Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/06/1975 |
Numero: | 445 |
Sommario |
Art. 1. Il quinto comma dell'art. 10 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 [...] |
Art. 2. Il tredicesimo comma dell'art. 10 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 [...] |
Art. 3. L'art. 35 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, [...] |
§ 98.1.30641 - D.P.R. 24 giugno 1975, n. 445.
Modificazioni a talune norme del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367.
(G.U. 9 settembre 1975, n. 240)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
Il quinto comma dell'art. 10 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il
"Le teste fuse degli attacchi di estremità delle funi devono essere eseguite secondo le norme indicate nelle apposite prescrizioni. L'esecuzione delle teste fuse deve essere effettuata da un operatore di riconosciuta capacità, alla presenza e sotto la responsabilità dell'ingegnere direttore dei lavori o direttore di esercizio, impiegando la lega prescritta che dovrà essere preparata da una ditta specialistica del ramo. Copia del verbale dell'esecuzione delle teste fuse dovrà essere inviata all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio".
Il tredicesimo comma dell'art. 10 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il
"Le impalmature devono essere eseguite secondo le norme indicate nelle prescrizioni speciali, alla presenza e sotto la responsabilità del direttore dei lavori o di esercizio dell'impianto, il quale deve redigere e firmare apposito verbale. Copia del verbale dell'esecuzione delle impalmature deve essere inviata all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio".
L'art. 35 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il
"In particolare una volta all'anno per impianti in continuo esercizio, o prima della riapertura per impianti ad esercizio stagionale, e comunque dopo opere di manutenzione straordinaria, le prove e verifiche devono venire effettuate in maniera particolarmente approfondita, comprendente anche prove di carico, alla presenza e sotto la responsabilità del direttore di esercizio.
I risultati delle verifiche e prove devono essere riportati su appositi libri compilati secondo modelli approvati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha facoltà di disporre ispezioni saltuarie agli impianti per accertare che la conduzione degli stessi garantisca il rispetto delle disposizioni regolamentari ai fini della sicurezza; esso inoltre ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione e le condizioni di funzionamento degli impianti".