Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/10/1981 |
Numero: | 796 |
§ 98.1.30836 - D.P.R. 15 ottobre 1981, n. 796.
Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
(G.U. 2 gennaio 1982, n. 1)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il secondo comma dell'art. 3 del
Ravvisata l'esigenza di dirimere, in via definitiva, le perplessità in ordine all'Istituto previdenziale competente a garantire la tutela assicurativa alle maestranze ed agli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese che svolgono attività radiofonica e televisiva;
Considerato che l'attività svolta da tali categorie presenta caratteristiche analoghe a quella svolta dalle maestranze e dagli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalla Radio Audizioni Italia, oggi RAI-Radiotelevisione italiana, per i quali sussiste l'obbligo della iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
Ritenuta la necessità di estendere il predetto obbligo alle maestranze ed agli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese che svolgono attività radiofonica e televisiva;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
I punti 12) e 20) dell'art. 3 del
punto 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
punto 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati.
Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.