Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/01/1965 |
Numero: | 234 |
§ 98.1.30355 - D.P.R. 28 gennaio 1965, n. 234.
Sostituzione dell'art. 44 del regolamento approvato con il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori.
(G.U. 12 aprile 1965, n. 92)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 87 della Costituzione;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con
Veduto il regolamento approvato con
Ritenuta l'opportunità di apportare modifica alla norma che concerne il rilascio dei certificati di studi universitari, in conformità delle direttive per lo snellimento delle procedure amministrative;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Decreta:
L'art. 44 del regolamento approvato con
"Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformità della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal direttore amministrativo e dal funzionario preposto al competente ufficio di segreteria.
Col consenso del rettore o direttore, le firme possono essere delegate ad altri funzionari della carriera direttiva, di cui uno con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe".