§ 98.1.30683 - D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649.
Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/07/1976
Numero:649

§ 98.1.30683 - D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649.

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, sull'ordinamento della professione di giornalista.

(G.U. 20 settembre 1976, n. 250)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;

     Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

     Decreta:

 

     Sono approvate, nell'unito testo, sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, le modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

 

 

     MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 60, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 FEBBRAIO 1965, N. 115, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

 

Art. 1.

     Dopo il terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è aggiunto il comma che segue:

     "Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69".

 

Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è così modificato:

     "La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge consiste nello svolgimento - a scelta del candidato - di una delle attività redazionali proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o televisivo, della agenzia di stampa o del periodico o nella predisposizione di uno schema di impaginazione, comprensivo di tutte le indicazioni per la realizzazione tipografica, di una parte di un quotidiano o di un periodico sulla base dei criteri indicati dalla commissione e dal materiale dalla stessa fornito o nella illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-fotografico comprensivo delle indicazioni tecniche sulla base degli elementi o del materiale forniti dalla commissione esaminatrice".