Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/04/1973 |
Numero: | 369 |
§ 98.1.30586 - D.P.R. 4 aprile 1973, n. 369.
Modificazioni all'art. 289 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
(G.U. 10 luglio 1973, n. 174)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il
Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del primo comma dell'art. 289 del regolamento suindicato;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 289 del
"La carta d'identità è rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformità del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni.
I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identità alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai sensi dell'art. 2 del regio
Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti, nonchè un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso".