Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/02/1963 |
Numero: | 369 |
Sommario |
Art. 1. Allo statuto della Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con il decreto del Presidente della [...] |
Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 98.1.30322 - D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369. [1]
Modifiche allo statuto della Banca d'Italia.
(G.U. 2 aprile 1963, n. 89)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia in data 22 settembre 1960;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Allo statuto della Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il
all'art. 2, comma terzo, è aggiunta la parola "Cagliari" dopo la parola "Bologna";
all'art. 17, comma primo, il numero "12" è sostituito con il numero "13";
allo stesso art. 17, comma terzo, le parole "per un terzo in ciascun anno" sono sostituite con le parole "in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno";
gli articoli 59 e 60 sono soppressi;
all'art. 63, comma primo, dopo le parole "devono essere" sono aggiunte le parole "cittadini italiani e";
al medesimo art. 63 il comma secondo è soppresso.
In dipendenza della soppressione degli articoli 59 e 60 che costituiscono il titolo V dello statuto, gli articoli dal 61 al 68 assumono la numerazione dal 59 al 66 e il titolo VI diventa il titolo V.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Abrogato dall'art. 1 del