§ 98.1.30345 - D.P.R. 28 maggio 1964, n. 496.
Approvazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/05/1964
Numero:496


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'unito elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, visto dal Ministro per la difesa
Art. 1.      La statura inferiore a m. 1,50 trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità
Art. 2.      a) La debolezza di costituzione grave
Art. 3.      Il deperimento organico, trascorso il periodo della rivedibilità
Art. 4.      L'obesità di grado elevato
Art. 5.      a) Il diabete insulare, le altre glicosurie iperglicemiche, le alterazioni del ricambio gravi, dopo osservazione in ospedale militare
Art. 6.      Le sindromi dipendenti da alterata funzione del sistema neuro-endocrino (morbo di Flajani-Basedow, iper-ipo e distiroidismo, albinismo, morbo di Addison, sindrome adiposo genitale di Froelich, [...]
Art. 7.      Le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le parassitosi elmintiche che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali oppure siano accompagnate da evidente [...]
Art. 8.       La sifilide, con manifestazioni cliniche in atto, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità
Art. 9.      Le intossicazioni croniche di origine esogena (piombo, arsenico, mercurio, tabacco, alcool, ecc.), dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità
Art. 10.      Le sindromi manifeste di carenza vitaminica, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità
Art. 11.      La tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, accertata o fondatamente sospetta, dopo osservazione in ospedale militare
Art. 12.      La lebbra, dopo osservazione in ospedale militare
Art. 13.      a) Le emopatie sistemiche primitive e le altre emopatie gravi (diatesi emolitiche, diatesi emorragiche) dopo osservazione in ospedale militare
Art. 14.      a) I tumori di natura maligna, dopo osservazione in ospedale militare
Art. 15.      a) Le dermatosi a carattere permanente estese o gravi o deturpanti
Art. 16.       a) Le ulceri
Art. 17.       Le cicatrici quando per sede, estensione, od aderenze con tessuti sottostanti, disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti, ovvero siano facili ad ulcerarsi o siano deturpanti
Art. 18.      a) Le malattie (morbo Dupuytren) e gli esiti di lesioni delle aponeurosi. (M)
Art. 19.      Le malattie gravi delle ossa (infiammatorie, da alterato sviluppo, e sistemiche) ed i loro esiti
Art. 20.      Le malattie gravi infiammatorie o degenerative delle articolazioni e i loro esiti (artriti, artrosi, rigidità articolari, ecc.) che siano causa di importanti disturbi funzionali
Art. 21.      Gli esiti di lesioni ossee ed articolari di natura traumatica che siano causa di importanti disturbi funzionali (atrofia ossea post-traumatica, atrofia muscolare post-traumatica, pseudoartrosi, [...]
Art. 22.      a) Le lussazioni mal ridotte e le lussazioni recidivanti, a carico di articolazioni importanti
Art. 23.      a) Tutte le deformazioni di grado notevole congenite ed acquisite del rachide
Art. 24.      a) Le malformazioni del cranio che costituiscono deformità (macro o micro-cefalia, platibasia, craniolacune, craniostenosi, turricefalia)
Art. 25.      Le malattie del sistema nervoso centrale e periferico (di natura vascolare, tossica, infettiva, virale, degenerativa, neoplastica) ed i loro esiti bene evidenti (paralisi, paresi, atrofie e [...]
Art. 26.      Le affezioni muscolari da alterazioni degenerative del sistema nervoso (eredoatassie spinali di Friedreich ed eredontassie cerebellari di P. Marie, atrofie muscolari progressive mielopatiche, [...]
Art. 27.      L'oligofrenia biopatica e cerebropatica (cretinismo, mongolismo, frenastenia fenilpiruvica, infantilismo, ecc.) a grado di idiozia, imbecillità o debolezza mentale
Art. 28.      a) Le personalità abnormi e psicopatiche (impulsivi, insicuri, astenici, abulici, depressivi, labili di umore, invertiti sessuali) dopo osservazione in ospedale militare
Art. 29.      Le sindromi psico-neurotiche (nevrasteniche, isteriche, ossessive ed ansiose) associate o no a segni di neurodistonia ed a manifestazioni organo-neurotiche, dopo osservazione in ospedale [...]
Art. 30.      L'epilessia nelle sue varie forme, accertata con osservazione in ospedale militare mediante la constatazione di crisi di grande male o piccolo male o di crisi psico motorie, mediante l'esame [...]
Art. 31.      a) Le psicosi endogene (schizofrenia e psicosi maniaco-depressiva) dopo osservazione in ospedale militare
Art. 32.      L'alopecia permanente ed estesa o deturpante
Art. 33. (M)      a) La blefaroptosi congenita anche se unilaterale, di tale grado da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquisita, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo [...]
Art. 34. (M)      a) Il coloboma (divisione di una palpebra a tutto spessore)
Art. 35.       La blefarite ciliare grave, quando abbia prodotto la perdita irreparabile della massima parte delle ciglia (madarosi)
Art. 36.       Le malattie croniche delle ghiandole lacrimali e la dacriocistite cronica dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità
Art. 37.       a) La congiuntivite granulosa (tracoma) in fase attiva, dopo osservazione in ospedale militare
Art. 38.       I disturbi delle motilità dei muscoli oculari estrinseci quando generino diplopia o quando riduca l'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 45, dopo osservazione in ospedale militare e, ove [...]
Art. 39.      Le malattie gravi ed in atto della sclera, della cornea, dell'iride, del cristallino, del corpo ciliare, del vitreo, della coroide, del nervo ottico e della retina, dopo osservazione in ospedale [...]
Art. 40.      Il glaucoma primario o secondario, dopo osservazione in ospedale militare
Art. 41.      L'afachia, anche se unilaterale, dopo osservazione in ospedale militare
Art. 42.      L'esoftalmo, anche monoculare, causato da produzioni neoplastiche od infiammatorie croniche dell'orbita o da dilatazione aneurismatica dei vasi retrobulbari (esoftalmo pulsante), dopo [...]
Art. 43.      La mancanza o l'atrofia manifesta del globo oculare.
Art. 44.      L'emeralopia non accompagnata da alterazioni evidenti delle membrane profonde dell'occhio, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità
Art. 45.      Le imperfezioni e gli esiti permanenti di malattie o di traumi del globo oculare che, corretto l'eventuale vizio di refrazione, riducano l'acutezza visiva al grado sottoindicato
Art. 46.      La miopia senza e con astigmatismo che superi le otto diottrie, anche in un solo meridiano in ciascun occhio o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni a riduzione dell'acutezza visiva [...]
Art. 47.      L'ipermetropia senza o con astigmatismo che superi le otto diottrie, anche in un solo meridiano in ciascun occhio o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni a riduzione dell'acutezza [...]
Art. 48.      L'astigmatismo misto in cui la somma delle componenti (miopica ed ipermetropica) superi, in ciascun occhio, le otto diottrie o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni a riduzione [...]
Art. 49.      Le forme di anisometropia in cui dopo la più utile correzione pratica tollerata ed utilizzata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta nei limiti indicati dall'art. 45, dopo osservazione in [...]
Art. 50.      Le malformazioni gravi congenite ed acquisite dell'orecchio esterno (mancanza totale del padiglione auricolare, microtia, atresia del condotto esterno, ecc.)
Art. 51.      a) L'otite media purulenta cronica anche se unilaterale complicata da osteite parietale, ossiculare, colesteatoma, polipi, ecc., dopo osservazione in ospedale militare
Art. 52.      Le affezioni organico-funzionali del labirinto e loro esiti, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità
Art. 53.      a) La sordità assoluta bilaterale dopo osservazione in ospedale militare
Art. 54.      Le manifestazioni congenite ed acquisite e le affezioni croniche della piramide e delle fosse nasali che producano evidente deformità o inducano notevoli disturbi funzionali
Art. 55.      L'ozena dopo osservazione in ospedale militare
Art. 56.      a) Le sinusiti purulente croniche dopo osservazione in ospedale militare
Art. 57.      Le malformazioni e gli esiti permanenti di lesioni e malattie delle labbra e della mucosa orale (restringimento dell'orifizio orale, labbro leporino, ecc.) che producano evidente deformità della [...]
Art. 58.      a) La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini, non sostituiti da protesi
Art. 59.      a) Le malformazioni e gli esiti di lesioni traumatiche del palato osseo o molle con perdita di sostanza e con grave alterazione funzionale
Art. 60.      Le malattie gravi o croniche del palato osseo o molle e dei mascellari dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità
Art. 61.      Le affezioni della lingua ed i loro esiti che producano notevoli disturbi funzionali
Art. 62.      Il sordomutismo ed il mutismo dopo osservazione in ospedale militare
Art. 63.      Le gravi malformazioni congenite, gli esiti gravi di malattie e lesioni traumatiche delle ghiandole salivari e dei dotti e i loro esiti, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, [...]
Art. 64.       Le tonsilliti croniche con evidente azione focale (sofferenza renale o cardiaca od articolare), dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità
Art. 65.      a) I vizi di conformazione del faringe e dell'esofago che ostacolino la fonazione o la respirazione o la deglutizione, dopo osservazione in ospedale militare
Art. 66.      Le affezioni organiche croniche e gli esiti di lesioni della laringe e della trachea, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità
Art. 67.      a) Il gozzo voluminoso
Art. 68.      a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità
Art. 69.      Le affezioni del mediastino, di qualunque natura ed i loro esiti, dopo osservazione in ospedale militare
Art. 70.      a) Le malformazioni congenite del cuore e dei grossi vasi dopo osservazione in ospedale militare
Art. 71.      I disturbi funzionali di cuore gravi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità
Art. 72.      a) Gli aneurismi e le fistole arterovenose dopo osservazione in ospedale militare
Art. 73.       a) Le varici estese, voluminose o accompagnate da disturbi del circolo profondo
Art. 74.       a) Le anomalie congenite del foro ombelicale
Art. 75.       a) L'ernia inguinale, esclusa quella allo stato di punta
Art. 76.      La trasposizione di uno o più visceri toraco-addominali dopo osservazione in ospedale militare
Art. 77.      a) Le malformazioni del peritoneo (mesenterium comune, mesocolon trasverso breve) le malattie del peritoneo (cisti del mesentere) ed i loro esiti (briglie), quando siano causa di evidenti [...]
Art. 78.       a) I vizi di conformazione ano-rettale che siano causa di gravi disturbi funzionali, dopo osservazione in ospedale militare
Art. 79.      a) Le anomalie di numero e le anomalie gravi di forma, posizione o sviluppo del rene dopo osservazione in ospedale militare
Art. 80.      a) Le anomalie di numero, forma, sviluppo e posizione della pelvi e dell'uretere che incidano sulla funzione dopo osservazione in ospedale militare
Art. 81.      a) Le malformazioni congenite della vescica (estrofia, ectopia, fistole congenite vescico-rettali, ecc.)
Art. 82.      a) Le malformazioni congenite dell'uretra (uretra doppia) dopo osservazione in ospedale militare
Art. 83.      a) Le malformazioni gravi del pene
Art. 84.      a) Le malattie della vaginale e i loro esiti
Art. 85.      a) La mancanza o l'atrofia di entrambi i testicoli
Art. 86.      La mancanza anatomica di una mano o di un piede
Art. 87.      La perdita funzionale di una mano o di un piede
Art. 88.      La perdita anatomica o la perdita funzionale totale
Art. 89.      La perdita anatomica
Art. 90.      Il sudore abituale dei piedi fetido o macerante dopo osservazione in ospedale militare
Art. 91.      La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno tre centimetri dopo osservazione in ospedale militare
Art. 92.      a) Le deformità gravi congenite o acquisite degli arti
Art. 93.      Le malattie, imperfezioni o deformità non specificate in questo elenco, ma che palesemente rendano inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma solo dopo osservazione in ospedale [...]


§ 98.1.30345 - D.P.R. 28 maggio 1964, n. 496. [1]

Approvazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

(G.U. 9 luglio 1964, n. 166)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     E' approvato l'unito elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, visto dal Ministro per la difesa.

 

 

Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità

 

     Avvertenze generali

     In base alle disposizioni emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, le operazioni di arruolamento per l'Esercito e per l'Aeronautica vengono effettuate in un solo tempo dai Consigli di leva di terra con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali costituito da ufficiali delle Armi e dei Servizi e da ufficiali medici.

     Le operazioni di arruolamento per la Marina sono effettuate presso i Consigli di leva di mare con l'assistenza di un perito sanitario che accerta la sola idoneità fisica dell'iscritto. L'iscritto di leva di mare idoneo ed arruolato viene sottoposto all'esame somatico-funzionale e psico-attitudinale da un gruppo di periti selettori presso i Centri addestramento reclute della Marina in sede di incorporamento.

     Nel presente elenco ricorrono spesso le espressioni "grave", "notevole", "esteso", "voluminoso", "importante", ecc., per specificare meglio l'entità di alcune forme morbose ai fini di un più adeguato giudizio medico-legale.

     L'apprezzamento di tali espressioni indeterminate deve essere fatto dai medici periti con saggio discernimento ed esperienza professionale.

     Il giudizio di permanente inabilità deve essere applicato non solo nei casi di malattie gravi e croniche, ma anche per le infermità, che, pur essendo col tempo utilmente modificabili, persistano oltre il periodo della rivedibilità o che siano suscettibili, per la loro natura, di aggravamento o successioni morbose in conseguenza degli inevitabili disagi e strapazzi fisici connessi col servizio militare.

     L'elenco va applicato integralmente per gli iscritti di leva e per i militari di truppa; deve essere, invece, solo una guida di orientamento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di carriera, perchè in tali casi il giudizio medico-legale sarà espresso in relazione all'età, al grado ed ai compiti affidati al soggetto, tenendo conto nel contempo delle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato.

     Durante la visita i periti devono prendere visione dei documenti sanitari eventualmente esibiti. Essi però devono essere considerati semplici elementi di orientamento.

     Per l'arruolamento volontario l'idoneità fisica deve essere accertata con particolare accuratezza, in modo che gli aspiranti offrano piena garanzia di robustezza e resistenza alle fatiche del servizio durante la carriera militare.

     L'osservazione prescritta dai vari articoli dell'elenco va praticata in ospedale militare.

     Nell'applicazione delle norme contenute nell'elenco deve essere tenuto presente quanto segue:

     L'iscritto affetto da malattia o postumi morbosi che si presumono guaribili in breve tempo sarà inviato ad altra visita successiva: persistendo l'affezione l'iscritto sarà inviato in ospedale per gli eventuali provvedimenti medico-legali.

     L'arruolato giudicato temporaneamente inabile prima dell'incorporazione, è rimandato alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione successivo, secondo quanto disposto dall'art. 74 del decreto.

     Il militare trovato affetto da infermità o lesioni che per gli iscritti motivano la riforma al termine del periodo di rivedibilità, sarà dichiarato permanentemente inabile quando l'infermità o lesione persista nonostante le cure ed i periodi di licenza di convalescenza.

     Tutti i soggetti inviati in osservazione in sede di chiamata alle armi che presentino una malattia ritenuta guaribile in pochi giorni devono essere trattenuti in cura nell'ospedale militare fino a guarigione onde sia adottato più adeguato provvedimento medico-legale.

     Parimenti dovrà procedersi per i casi in cui vi siano dubbi di provocazione o di aggravamento volontario.

     In casi di dubbi diagnostici può essere utile ricorrere ad informazioni, a testimonianze, ad atti di notorietà, ecc. - Tale documentazione però deve essere considerata come elemento di indagine - e non costituire, di massima, la base dei giudizi medico-legali, che invece devono poggiare su dati obiettivi.

     Nel caso che un militare debba essere preso in esame una seconda volta per la stessa malattia od imperfezione, già giudicata dal direttore di un ospedale militare, spetta al direttore di sanità della circoscrizione territoriale pronunciarsi in merito, a meno che l'infermità od imperfezione non si sia aggravata.

     Nei casi di dubbia o difficile diagnosi o perchè questa abbia bisogno di particolari indagini complementari, gli ufficiali medici possono proporre l'invio in osservazione all'ospedale degli iscritti o militari anche nei casi in cui tale procedura non sia prevista dal presente elenco.

     Nei casi in cui si rilevino nello stesso soggetto più infermità o imperfezioni fisiche, esse devono essere tutte specificate nella redazione dei prescritti documenti sanitari ed il giudizio di inabilità deve essere adottato in base a tutti gli articoli corrispondenti alle malattie, articoli che saranno esplicitamente citati.

     Il presente elenco vale anche per gli iscritti residenti all'estero. Per tali iscritti però l'osservazione va sostituita da visita collegiale da parte di una Commissione medica di due membri, uno dei quali medico fiduciario del Consolato, alla presenza dell'autorità consolare.

     I Consigli di leva di terra e di mare e i Centri addestramento reclute della Marina militare adottano le decisioni di competenza sulla base dei giudizi medico-legali.

     Essi potranno riformare senza esame personale:

     a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche attestate dal capo dell'Amministrazione comunale, limitatamente ai casi previsti dai singoli articoli;

     b) i soggetti affetti da infermità gravi e permanenti accertate da organi sanitari pubblici, limitatamente ai casi previsti dai singoli articoli;

     c) i soggetti affetti da imperfezioni od infermità contemplate negli articoli contrassegnati con l'asterisco.

     Gli articoli contrassegnati con la lettera "M" si riferiscono a quelle minorazioni suscettibili col tempo di utili modificazioni, sia naturalmente che con adeguata terapia.

     Si è ricorso a tale innovazione per facilitare gli organi competenti ad un eventuale recupero degli inabili in occasione di particolari esigenze.

 

          Art. 1.

     La statura inferiore a m. 1,50 trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

     Avvertenza: La misurazione della statura si esegue con l'antropometro regolamentare. L'esaminando, completamente nudo, viene fatto salire sul piedistallo dell'antropometro e lo si invita ad assumere la posizione di attenti a capo eretto e con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale ed i calcagni in contatto col montante verticale: verificata l'esattezza di tale posizione, si fa scorrere il cursone orizzontale finchè esso venga a poggiare leggermente sul sincipite e si legge la cifra segnata sulla scala metrica.

     Di massima saranno dichiarati rivedibili i soggetti con statura che lascino presumere utili modificazioni.

 

          Art. 2.

     a) La debolezza di costituzione grave.

     b) La debolezza di costituzione meno grave, trascorso il periodo della rivedibilità.

     Avvertenza: Per giudicare della debolezza di costituzione il perito dovrà sempre tener conto di un complesso di caratteri esteriori che, pur non costituendo per se stessi una malattia, rappresenta un indice di insufficiente sviluppo somatico funzionale o di uno stato morboso latente, ovvero di una predisposizione morbosa dell'organismo, per cui il soggetto è poco adatto a sopportare le fatiche e i disagi del servizio militare. I principali di questi caratteri sono: il pallore del volto e delle mucose visibili, la flaccidezza della cute, la sottigliezza e la sollevabilità di essa in larghe pliche, lo scarso sviluppo muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del collo, le spalle spioventi, le scapole alate, l'appiattimento del torace, la sua forma cilindrica e l'infossamento di essa in corrispondenza delle regioni sottoclaveari, la sua scarsa perimetria, la sua limitata espansibilità, la micropoliadenopatia, ecc. Quando questi caratteri siano nella massima parte evidenti, il perito non esiterà a pronunciare un giudizio di inabilità. Nei casi meno evidenti il giudizio potrà essere avvalorato da altre indagini che valgano a determinare l'indice di robustezza dell'individuo ed il suo tipo bio-morfologico. A tale scopo si dovrà dare particolare importanza all'ampiezza del perimetro toracico che deve essere valutato in rapporto alla statura e che, in ogni modo, può costituire di per sè solo causa di inabilità al servizio, quando sia al disotto del limite di cm. 78, anche se siano poco spiccati altri elementi riferibili a debolezza di costituzione.

     Per i provvedimenti medico-legali da adottare in rapporto alle varie stature il perito si atterrà alle norme dettate dalla tabella che segue, la quale ha, peraltro, valore orientativo.

 

Statura

da m. 1,50 a m. 1,54

da m. 1,54 a m. 1,60

da m. 1,60 a m. 1,65

da m. 1,65 a m. 1,70

da m. 1,70 a m. 1,75

da m. 1,75 a m. 1,80

da 1,80 in su

Peso corporeo minimo in Kg.

48-51

51-53

53-57

57-61

61-65

65-69

70

Perimetro toracico:

 

 

 

 

 

 

 

per l'idoneità

80

81

82

83

84

85

86

per la riforma

78

79

80

81

82

83

84

per la rivedibilità

+ 78-80

+ 79-81

+ 80-82

+ 81-83

+ 82-84

+ 83-85

+ 84-86

 

     Saranno riformati gli iscritti di leva affetti da debolezza di costituzione grave e giudicati invece rivedibili quelli affetti da debolezza meno grave.

     Il presente articolo va applicato prima od all'atto dell'incorporazione.

     La eventuale deficienza del perimetro toracico riscontrata durante la prestazione del servizio militare è da interpretare, infatti, quale entità nosologica sopravvenuta da identificare o da valutare di volta in volta.

     N.B. Nel determinare il perimetro del torace si ricorda al perito che il nastro misuratore deve applicarsi esattamente orizzontale attorno al torace, facendolo scorrere sulle areole mammillari di modo che il suo margine superiore venga a strisciare sulla base dei capezzoli. Tenuto moderatamente teso passerà a guisa di un ponte sulla doccia vertebrale, rimanendo aderente alla superficie cutanea delle regioni laterali ed anteriori del petto senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione, i suoi capi nel frattempo si incroceranno sullo sterno senza scostarsi dalla linea orizzontale e si sovrapporranno in modo che l'un capo venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore all'altro capo. L'esaminando dovrà stare ritto in piedi, col capo eretto, colle braccia pendenti al lato del corpo, con le spalle bene aperte e portate dietro per impedire una esagerata sporgenza delle scapole; dovrà respirare senza sforzo. La misurazione sarà eseguita durante il riposo respiratorio, cioè al momento che intercede, nella respirazione normale, tra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per il tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori. In tal modo il perito potrà contemporaneamente rendersi conto dell'ampiezza e della simmetria delle escursioni toraciche negli atti respiratori.

 

          Art. 3.

     Il deperimento organico, trascorso il periodo della rivedibilità.

     Avvertenza: Il deperimento organico va valutato come entità a sè e nei suoi gradi solo nei casi nei quali non sia accertabile la causa morbosa che lo sostiene. Negli altri casi, invece, è la causa morbosa stessa, sia per la sua natura che per la sua gravità, che deve costituire la base del provvedimento medico-legale.

 

          Art. 4.

     L'obesità di grado elevato.

 

          Art. 5.

     a) Il diabete insulare, le altre glicosurie iperglicemiche, le alterazioni del ricambio gravi, dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le glicosurie normo-glicemiche e le altre forme meno gravi del ricambio, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 6.

     Le sindromi dipendenti da alterata funzione del sistema neuro-endocrino (morbo di Flajani-Basedow, iper-ipo e distiroidismo, albinismo, morbo di Addison, sindrome adiposo genitale di Froelich, acromegalia, sclerodermia diffusa, infantilismo, mixedema, diabete insipido, ecc.).

     Nei casi dubbi o meno evidenti dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 7.

     Le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le parassitosi elmintiche che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali oppure siano accompagnate da evidente compromissione delle condizioni generali e della crasi ematica.

     In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 8.

     La sifilide, con manifestazioni cliniche in atto, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 9.

     Le intossicazioni croniche di origine esogena (piombo, arsenico, mercurio, tabacco, alcool, ecc.), dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 10.

     Le sindromi manifeste di carenza vitaminica, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 11.

     La tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, accertata o fondatamente sospetta, dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 12.

     La lebbra, dopo osservazione in ospedale militare.

     N.B. - Nei casi in cui l'affezione sia comprovata da attestati rilasciati dal direttore di un lebbrosario o di clinica universitaria o dal medico provinciale, il giudizio potrà essere pronunciato dai Centri di reclutamento, senza l'esame personale dell'iscritto.

 

          Art. 13.

     a) Le emopatie sistemiche primitive e le altre emopatie gravi (diatesi emolitiche, diatesi emorragiche) dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le altre emopatie non gravi o transitorie dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 14.

     a) I tumori di natura maligna, dopo osservazione in ospedale militare.

     b) I tumori di natura benigna compresi gli angiomi e le teleangectasie quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano importanti disturbi funzionali.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza: Il perito dovrà specificare sempre: natura, sede, volume del tumore.

 

          Art. 15.

     a) Le dermatosi a carattere permanente estese o gravi o deturpanti.

     Nei casi dubbi dopo l'osservazione in ospedale militare.

     b) Le altre dermatosi che per la loro sede siano incompatibili col servizio militare, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 16.

     a) Le ulceri.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

     b) Le fistole congenite od acquisite che, per sede ed estensione, inducano apprezzabili disturbi funzionali, dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 17.

     Le cicatrici quando per sede, estensione, od aderenze con tessuti sottostanti, disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti, ovvero siano facili ad ulcerarsi o siano deturpanti.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 18.

     a) Le malattie (morbo Dupuytren) e gli esiti di lesioni delle aponeurosi. (M).

     b) Le malattie dei muscoli (miositi, ematomi calcifici, contratture permanenti) o reliquati di esse.

     c) Gli esiti di lesioni traumatiche dei muscoli (rotture muscolari, ernie). (M).

     d) Le malattie dei tendini e delle borse e loro esiti (tenosinoviti croniche, retrazioni tendinee, aderenze tendinee, igromi, ecc.). (M).

     e) Gli esiti di lesioni traumatiche dei tendini. (M).

     In tutti i casi, quando producano importanti disturbi funzionali.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 19.

     Le malattie gravi delle ossa (infiammatorie, da alterato sviluppo, e sistemiche) ed i loro esiti.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 20.

     Le malattie gravi infiammatorie o degenerative delle articolazioni e i loro esiti (artriti, artrosi, rigidità articolari, ecc.) che siano causa di importanti disturbi funzionali.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 21.

     Gli esiti di lesioni ossee ed articolari di natura traumatica che siano causa di importanti disturbi funzionali (atrofia ossea post-traumatica, atrofia muscolare post-traumatica, pseudoartrosi, fratture consolidate viziosamente, rigidità articolari ed anchilosi, lesioni meniscali e capsulo-legamentose).

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 22.

     a) Le lussazioni mal ridotte e le lussazioni recidivanti, a carico di articolazioni importanti.

     b) I corpi mobili articolari che siano causa di manifesti disturbi funzionali, dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 23.

     a) Tutte le deformazioni di grado notevole congenite ed acquisite del rachide.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le malattie croniche della colonna ed i loro esiti (osteocondriti, spondilosi deformanti, spondiloartrite anchilosante, discopatie, ernie del disco, ecc.) dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenze: Il portatore di gibbo manifesto potrà essere dichiarato inabile dagli Organi di reclutamento, senza che egli si presenti personalmente, sulla scorta di documentazione probatoria del capo dell'Amministrazione comunale.

 

          Art. 24.

     a) Le malformazioni del cranio che costituiscono deformità (macro o micro-cefalia, platibasia, craniolacune, craniostenosi, turricefalia).

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

     b) La perdita di sostanza ossea del cranio a tutto spessore.

     c) Gli avvallamenti post-traumatici delle ossa del cranio, dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 25.

     Le malattie del sistema nervoso centrale e periferico (di natura vascolare, tossica, infettiva, virale, degenerativa, neoplastica) ed i loro esiti bene evidenti (paralisi, paresi, atrofie e spasmi muscolari, disturbi fasici e prassici, ecc.), dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 26.

     Le affezioni muscolari da alterazioni degenerative del sistema nervoso (eredoatassie spinali di Friedreich ed eredontassie cerebellari di P. Marie, atrofie muscolari progressive mielopatiche, nevritiche, ecc.) e le miopatie in genere (distrofia muscolare progressiva, miotonia congenita di Thomsen, distrofia miotonica, miastenia, paralisi familiare periodica, ecc.) dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 27.

     L'oligofrenia biopatica e cerebropatica (cretinismo, mongolismo, frenastenia fenilpiruvica, infantilismo, ecc.) a grado di idiozia, imbecillità o debolezza mentale.

     Nei casi dubbi o sospetti dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza: Le cerebropatie legalmente comprovate con atti sanitari e convalidati dalle informazioni dei carabinieri, possono essere giudicate dai Centri di reclutamento.

     L'esame clinico per gli iscritti di leva dovrà essere, possibilmente convalidato da documenti legali ed eventualmente dalle informazioni dell'Arma dei carabinieri.

     A tal uopo saranno tenuti in debito conto i documenti sanitari rilasciati da Istituti educativi (scuole ortofreniche, riformatori) legalmente riconosciuti o notori per le funzioni sociali che compiono (ambulatori per minorenni anormali e deficienti).

 

          Art. 28.

     a) Le personalità abnormi e psicopatiche (impulsivi, insicuri, astenici, abulici, depressivi, labili di umore, invertiti sessuali) dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le tossicomanie, dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza: Il criterio per differenziare le personalità abnormi da quelle psicopatiche deve essere in linea di massima quello sociologico, avvalorato dalle informazioni dell'Arma dei carabinieri e dai certificati del casellario giudiziario, dai quali risultino precedenti di criminalità minorile precoce ed abituale. Per i militari ci si avvarrà anche dei rapporti informativi del comandante del reparto e dei rilievi psicologici effettuati dall'ufficiale medico del Corpo, relativi alla adattabilità alla vita collettiva.

 

          Art. 29.

     Le sindromi psico-neurotiche (nevrasteniche, isteriche, ossessive ed ansiose) associate o no a segni di neurodistonia ed a manifestazioni organo-neurotiche, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 30.

     L'epilessia nelle sue varie forme, accertata con osservazione in ospedale militare mediante la constatazione di crisi di grande male o piccolo male o di crisi psico motorie, mediante l'esame psichiatrico nei casi di psicosi epilettiche o di alterazioni del carattere, completate dai dati anamnestici e da rapporti informativi e possibilmente da esame elettroencefalografico.

     Avvertenze:

     1. Il periodo di osservazione ospedaliera non dovrà, di massima, superare i 15 giorni.

     2. Gli ufficiali medici dei Corpi che abbiano constatato un attacco epilettico invieranno la proposta di rassegna contenente la particolareggiata relazione del caso, al direttore dell'ospedale militare, che deciderà se dare corso alla rassegna stessa ovvero ordinare il ricovero in osservazione del soggetto.

     3. Nel caso di dubbio dell'allegata epilessia, trascorso il periodo di osservazione ospedaliera, il sospetto convulsionario sarà proposto per la aggregazione temporanea alla rispettiva compagnia o distaccamento di sanità per essere utilizzato nei vari servizi di fatica, eccettuato il servizio di assistenza agli infermi, perchè si sia meglio in grado di accertarne nella vita attiva, gli eventuali episodi nervosi.

 

          Art. 31.

     a) Le psicosi endogene (schizofrenia e psicosi maniaco-depressiva) dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Gli esiti permanenti di psicosi esogene, dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza: Se apparentemente guarite le infermità mentali daranno ugualmente luogo alla riforma quando il soggetto sia stato internato in ospedale psichiatrico in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a scopo di cura e non per semplice osservazione.

 

          Art. 32.

     L'alopecia permanente ed estesa o deturpante.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 33. (M)

     a) La blefaroptosi congenita anche se unilaterale, di tale grado da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquisita, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità.

     b) il blefarospasmo essenziale tonico, permanente, anche se unilaterale, di grado tale da impedire o disturbare notevolmente la visione, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 34. (M)

     a) Il coloboma (divisione di una palpebra a tutto spessore).

     b) L'anchiloblefaro (aderenze dei bordi palpebrali tra loro).

     c) Il lagoftalmo (permanente divaricazione delle palpebre).

     d) L'ectropion (rovesciamento della palpebra all'esterno).

     e) L'entropion (rovesciamento della palpebra all'interno).

     f) Il simblefaro (aderenza delle palpebre con il bulbo oculare).

     g) La trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare), estesa alla maggior parte delle ciglia.

     Tutte queste imperfezioni o malattie quando, anche se limitate ad un solo occhio, siano di tale grado da produrre deformità, ovvero da riuscire di grave impedimento alla funzione visiva, ovvero da limitare i movimenti del globo oculare o da cagionare permanente irritazione oculare.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 35.

     La blefarite ciliare grave, quando abbia prodotto la perdita irreparabile della massima parte delle ciglia (madarosi).

     Negli altri casi dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 36.

     Le malattie croniche delle ghiandole lacrimali e la dacriocistite cronica dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 37.

     a) La congiuntivite granulosa (tracoma) in fase attiva, dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le altre congiuntiviti croniche gravi, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 38.

     I disturbi delle motilità dei muscoli oculari estrinseci quando generino diplopia o quando riduca l'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 45, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 39.

     Le malattie gravi ed in atto della sclera, della cornea, dell'iride, del cristallino, del corpo ciliare, del vitreo, della coroide, del nervo ottico e della retina, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 40.

     Il glaucoma primario o secondario, dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 41.

     L'afachia, anche se unilaterale, dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 42.

     L'esoftalmo, anche monoculare, causato da produzioni neoplastiche od infiammatorie croniche dell'orbita o da dilatazione aneurismatica dei vasi retrobulbari (esoftalmo pulsante), dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 43.     La mancanza o l'atrofia manifesta del globo oculare.

 

          Art. 44.

     L'emeralopia non accompagnata da alterazioni evidenti delle membrane profonde dell'occhio, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 45.

     Le imperfezioni e gli esiti permanenti di malattie o di traumi del globo oculare che, corretto l'eventuale vizio di refrazione, riducano l'acutezza visiva al grado sottoindicato:

     a) meno di 3/10 della normale in ambo gli occhi;

     b) meno di 1/15 della normale in un occhio;

     c) meno di 5/10 in un occhio e meno di 1/10 nell'altro occhio.

     In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza: Nei casi di cecità assoluta, bilaterale e permanente, legalmente comprovata, il soggetto può essere dichiarato inabile dagli Organi di reclutamento, senza visita personale.

 

          Art. 46.

     La miopia senza e con astigmatismo che superi le otto diottrie, anche in un solo meridiano in ciascun occhio o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni a riduzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 45, dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza: La determinazione della refrazione deve essere fatta con il metodo schiascopico ad accomodazione inerte.

 

          Art. 47.

     L'ipermetropia senza o con astigmatismo che superi le otto diottrie, anche in un solo meridiano in ciascun occhio o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni a riduzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 45, dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza: La determinazione della refrazione deve essere fatta con il metodo schiascopico ad accomodazione inerte.

 

          Art. 48.

     L'astigmatismo misto in cui la somma delle componenti (miopica ed ipermetropica) superi, in ciascun occhio, le otto diottrie o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni a riduzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 45, dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza: La determinazione della refrazione deve essere fatta con il metodo schiascopico, ad accomodazione inerte.

 

          Art. 49.

     Le forme di anisometropia in cui dopo la più utile correzione pratica tollerata ed utilizzata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta nei limiti indicati dall'art. 45, dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza: Per la correzione dell'anisometropia sembrerebbe logico dover provvedere ciascun occhio della lente che richiede il suo particolare stato di refrazione. Nella pratica però questa correzione non sempre soddisfa. E' quindi di solito preferibile dare ai due occhi la lente che convenga all'occhio meno difettoso e che procuri al soggetto una visione migliore per l'uso a cui l'occhiale deve servire (per la visione da vicino o da lontano).

 

          Art. 50.

     Le malformazioni gravi congenite ed acquisite dell'orecchio esterno (mancanza totale del padiglione auricolare, microtia, atresia del condotto esterno, ecc.).

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 51.

     a) L'otite media purulenta cronica anche se unilaterale complicata da osteite parietale, ossiculare, colesteatoma, polipi, ecc., dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Gli esiti di antroatticotomia quando persistono focolai osteitici ottico-antrali, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 52.

     Le affezioni organico-funzionali del labirinto e loro esiti, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 53.

     a) La sordità assoluta bilaterale dopo osservazione in ospedale militare.

     b) La sordità assoluta unilaterale (perdita uditiva superiore a 90 db) accompagnata da ipoacusia permanente dell'altro lato di grado tale che la percezione della voce ordinaria di conversazione avvenga a tre metri (perdita uditiva pari o superiore a 35 db). Percentuale totale di perdita di udito alla audizione biauricolare superiore al 32%.

Au.: V.O.C. = m. 3 - Soglia 90) db

P.T.P. > 33%

Au.: V.O.C. = m. 3 - Soglia 35) db

 

     dopo osservazione in ospedale militare.

     c) L'ipoacusia bilaterale permanente e di grado tale che la voce ordinaria di conversazione sia percepita fino ad 1 metro da un lato (perdita uditiva pari a 55 db) ed a meno di 3 metri dall'altro lato (perdita uditiva superiore a 35 db). Percentuale totale di perdita di udito all'audizione biauricolare superiore al 32%.

Au.: V.O.C. = m. 3 - Soglia

55 db

P.T.P. > 32%

Au.: V.O.C. = m. 3 - Soglia >

35 db

 

     dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza:

     V.O.C. - voce ordinaria di conversazione.

     - db = Decibels

     - Soglia = soglia per via aerea

     - P.T.P. = percentuale totale di perdita udito (alla audizione biauricolare).

 

          Art. 54.

     Le manifestazioni congenite ed acquisite e le affezioni croniche della piramide e delle fosse nasali che producano evidente deformità o inducano notevoli disturbi funzionali.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 55.

     L'ozena dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 56.

     a) Le sinusiti purulente croniche dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le sinusiti catarrali iperplastiche croniche, dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 57.

     Le malformazioni e gli esiti permanenti di lesioni e malattie delle labbra e della mucosa orale (restringimento dell'orifizio orale, labbro leporino, ecc.) che producano evidente deformità della fisionomia o notevole alterazione funzionale.

 

          Art. 58.

     a) La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini, non sostituiti da protesi.

     b) La mancanza o la carie penetrante del maggior numero dei denti con evidente insufficienza della masticazione e con decadimento delle condizioni generali.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza: La protesi efficiente va considerata funzionalmente sostitutiva del dente mancante.

     Il perito deve sempre indicare il numero e la sede dei denti mancanti o cariati.

 

          Art. 59.

     a) Le malformazioni e gli esiti di lesioni traumatiche del palato osseo o molle con perdita di sostanza e con grave alterazione funzionale.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le malformazioni e gli esiti di lesioni traumatiche delle ossa mascellari con permanente compromissione della funzione o che costituiscano notevole deformità della fisionomia.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 60.

     Le malattie gravi o croniche del palato osseo o molle e dei mascellari dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 61.

     Le affezioni della lingua ed i loro esiti che producano notevoli disturbi funzionali.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 62.

     Il sordomutismo ed il mutismo dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza: Nei casi legalmente comprovati da istituti qualificati o cliniche universitarie il soggetto può essere dichiarato inabile dagli Organi di reclutamento, senza essere sottoposto a visita personale.

 

          Art. 63.

     Le gravi malformazioni congenite, gli esiti gravi di malattie e lesioni traumatiche delle ghiandole salivari e dei dotti e i loro esiti, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 64.

     Le tonsilliti croniche con evidente azione focale (sofferenza renale o cardiaca od articolare), dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 65.

     a) I vizi di conformazione del faringe e dell'esofago che ostacolino la fonazione o la respirazione o la deglutizione, dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le malattie e gli esiti gravi di lesioni del faringe e dell'esofago dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 66.

     Le affezioni organiche croniche e gli esiti di lesioni della laringe e della trachea, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 67.

     a) Il gozzo voluminoso.

     b) Il gozzo anche non voluminoso quando si accompagni a disturbi della fonazione, della deglutizione o della respirazione.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

     c) Il gozzo endotoracico dopo osservazione in ospedale militare.

     d) Le malattie gravi della tiroide ed i loro esiti dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 68.

     a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

     b) Le malattie della pleure ed i loro esiti dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza: Per le affezioni dell'apparato respiratorio la valutazione clinica va integrata dall'esame radiologico.

     I lievi esiti stabilizzati di pleurite solo radiologicamente rilevabili (ipomobilità e piccole pinzettature) non costituiscono, di per sè, causa di inabilità.

 

          Art. 69.

     Le affezioni del mediastino, di qualunque natura ed i loro esiti, dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 70.

     a) Le malformazioni congenite del cuore e dei grossi vasi dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio e i loro esiti (vizi organici del cuore, sinfisi pericardiche, ecc.) dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 71.

     I disturbi funzionali di cuore gravi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 72.

     a) Gli aneurismi e le fistole arterovenose dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le altre malattie delle arterie e dei capillari con evidenti disturbi trofici e funzionali dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 73.

     a) Le varici estese, voluminose o accompagnate da disturbi del circolo profondo.

     b) Le flebiti e i loro esiti dopo osservazione in ospedale militare.

     c) Le malattie gravi dei vasi e gangli linfatici e i loro esiti (linfangiti linfoadeniti, varici linfatiche, ecc.), trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 74.

     a) Le anomalie congenite del foro ombelicale.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le malattie gravi dell'ombelico ed i loro esiti (onfaliti, paraonfaliti) dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 75.

     a) L'ernia inguinale, esclusa quella allo stato di punta.

     b) Tutte le altre ernie viscerali dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 76.

     La trasposizione di uno o più visceri toraco-addominali dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 77.

     a) Le malformazioni del peritoneo (mesenterium comune, mesocolon trasverso breve) le malattie del peritoneo (cisti del mesentere) ed i loro esiti (briglie), quando siano causa di evidenti disturbi funzionali, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

     b) Le anomalie di posizione (ectopia, ptosi) di uno o più visceri: le malformazioni viscerali (diverticoli viscerali, mega e dolicolon, stenosi congenite dell'intestino) quando siano causa di evidenti disturbi della funzione, dopo osservazione in ospedale militare.

     c) Le malattie degli organi addominali ed i loro esiti che per natura, sede o grado determinino notevoli disturbi funzionali dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

     d) Gli esiti di intervento laparotomico con perdita parziale o totale di un viscere (splenectomia, resezione gastrica, colecistectomia, ecc.) dopo osservazione in ospedale militare.

     N.B. - Gli esiti in guarigione di appendicectomia non costituiscono motivo di inabilità.

 

          Art. 78.

     a) I vizi di conformazione ano-rettale che siano causa di gravi disturbi funzionali, dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le malattie gravi dell'ano ed i loro esiti (emorroidi voluminose o ulcerate, prolasso grave, fistole anali, con interessamento dello sfintere, stenosi o incontinenza anale, ecc.) dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 79.

     a) Le anomalie di numero e le anomalie gravi di forma, posizione o sviluppo del rene dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le malattie del rene e i loro esiti dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 80.

     a) Le anomalie di numero, forma, sviluppo e posizione della pelvi e dell'uretere che incidano sulla funzione dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le malattie gravi della pelvi e dell'uretere ed i loro esiti dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

          Art. 81.

     a) Le malformazioni congenite della vescica (estrofia, ectopia, fistole congenite vescico-rettali, ecc.).

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Le malattie della vescica ed i loro esiti dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità (M).

 

          Art. 82.

     a) Le malformazioni congenite dell'uretra (uretra doppia) dopo osservazione in ospedale militare.

     b) I restringimenti e le dilatazioni uretrali con disturbi manifesti della minzione, dopo osservazione in ospedale militare.

     c) Le fistole uretrali a sbocco penieno.

     d) L'epispadia peniena o pubo-peniena.

     e) La ipospadia peniena o peni-scrotale o perineale.

 

          Art. 83.

     a) Le malformazioni gravi del pene.

     b) La perdita totale o parziale del pene.

     c) Le malattie del pene e dello scroto ed i loro esiti che compromettano in modo evidente la funzione.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

     d) Il varicocele molto voluminoso accompagnato da ipotrofia del testicolo.

 

          Art. 84.

     a) Le malattie della vaginale e i loro esiti.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

     b) L'idrocele comunicante (M).

     c) L'idrocele cistico della vaginale ben manifesto (M).

 

          Art. 85.

     a) La mancanza o l'atrofia di entrambi i testicoli.

     b) La ritenzione o la ectopia di entrambi i testicoli.

     c) La ritenzione testicolare unilaterale, in sede intramurale o sottocutanea, dopo osservazione in ospedale militare.

     d) Le malattie gravi del testicolo, dell'epididimo, delle vescicole seminali, della prostata e i loro esiti dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

     N.B. - La mancanza del testicolo, l'atrofia, le anomalie di migrazione del testicolo danno luogo a provvedimento medico legale immediato solo quando siano bilaterali.

     La mancanza o l'atrofia unilaterale del testicolo non dà luogo a provvedimento medico-legale quando sia congenita o post-traumatica.

     Nel caso di ablazione chirurgica oppure di atrofia di ordine medico di un testicolo, il provvedimento sarà preso in base alla malattia che ha determinato l'intervento chirurgico o che ha prodotto l'atrofia stessa.

     Nel caso di anomalia di migrazione unilaterale del testicolo il provvedimento sarà preso in base alla regione in cui si è arrestato il testicolo, nella sua migrazione verso lo scroto, tenendo conto soprattutto che il testicolo nella sua sede anomala possa o meno determinare dolore.

 

          Art. 86.

     La mancanza anatomica di una mano o di un piede.

 

          Art. 87.

     La perdita funzionale di una mano o di un piede.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 88.

     La perdita anatomica o la perdita funzionale totale:

     a) di un pollice;

     b) di due dita di una mano;

     c) di due indici;

     d) delle ultime due falangi di un indice insieme con quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano;

     e) delle ultime due falangi di cinque dita fra le due mani;

     f) delle falangi ungueali di tutte le dita di una mano;

     g) della falange ungueale di tre dita fra le due mani, comprese quelle dei pollici;

     h) della falange ungueale di sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice;

     i) della falange ungueale di sette dita fra le due mani, esclusa quella dei pollici.

     Avvertenza: Per la perdita funzionale dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 89.

     La perdita anatomica:

     a) di un alluce;

     b) di tre dita di un piede;

     c) di quattro dita fra i due piedi esclusi gli alluci.

 

          Art. 90.

     Il sudore abituale dei piedi fetido o macerante dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 91.

     La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno tre centimetri dopo osservazione in ospedale militare.

 

          Art. 92.

     a) Le deformità gravi congenite o acquisite degli arti.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

     b) Il ginocchio valgo, varo e ricurvato di grado notevole.

     c) Il piede cavo, il piede torto, il piede piatto con sub-lussazione della medio-tarsica e deviazione laterale dell'avampiede; lo sperone calcaneare con disturbi della deambulazione.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

     d) Le malformazioni delle dita del piede che impediscano l'uso della calzatura a tipo militare (alluce valgo, dita a martello con sub-lussazione metatarso-falangea, dita sovranumerarie).

 

          Art. 93.

     Le malattie, imperfezioni o deformità non specificate in questo elenco, ma che palesemente rendano inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma solo dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

     Avvertenza: L'individuo affetto da diverse infermità od imperfezioni, nessuna delle quali considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata per motivare la riforma, sarà riformato in seguito ad osservazione quando in complesso quelle infermità od imperfezioni siano incompatibili con le esigenze della vita militare.

 


[1] Decreto sostituito dal D.P.R. 2 settembre 1985, n. 1008. Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.