§ 98.1.30641 - D.P.R. 24 giugno 1975, n. 445.
Modificazioni a talune norme del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/06/1975
Numero:445


Sommario
Art. 1.      Il quinto comma dell'art. 10 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 [...]
Art. 2.      Il tredicesimo comma dell'art. 10 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 [...]
Art. 3.      L'art. 35 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, [...]


§ 98.1.30641 - D.P.R. 24 giugno 1975, n. 445.

Modificazioni a talune norme del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367.

(G.U. 9 settembre 1975, n. 240)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico, modificata dal regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, relativo al decentramento delle attribuzioni di spettanza del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che ha approvato il regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di servizi di trasporto d'interesse regionale;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il quinto comma dell'art. 10 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, è sostituito dal seguente:

     "Le teste fuse degli attacchi di estremità delle funi devono essere eseguite secondo le norme indicate nelle apposite prescrizioni. L'esecuzione delle teste fuse deve essere effettuata da un operatore di riconosciuta capacità, alla presenza e sotto la responsabilità dell'ingegnere direttore dei lavori o direttore di esercizio, impiegando la lega prescritta che dovrà essere preparata da una ditta specialistica del ramo. Copia del verbale dell'esecuzione delle teste fuse dovrà essere inviata all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio".

 

          Art. 2.

     Il tredicesimo comma dell'art. 10 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, è sostituito dal seguente:

     "Le impalmature devono essere eseguite secondo le norme indicate nelle prescrizioni speciali, alla presenza e sotto la responsabilità del direttore dei lavori o di esercizio dell'impianto, il quale deve redigere e firmare apposito verbale. Copia del verbale dell'esecuzione delle impalmature deve essere inviata all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio".

 

          Art. 3.

     L'art. 35 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, salvo il testo del primo e del secondo comma, è per il resto così modificato:

     "In particolare una volta all'anno per impianti in continuo esercizio, o prima della riapertura per impianti ad esercizio stagionale, e comunque dopo opere di manutenzione straordinaria, le prove e verifiche devono venire effettuate in maniera particolarmente approfondita, comprendente anche prove di carico, alla presenza e sotto la responsabilità del direttore di esercizio.

     I risultati delle verifiche e prove devono essere riportati su appositi libri compilati secondo modelli approvati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha facoltà di disporre ispezioni saltuarie agli impianti per accertare che la conduzione degli stessi garantisca il rispetto delle disposizioni regolamentari ai fini della sicurezza; esso inoltre ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione e le condizioni di funzionamento degli impianti".