Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/08/1967 |
Numero: | 1418 |
Sommario |
Art. unico. Sono approvate e rese esecutive le annesse modifiche allo Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali |
Art. 1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente |
Art. 2. I primi due comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 3. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente |
Art. 4. Il 3° comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente |
Art. 5. Il 3° comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.30434 - D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1418.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, che approva lo Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.
(G.U. 21 febbraio 1968, n. 46)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la
Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, n. 576;
Viste le proposte di modifiche dello Statuto formulate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali;
Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;
Decreta:
Sono approvate e rese esecutive le annesse modifiche allo Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Modifiche al
Il comma 1 dell'art. 1 del
"L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità le partecipazioni statali nel settore termale ad esso trasferite o da esso acquisite a' sensi di legge".
I primi due comma dell'articolo 4 del
"Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente e da sei membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Fanno parte del Consiglio un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali e uno dal Ministero del bilancio e della programmazione economica".
"Il Consiglio dura in carica un triennio. Alla scadenza di ogni triennio almeno due dei sei membri devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del Consiglio scaduto".
L'art. 6 del
"Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario, e in ogni caso una volta al mese; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno tre membri.
Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro membri.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal più anziano dei membri presenti.
Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede".
Il 3° comma dell'art. 7 del
"I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e durano in carica tre anni. Alla scadenza di ogni triennio almeno uno dei componenti del collegio sindacale sarà scelto fra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto".
Il 3° comma dell'art. 11 del
"Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale".