Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/04/1972 |
Numero: | 535 |
Sommario |
Art. unico. Dopo l'art. 10 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505 è inserito il seguente articolo |
§ 98.1.30563 - D.P.R. 13 aprile 1972, n. 535.
Integrazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche.
(G.U. 21 settembre 1972, n. 248)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto che, ai sensi dell'art. 134, primo comma, del
Visto l'art. 89 della
Considerato che l'estensione agli uffici locali ed alle agenzie delle disposizioni contenute nell'art. 320 e seguenti del regolamento organico, approvato con
Ravvisata l'opportunità di modificare od integrare la vigente disciplina mediante l'inserimento di apposita norma nel regolamento di esecuzione, approvato con
Sentita la commissione centrale per gli uffici locali;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dopo l'art. 10 del regolamento di esecuzione, approvato con
"Art. 10-bis. - Le spese d'ufficio degli uffici locali e delle agenzie, di cui al primo comma dell'art. 134 del testo unico approvato con
Al pagamento di tali spese, determinate secondo le modalità stabilite dal secondo comma dell'art. 321 del citato regolamento organico, si provvede:
a trimestri anticipati, per le quote riguardanti la cancelleria, i materiali di servizio e la pulizia;
a semestri anticipati, per le quote riguardanti il riscaldamento.
L'Amministrazione, sentita la commissione speciale per le spese di ufficio, può specificare, secondo le esigenze degli uffici locali e delle agenzie, gli oggetti che vanno compresi nelle spese d'ufficio, e modificare la periodicità dei pagamenti dell'assegno annuo.
Il pagamento dell'assegno annuo per le spese d'ufficio agli uffici locali ed alle agenzie viene disposto dalle direzioni provinciali delle poste con i fondi posti a loro disposizione con ordini di accreditamento a favore del rispettivo funzionario delegato, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con