§ 98.1.30425 - D.P.R. 10 giugno 1967, n. 1438.
Modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/06/1967
Numero:1438


Sommario
Art. 1.      Il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dai seguenti
Art. 4.      Il primo e il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, sono sostituiti dai seguenti
Art. 5.      Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      Il primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, sono sostituiti dai seguenti
Art. 7.      L'art. 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 10 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente
Art. 9.      L'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente
Art. 10.      L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre
Art. 11.      Gli organi dell'Istituto di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, in carica alla data di entrata in vigore del presente [...]


§ 98.1.30425 - D.P.R. 10 giugno 1967, n. 1438. [1]

Modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(G.U. 11 marzo 1968, n. 66)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

     Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che pone l'Istituto nazionale per il commercio estero alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero;

     Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, contenente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "L'Istituto adotta le misure e prende le iniziative che reputa necessarie per assicurare la protezione del prodotto italiano all'estero ed adempie a tutti quegli altri compiti che il Ministero del commercio con l'estero ritiene opportuno attribuirgli al fine di promuovere lo sviluppo dell'esportazione italiana".

 

          Art. 2.

     L'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "L'Istituto è un ente di diritto pubblico che gode di autonomia amministrativa e finanziaria nei limiti segnati dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 e dalle norme di questo ordinamento".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dai seguenti:

     "L'Istituto a seguito di deliberazioni del comitato esecutivo può costituire: sezioni, agenzie, rappresentanze, anche in altre città dello Stato e all'estero.

     Le deliberazioni predette sono adottate previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero; allorché trattasi di istituzione di uffici all'estero, l'autorizzazione è concessa di concerto con i Ministeri degli affari esteri e del tesoro".

 

          Art. 4.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, dura in carica quattro anni e può essere confermato".

     "Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto e ne dirige l'attività.

     Il Ministro per il commercio con l'estero può nominare un vice presidente, su proposta del presidente, sentito il consiglio generale dell'Istituto. Il vice presidente esercita le funzioni a lui delegate dal presidente e sostituisce questi in caso di assenza o di impedimento".

 

          Art. 5.

     Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il consiglio generale è costituito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composto come segue:

     1) il presidente dell'Istituto;

     2) il direttore generale per gli accordi commerciali, il direttore generale per le valute, il direttore generale per lo sviluppo degli scambi, il direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

     3) il direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri, e un altro funzionario delegato dallo stesso Ministero;

     4) il direttore generale delle dogane e I. I. del Ministero delle finanze;

     5) due delegati del Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro e Ragioneria generale dello Stato;

     6) due delegati del Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale per la tutela economica dei prodotti agricoli e della Direzione generale della produzione agricola;

     7) un delegato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     8) un delegato del Ministero della marina mercantile;

     9) un delegato del Ministero dei trasporti e della aviazione civile;

     10) un delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     11) un delegato del Ministero delle partecipazioni statali;

     12) un delegato dell'Ufficio italiano dei cambi, designato dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio stesso;

     13) un delegato dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura;

     14) dieci membri dei settori industria, commercio, artigianato, credito ed assicurazioni, in rappresentanza degli operatori degli scambi con l'estero, designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle associazioni di categoria;

     15) un rappresentante del settore industriale a partecipazione statale designato dal Ministero delle partecipazioni statali;

     16) quattro membri del settore agricolo, in rappresentanza dei produttori, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, su proposta delle associazioni di categoria;

     17) sei esperti nella materia degli scambi con l'estero, prescelti dal Ministero del commercio con l'estero;

     18) tre membri in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori (impiegati ed operai) aventi interesse nella materia degli scambi con l'estero, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle associazioni di categoria;

     19) un rappresentante designato dal personale dell'Istituto".

     "I delegati di cui ai numeri da 5) a 11) devono essere scelti tra il personale delle rispettive amministrazioni con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata".

     I membri non di diritto, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

     I membri del consiglio hanno diritto ad un gettone di presenza nella misura che sarà determinata dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro".

 

          Art. 6.

     Il primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

     "Spetta al consiglio generale dell'Istituto, nell'ambito delle direttive generali determinate dal Ministero del commercio con l'estero:

     1) deliberare lo statuto dell'ente ed il regolamento per il personale da approvarsi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro;

     2) indicare le iniziative utili per il raggiungimento dei fini dell'Istituto;

     3) approvare le direttive particolari che l'Istituto deve seguire nell'espletamento delle sue funzioni;

     4) esprimere l'avviso sulla nomina del vice presidente e designare i componenti elettivi del comitato esecutivo;

     5) deliberare i bilanci preventivi, le relative variazioni, e i conti consuntivi dell'Istituto, da sottoporre all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero".

 

          Art. 7.

     L'art. 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "Il comitato esecutivo è composto da nove membri, oltre il presidente ed il vice presidente, se nominato.

     Del comitato esecutivo fanno parte quale membri di diritto:

     1) il presidente dell'Istituto ed il vice presidente, se nominato;

     2) tre direttori generali del Ministero del commercio con l'estero, designati dal Ministro per il commercio con l'estero;

     3) il direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri;

     4) un delegato del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

     5) il rappresentante del personale dell'Istituto in seno al consiglio.

     Gli altri tre membri sono eletti nel proprio seno dal consiglio generale.

     I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

     I membri del comitato hanno diritto ad un gettone di presenza nella misura che è determinata ai sensi dell'art. 7, quarto comma:

     Spetta al comitato:

     1) stabilire le norme di funzionamento e di azione dell'Istituto sulle basi delle direttive particolari approvate dal consiglio generale;

     2) predisporre i progetti dei bilanci preventivi e delle relative variazioni ed i conti consuntivi, da sottoporre alla deliberazione del consiglio generale;

     3) deliberare le spese che per la loro entità non rientrano nella competenza del direttore generale;

     4) deliberare i regolamenti interni di organizzazione e contabilità;

     5) deliberare l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'accettazione di donazioni, la costituzione in giudizio nelle liti attive e passive;

     6) stabilire l'orario normale e straordinario di lavoro degli uffici centrali e periferici in Italia ed all'estero;

     7) adottare tutti i provvedimenti riguardanti il personale secondo le modalità stabilite nel regolamento per il personale;

     8) determinare l'istituzione nel territorio dello Stato ed all'estero degli uffici per lo svolgimento dei compiti devoluti all'Istituto; stabilire le norme di funzionamento di detti uffici e, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, di concerto con quello del tesoro, il trattamento del personale addetto all'estero e le misure delle indennità da corrispondere al personale inviato in missione all'estero;

     9) deliberare la nomina di commissioni consultive e tecniche e stabilire le misure delle indennità da corrispondere ai componenti, oltre alla misura del rimborso spese; deliberare inoltre la nomina di consulenti ed esperti stabilendo il relativo trattamento economico; le delibere che determineranno le indennità da corrispondersi ai membri delle commissioni consultive e tecniche oppure il trattamento economico degli esperti sono sottoposte all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero del tesoro;

     10) adottare le delibere in ordine ai programmi riguardanti le iniziative affidate all'Istituto dalle amministrazioni dello Stato.

     Il comitato si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese".

 

          Art. 8.

     L'art. 10 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "Il direttore generale è nominato dal comitato esecutivo, su proposta del presidente, con l'osservanza delle norme all'uopo stabilite nel regolamento del personale.

     La nomina è approvata con decreto del Ministro per il commercio con l'estero.

     Il comitato esecutivo può dare incarico, ad uno o più funzionari di sovraintendere a gruppi di servizi.

     Il direttore generale può conferire a questi funzionari deleghe per l'esercizio di competenze a lui spettanti.

     Il direttore generale è preposto a tutti i servizi ed uffici dell'Istituto e partecipa alle sedute del consiglio generale e del comitato esecutivo con voto consultivo".

 

          Art. 9.

     L'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composto da un funzionario di ruolo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di qualifica non inferiore ad ispettore generale, con funzioni di presidente, da un funzionario di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e da un funzionario di ruolo del Ministero dell'agricoltura e foreste, entrambi di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equivalente.

     Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

     I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del consiglio generale e del comitato esecutivo.

     Essi durano in carica quattro anni, possono essere confermati ed hanno diritto ad una indennità annua nonché, per la partecipazione alle riunioni del consiglio generale e del comitato esecutivo ad un gettone di presenza. I relativi importi, gravanti sul bilancio dell'Istituto, sono determinati dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro".

 

          Art. 10.

     L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

     Il bilancio preventivo, corredato della delibera del consiglio generale e della relazione del collegio dei revisori, è sottoposto alla approvazione del Ministero del commercio con l'estero entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente a quello cui esso si riferisce.

     Le variazioni del bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio generale e sottoposte entro i dieci giorni successivi al Ministero del commercio con l'estero per l'approvazione.

     Il conto consuntivo, corredato della delibera dello stesso consiglio e della relazione del collegio dei revisori, è sottoposta all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello cui esso si riferisce.

 

          Art. 11.

     Gli organi dell'Istituto di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, scadono nei termini previsti dai precedenti articoli 4, 5 e 7.

     Entro sessanta giorni dalla stessa data si provvederà all'integrazione del consiglio generale ed alla nomina del comitato esecutivo.

     Entro sei mesi dalla data medesima il consiglio delibererà lo statuto dell'ente che sarà approvato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Le disposizioni relative alla composizione ed alla durata del collegio dei revisori, di cui al primo ed al quarto comma dell'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, nel testo sostituito con l'art. 9 del presente decreto, avranno effetto dalla scadenza del mandato del collegio dei revisori attualmente in carica.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 28 settembre 1978, n. 818.