivo quarto comma.

     L'U.S.L. vigila affinché per effetto di tali sostituzioni nessuno dei medici titolari di incarico superi il limite dell'orario mensile di attività risultante dalla lettera di incarico. Nel caso che tale limite risulti superato l'U.S.L. provvede a ridurre per il mese successivo in misura corrispondente l'orario del medico interessato.

     Ciascuna U.S.L. provvede periodicamente, dandone tempestiva notizia ai sanitari incaricati, a individuare, nell'ambito e secondo l'ordine della graduatoria di U.S.L., i nominativi di almeno due medici per ciascun turno di guardia, che si siano impegnati a rendersi reperibili al proprio domicilio dalle ore 13 alle ore 14 dei giorni prefestivi, dalle ore 7 alle ore 8 dei giorni festivi e dalle ore 19 alle ore 20 degli altri giorni.

     I medici di cui al comma precedente, che non siano stati impegnati in attività di sostituzione, acquisiscono il punteggio stabilito per il servizio di guardia in disponibilità.

     In ogni caso il medico titolare deve comunicare al più presto al responsabile indicato dall'U.S.L. il motivo della sua assenza e il nominativo del collega che lo ha sostituito.

     Nel caso che l'assenza di un medico incaricato debba protrarsi per un periodo superiore ad un mese l'U.S.L. provvede al conferimento di un incarico di sostituzione secondo l'ordine di graduatoria di U.S.L. o, in mancanza, di quella regionale.

     L'incarico di sostituzione non può superare la durata di tre mesi e non è immediatamente rinnovabile. Con il rientro del medico titolare, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.

     Il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 5, comporta automatica revoca dell'incarico di sostituzione, eventualmente in atto.

     Al medico sostituto vengono corrisposti gli stessi compensi che spetterebbero al titolare.

 

          Art. 18. Trattamento economico

     A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1983, per il servizio di guardia in forma attiva spetta al medico un compenso orario di L. 9.000 di cui L. 6.000 a titolo di compenso base e L. 3.000 a titolo di indennità per servizio di guardia medica.

     Qualora il medico in guardia attiva, su richiesta dell'U.S.L., si avvalga del proprio automezzo, oltre al compenso di cui sopra, gli viene corrisposta per ogni ora di servizio la somma aggiuntiva di L. 950 per l'anno 1982 e di L. 1.050 per l'anno 1983.

     Il compenso orario base di cui al primo comma è maggiorato di L. 800 dal 1° gennaio 1983.

     Sul compenso base di cui al primo e terzo comma l'U.S.L. versa trimestralmente - e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono - un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976, nella misura del 15% di cui il 13% a proprio carico e il 2% a carico del medico.

     A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1983, per il servizio di guardia svolto in forma di disponibilità spetta al medico per un turno di 12 ore un gettone omnicomprensivo di L. 25.000 lorde.

     Per il servizio effettivamente prestato, i compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

     Per l'anno 1981 ai sanitari addetti al servizio di guardia spettano i compensi derivanti dagli accordi già operanti in sede locale. Detti accordi cessano di avere efficacia giuridica ed economica il 31 dicembre 1981.

     E' vietata la stipula di accordi di carattere locale, che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.

 

          Art. 19. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

     L'U.S.L., previo coordinamento della materia a livello regionale, provvede ad assicurare i medici che svolgono il servizio di guardia in forma attiva contro gli infortuni subiti a causa o in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, sempreché l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.

     Il contratto è stipulato per i seguenti massimali:

     L. 100.000.000 per morte o invalidità permanente;

     L. 30.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta con un massimo di 300 giorni l'anno.

 

          Art. 20. Aggiornamento professionale obbligatorio

     Le UU.SS.LL. sulla base di programni concordati dalle regioni con la federazione regionale degli ordini dei medici, l'A.N.C.I. regionale e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie, provvedono annualmente alla organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatorio e tirocinio pratico per i medici addetti ai servizi di guardia in forma attiva per 120 ore l'anno.

     Per ogni ora di effettiva partecipazione ai predetti corsi è corrisposto al medico un rimborso-spese forfettario omnicomprensivo di L. 6.000.

     La mancata non giustificata frequenza dei corsi predetti comporta la decadenza dall'incarico.

 

          Art. 21. Quote sindacali

     La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le U.S.L. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazioni dei compensi.

     Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.

     I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

 

          Art. 22. Incontri periodici tra le parti

     Agli incontri periodici di cui all'art. 10 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale partecipano anche i sindacati firmatari del presente accordo qualora debbano essere trattati problemi interpretativi e/o applicativi e/o richieste di modifiche normative concernenti l'accordo medesimo.

 

          Art. 23.

     Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31 dicembre 1983.

 

 

     Norma transitoria n. 1.

     I medici che, alla data 31 dicembre 1981 siano titolari di incarico per l'espletamento di attività di guardia medica o vi risultino addetti, non in qualità di sostituti di titolari assenti, senza soluzione di continuità da almeno sei mesi, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato, anche in deroga al limite della anzianità di laurea di cui all'art. 2, salvo il rispetto dei massimali orari di cui all'art. 3, lettere a), b) e d) e all'art. 6 e il disposto del comma che segue.

     Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, le UU.SS.LL. applicano le incompatibilità di cui all'art. 3 nei confronti dei medici che non abbiano provveduto a rimuoverle.

     Ai fini dei commi che precedono gli interessati sono tenuti a rilasciare alla competente U.S.L. una dichiarazione conforme all'allegato B entro un mese dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma.

 

     Norma transitoria n. 2.

     In fase di prima attuazione del presente accordo i termini della presentazione delle domande per la formazione delle graduatorie di cui agli articoli 2 e 5 da valere per l'anno 1982 possono essere concordati a livello regionale, ferma restando la validità delle graduatorie eventualmente già formate con i criteri localmente vigenti.

 

     Norma transitoria n. 3.

     In considerazione del fatto che nelle città di Milano e Torino e nella regione Liguria i servizi di guardia medica si avvalgono anche di medici il cui rapporto è regolato dalle "Norme che disciplinano i rapporti di lavoro autonomo per l'espletamento di attività sanitarie non regolate da altre norme convenzionali ex art. 48, legge n. 833/78, nonché per l'espletamento di attività di prevenzione e di massa di cui all'art. 43 della convenzione unica nazionale dei medici generici e pediatri" sottoscritta il 22 novembre 1979, le parti riconoscono l'esigenza che tali medici siano portati a svolgere la propria opera nei settori regolati dall'accordo suddetto.

     Nell'attesa che a livello locale si realizzi la diversa utilizzazione dei medici anzidetti nei servizi di cui al comma precedente, ai sanitari stessi, anche per il tempo in cui continuano ad essere adibiti ai servizi di guardia si applica il trattamento normativo ed economico di cui al più volte citato accordo del 22 novembre 1979.

 

     Norma transitoria n. 4.

     Ferma restando l'applicazione delle incompatibilità e dei massimali orari sono fatte salve, fino al 30 giugno 1983, le eventuali situazioni economiche complessivamente di miglior favore a parità di orario settimanale, in atto alla data del 31 dicembre 1981, derivanti da precedenti deliberazioni regionali, divenute esecutive ai sensi di legge.

     Le situazioni di miglior favore sono riassorbite fino alla concorrenza della maggiorazione di cui al terzo comma dell'art. 18.

 

 

     Dichiarazioni a verbale

     N. 1.

     Le parti riconoscono che, in base alle indicazioni della programmazione regionale, l'attività di cui all'art. 1 può essere organicamente integrata, sia con i servizi di trasporto che con altre attività sanitarie del territorio, in modo da assicurare una più valida risposta, anche a livello territoriale, nei casi di emergenza sanitaria.

     Le parti concordano altresì sull'utilità di favorire, sulla base di criteri tecnici e organizzativi determinati a livello regionale sentito il comitato di cui all'art. 8, l'inserimento dei medici di guardia attiva nei dipartimenti di emergenza.

     N. 2.

     Le parti chiariscono che le dizioni "regione", "amministrazione regionale", "giunta regionale", "assessore regionale", "assessore regionale alla sanità", usate nel testo dell'accordo, valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

     N. 3.

     Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita.

     N. 4.

     Le parti raccomandano che le UU.SS.LL. considerino l'opportunità di realizzare almeno in parte l'aggiornamento di cui all'art. 20 nei confronti dei medici al primo incarico nel corso del primo mese di servizio.

 

 

     ALLEGATO A

     (Omissis)

 

     ALLEGATO B

     (Omissis)

 

     ALLEGATO C

     (Omissis)