Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/08/1980 |
Numero: | 660 |
Sommario |
Art. unico. La tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, citato nelle premesse, è sostituita dalla tabella n. 1 annessa al presente decreto |
§ 98.1.30809 - D.P.R. 3 agosto 1980, n. 660.
Modificazione alla tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, che ha approvato il regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza.
(G.U. 23 ottobre 1980, n. 292)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1976, registro n. 41 Finanze, foglio n. 302, il quale, fra l'altro, prevede che le questioni generali, disciplinari e amministrative riguardanti il complesso sono affidate ad un ufficiale superiore addetto alla banda;
Ritenuta la necessità di modificare la tabella n. 1 allegata al citato
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro;
Decreta:
La tabella n. 1 allegata al
Tabella 1
Autorità incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento e sull'ammissione agli esami od esperimenti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta o per la nomina alle cariche speciali
Categoria e impiego dei militari da valutare |
Giudizio di 1° grado |
Giudizio di 2° grado |
Giudizio di 3° grado |
a) Sottufficiali |
Comandante di gruppo o reparto corrispondente o ufficiale superiore (ten. colonnello o maggiore) dal quale dipendono |
Comandante di legione o equiparato |
Commissione di avanzamento |
b) Militari di truppa |
Comandante di compagnia o reparto corrispondente o ufficiale inferiore dal quale dipendono |
Comandante di gruppo o reparto corrispondente o ufficiale superiore (ten. colonnello o maggiore) dal quale dipendono |
Comandante di legione o equiparato |
Appartenenti alla banda musicale: |
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a) sottufficiali e appuntati |
Ufficiale superiore addetto alla banda |
Comandante legione allievi |
Commissione di avanzamento |
b) finanzieri |
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Ufficiale superiore addetto la banda |
Comandante legione allievi |
Note:
1) Quando manca alcuna delle autorità di grado, è sufficiente per la validità del giudizio l'intervento di due autorità, compresa quella cui spetta il giudizio decisivo.
Non può mancare però, nei casi in cui è richiesto, il giudizio della commissione di avanzamento.
2) Nei casi dubbi il comandante generale stabilisce quale autorità di grado deve esprimere il giudizio.