Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/02/1981 |
Numero: | 341 |
Sommario |
Art. unico. Il n. 11 dell'art. 4, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, di costituzione [...] |
§ 98.1.30823 - D.P.R. 13 febbraio 1981, n. 341.
Modificazioni all'art. 4, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, in materia di omologazione di apparecchi a pressione e generatori di vapore o di gas.
(G.U. 3 luglio 1981, n. 181)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio
Visto l'art. 4, primo comma, n. 11, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge suddetto, approvato con
Ravvisata la necessità di elevare il limite di pressione sopraindicato allo 0,5 kg / cm. 2al fine di adeguare la norma alle esigenze del progresso tecnico;
Udito il parere del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Udita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'art. 393 del
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 giugno 1979, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
Il n. 11 dell'art. 4, primo comma, del regolamento approvato con
11) i generatori e i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 kg. / cm.2, e rispettivamente producibilità non superiore a 50 Kg/h ovvero capacità non superiore a 2000 litri;
11-bis) i generatori di vapore aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 kg. / cm.2 e producibilità superiore a 50 Kg/h, purché soddisfino alle seguenti condizioni:
a) risultino stabili per la pressione di progetto e siano sottoposti, in sede di costruzione, alla prova idraulica che verrà eseguita secondo le modalità previste ai primi due commi del successivo art. 62;
b) siano sottoposti, sul luogo di primo o nuovo impianto, alla verifica dei dispositivi di sicurezza che verrà eseguita secondo le modalità previste al primo comma del successivo art. 65;
11-ter) i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 kg. / cm.2 e capacità superiore a 2000 litri, purchè siano sottoposti sul luogo di primo o nuovo impianto alla verifica dei dispositivi di sicurezza, che verrà eseguita secondo le modalità previste al primo comma del successivo art. 65, ovvero, in mancanza dei dispositivi di sicurezza, ad una prova alternativa tendente ad accertare che il recipiente è stato installato in condizioni tali per cui la pressione di progetto non può essere superata in nessun caso.