Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/10/1977 |
Numero: | 920 |
Sommario |
Art. unico. Il testo dell'art. 126 del regolamento della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.30723 - D.P.R. 10 ottobre 1977, n. 920.
Modificazione all'art. 126 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
(G.U. 23 dicembre 1977, n. 349)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Il testo dell'art. 126 del regolamento della
Art. 126. (Novellame per consumo).
Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalità indicate nell'articolo precedente, può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1° dicembre al 30 aprile di ciascun anno.