§ 98.1.30478 - D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593.
Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/08/1969
Numero:593


Sommario
Art. 1.      Allo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della [...]
Art. 2.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.30478 - D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593. [1]

Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia.

(G.U. 11 settembre 1969, n. 231)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

     Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

     Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482 e 12 febbraio 1963, n. 369, con i quali lo stesso statuto venne modificato;

     Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia in data 25 luglio 1969, per elevare a due il numero dei vice direttori generali della Banca medesima;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Allo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482 e 12 febbraio 1963, n. 369, sono apportate le seguenti modificazioni:

     all'art. 5, lettera c) le parole "nel governatore, nel direttore generale e nel vice direttore generale" sono sostituite con le parole "nel direttorio, costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vice direttori generali";

     all'art. 17 il testo dei commi sesto e settimo è sostituito dal seguente: "I due vice direttori generali assistono alle riunioni del consiglio e uno di essi, su designazione del consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario.

     I membri del consiglio superiore ed i componenti del direttorio debbono essere cittadini italiani";

     all'art. 18 il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: "I due vice direttori generali assistono alle riunioni del comitato; assume l'ufficio di segretario il vice direttore generale designato all'ufficio di segretario del consiglio";

     all'art. 19 comma primo le parole "il vice direttore generale" sono sostituite con le parole "i due vice direttori generali"; nello stesso articolo, ai commi secondo e quarto, le parole "del vice direttore generale" sono sostituite con le parole "dei due vice direttori generali";

     all'art. 27 comma terzo le parole "il vice direttore generale" vengono sostituite con le parole "uno dei vice direttori generali";

     all'art. 29 il testo del comma primo è sostituito dal seguente: "I due vice direttori generali coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Nella eventualità di assenza o impedimento contemporanei del governatore e del direttore generale ciascuno di essi può surrogarli"; nello stesso articolo, al comma secondo, le parole "del vice direttore generale" sono sostituite con le parole "di uno dei vice direttori generali" e le parole "del direttore generale" sono sostituite con le parole "del governatore e del direttore generale";

     all'art. 59 comma primo le parole "il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale" vengono sostituite con le parole "i componenti del direttorio";

     all'art. 65, comma secondo, le parole "il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale" sono sostituite con le parole "i componenti del direttorio".

     L'intitolazione del paragrafo quinto del titolo II è modificata in "Direttore generale e vice direttori generali".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.