§ 98.1.30360 - D.P.R. 5 aprile 1965, n. 691.
Integrazioni e modifiche alle norme contenute nell'art. 162 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/04/1965
Numero:691


Sommario
Art. unico.      L'art. 162 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, [...]


§ 98.1.30360 - D.P.R. 5 aprile 1965, n. 691.

Integrazioni e modifiche alle norme contenute nell'art. 162 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, nonchè disposizioni sull'istituzione dei reparti amministrativi degli Uffici del registro di prima e seconda categoria.

(G.U. 23 giugno 1965, n. 154)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

     Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Ritenuta la necessità di integrare e modificare l'art. 162 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze allo scopo di consentire l'istituzione dei reparti amministrativi negli Uffici del registro di prima e seconda categoria;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le finanze;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     L'art. 162 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, è sostituito dal seguente:

     "Art. 162. – Ogni Ufficio del registro ha un unico titolare.

     Salvo quanto disposto dalla legge 15 maggio 1954, n. 270, relativamente all'istituzione del servizio autonomo di cassa, gli uffici di prima e seconda categoria sono ordinati in reparti amministrativi, a ciascuno dei quali è preposto un impiegato della carriera speciale direttiva con qualifica non superiore a direttore di 1ª classe.

     In mancanza di un funzionario direttivo, l'incarico di cui sopra può essere temporaneamente affidato ad un impiegato della carriera speciale di concetto del personale dei procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

     L'incarico di capo reparto viene conferito, su designazione del titolare dell'ufficio, dall'intendente di finanza sentito il competente ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

     L'assegnazione dei funzionari a capo dei singoli reparti deve essere comunicata, per la ratifica, alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

     Il numero dei reparti amministrativi è stabilito per ogni ufficio con provvedimento ministeriale.

     Il capo del reparto è responsabile dell'andamento dei servizi cui è preposto e ne risponde al direttore dell'ufficio".