§ 98.1.30322 - D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369.
Modifiche allo statuto della Banca d'Italia.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/02/1963
Numero:369


Sommario
Art. 1.      Allo statuto della Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con il decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 98.1.30322 - D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369. [1]

Modifiche allo statuto della Banca d'Italia.

(G.U. 2 aprile 1963, n. 89)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

     Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, con il quale lo stesso statuto venne modificato;

     Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1715, con la quale viene elevato di uno il numero dei consiglieri facenti parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, da nominarsi dall'Assemblea generale dei partecipanti presso la sede della Banca in Cagliari;

     Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia in data 22 settembre 1960;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Allo statuto della Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:

     all'art. 2, comma terzo, è aggiunta la parola "Cagliari" dopo la parola "Bologna";

     all'art. 17, comma primo, il numero "12" è sostituito con il numero "13";

     allo stesso art. 17, comma terzo, le parole "per un terzo in ciascun anno" sono sostituite con le parole "in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno";

     gli articoli 59 e 60 sono soppressi;

     all'art. 63, comma primo, dopo le parole "devono essere" sono aggiunte le parole "cittadini italiani e";

     al medesimo art. 63 il comma secondo è soppresso.

     In dipendenza della soppressione degli articoli 59 e 60 che costituiscono il titolo V dello statuto, gli articoli dal 61 al 68 assumono la numerazione dal 59 al 66 e il titolo VI diventa il titolo V.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.