§ 98.1.30809 - D.P.R. 3 agosto 1980, n. 660.
Modificazione alla tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, che ha approvato il regolamento per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/08/1980
Numero:660


Sommario
Art. unico.      La tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, citato nelle premesse, è sostituita dalla tabella n. 1 annessa al presente decreto


§ 98.1.30809 - D.P.R. 3 agosto 1980, n. 660.

Modificazione alla tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, che ha approvato il regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza.

(G.U. 23 ottobre 1980, n. 292)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, che ha approvato il regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;

     Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1976, registro n. 41 Finanze, foglio n. 302, il quale, fra l'altro, prevede che le questioni generali, disciplinari e amministrative riguardanti il complesso sono affidate ad un ufficiale superiore addetto alla banda;

     Ritenuta la necessità di modificare la tabella n. 1 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1088 del 1959, per la parte che riguarda l'autorità incaricata di esprimere il giudizio di avanzamento nei confronti dei sottufficiali, appuntati e finanzieri appartenenti alla banda della guardia di finanza;

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     La tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, citato nelle premesse, è sostituita dalla tabella n. 1 annessa al presente decreto.

 

 

     Tabella 1

     Autorità incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento e sull'ammissione agli esami od esperimenti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta o per la nomina alle cariche speciali

Categoria e impiego dei militari da valutare

Giudizio di 1° grado

Giudizio di 2° grado

Giudizio di 3° grado

a) Sottufficiali

Comandante di gruppo o reparto corrispondente o ufficiale superiore (ten. colonnello o maggiore) dal quale dipendono

Comandante di legione o equiparato

Commissione di avanzamento

b) Militari di truppa

Comandante di compagnia o reparto corrispondente o ufficiale inferiore dal quale dipendono

Comandante di gruppo o reparto corrispondente o ufficiale superiore (ten. colonnello o maggiore) dal quale dipendono

Comandante di legione o equiparato

Appartenenti alla banda musicale:

 

 

 

a) sottufficiali e appuntati

Ufficiale superiore addetto alla banda

Comandante legione allievi

Commissione di avanzamento

b) finanzieri

 

Ufficiale superiore addetto la banda

Comandante legione allievi

     Note:

     1) Quando manca alcuna delle autorità di grado, è sufficiente per la validità del giudizio l'intervento di due autorità, compresa quella cui spetta il giudizio decisivo.

     Non può mancare però, nei casi in cui è richiesto, il giudizio della commissione di avanzamento.

     2) Nei casi dubbi il comandante generale stabilisce quale autorità di grado deve esprimere il giudizio.