§ 98.1.30329 - D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1504.
Modifiche agli articoli 16 e 45 del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/08/1963
Numero:1504


Sommario
Art. 1.      La lettera c) dell'art. 16 del regolamento, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è così modificata
Art. 2.      L'art. 45 del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è sostituito dal seguente


§ 98.1.30329 - D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1504.

Modifiche agli articoli 16 e 45 del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

(G.U. 20 novembre 1963, n. 302)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, che approva il regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto;

     Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     La lettera c) dell'art. 16 del regolamento, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è così modificata:

     "c) residuo secco magro non inferiore all'8,70%. E' ammesso un residuo secco magro sino al limite dell'8,50%, purchè il tasso di grasso sia superiore al 3,15%".

 

          Art. 2.

     L'art. 45 del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è sostituito dal seguente:

     "E' consentita la produzione e la vendita del "latte scremato" e del latte parzialmente scremato.

     Il latte scremato e quello parzialmente scremato, sottoposti a trattamento di pastorizzazione presso le Centrali o Centri debitamente autorizzati, devono essere venduti soltanto nelle "latterie" aventi i requisiti di cui al Titolo V del presente regolamento.

     Il latte scremato e quello parzialmente scremato, sottoposti a sterilizzazione o altri analoghi procedimenti che ne assicurino l'indefinita conservazione, possono essere venduti sia nelle latterie che nei negozi di generi alimentari.

     Il latte prodotto e venduto con la denominazione di "latte scremato" deve contenere sostanza grassa in quantità non superiore allo 0,50%.

     Il latte prodotto e venduto con la denominazione "latte parzialmente scremato" deve contenere una percentuale di sostanza grassa non inferiore all'1% e non superiore all'1,80%. E' obbligatoria, per tale tipo di latte la dichiarazione ben evidente, sulla confezione, della percentuale massima di sostanza grassa in esso contenuta.

     Qualora si adoperino recipienti di vetro, le capsule o i tappi di chiusura debbono avere colore diverso da quello normalmente adoperato per i recipienti destinati a contenere latte intero.

     E' fatto obbligo all'esercente la rivendita di latte di:

     a) apporre all'esterno ed all'interno della latteria cartelli, recanti l'indicazione ben leggibile "latte scremato'' e "latte parzialmente scremato'';

     b) vendere latte scremato e quello parzialmente scremato soltanto in recipienti chiusi, aventi le caratteristiche di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del presente regolamento. Allorchè tale latte è contenuto in confezioni "a perdere'' la data dell'imbottigliamento o quella della scadenza deve essere impressa sul contenitore.

     Sia il latte scremato che quello parzialmente scremato debbono essere conservati, presso le latterie, in idonei armadi frigoriferi.

     Il "latte scremato" e il "latte parzialmente scremato" rientrano nella categoria delle preparazioni lattee speciali e pertanto non sono soggetti alle restrizioni previste dall'art. 28 del presente regolamento".